Testo dell'articoloVigente
Il dirigente pubblico ha responsabilita multiple: disciplinare (per comportamenti), dirigenziale (per risultati, art. 21 D.Lgs. 165/2001), amministrativo-contabile (alla Corte dei Conti per danno erariale, solo dolo o colpa grave). La distinzione tra colpa lieve (no responsabilita personale) e colpa grave/dolo (responsabilita) e fondamentale.
Tabella riepilogativa
| Tipo | Per cosa | Davanti a chi |
|---|---|---|
| Disciplinare | Comportamenti, doveri | UPD / amministrazione |
| Dirigenziale | Risultati di gestione | Amministrazione / OIV |
| Amministrativo-contabile | Danno erariale (dolo/colpa grave) | Corte dei Conti |
| Civile | Danni a terzi | Giudice ordinario |
| Penale | Reati | Giudice penale |
Responsabilita disciplinare e dirigenziale
Due responsabilita distinte:
- Disciplinare: per violazione dei doveri (codice di comportamento, obblighi specifici). Procedimento ex art. 55-bis D.Lgs. 165/2001, sanzioni dal rimprovero al licenziamento
- Dirigenziale: per il mancato raggiungimento dei risultati di gestione (art. 21). Conseguenze: mancato rinnovo, revoca incarico, recesso nei casi gravi
Le due responsabilita possono concorrere ma hanno presupposti diversi: una riguarda i comportamenti, l’altra i risultati.
Responsabilita amministrativo-contabile (Corte dei Conti)
La responsabilita piu temuta dai dirigenti e’ quella amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti per danno erariale (danno alle casse pubbliche).
Caratteristiche fondamentali:
- Il dirigente risponde solo per dolo o colpa grave (non per colpa lieve, riforma D.L. 76/2020)
- Il danno deve essere concreto, attuale e certo
- La Corte puo ridurre l’addebito (potere riduttivo)
- L’azione si prescrive in 5 anni dal danno
Lo "scudo erariale" e la colpa grave
Il “scudo erariale” introdotto dal D.L. 76/2020 (e prorogato) limita la responsabilita per danno erariale al solo dolo per i comportamenti commissivi (azioni), mantenendo la colpa grave per le omissioni.
L’obiettivo e’ contrastare la “paura della firma” (i dirigenti che non agiscono per timore di responsabilita). La distinzione colpa lieve/grave/dolo e’ centrale: il dirigente diligente che agisce in buona fede non risponde dei danni da colpa lieve.
Casi pratici
Domande frequenti
Quali responsabilita ha un dirigente pubblico?
Cos'e' il danno erariale?
Cos'e' lo scudo erariale?
Un dirigente risponde sempre dei danni?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Pubblica Amministrazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quali responsabilita ha un dirigente pubblico?
Cinque: disciplinare (comportamenti), dirigenziale (risultati, art. 21), amministrativo-contabile (danno erariale alla Corte dei Conti), civile (danni a terzi), penale (reati). Possono concorrere ma hanno presupposti diversi.
Cos'e' il danno erariale?
Un danno alle casse pubbliche causato da un dipendente/dirigente. Si risponde davanti alla Corte dei Conti solo per dolo o colpa grave (non colpa lieve). Il danno deve essere concreto, attuale e certo. Prescrizione 5 anni.
Cos'e' lo scudo erariale?
Una limitazione (D.L. 76/2020) della responsabilita per danno erariale al solo dolo per le azioni (mantenendo colpa grave per omissioni). Serve a contrastare la 'paura della firma' dei dirigenti che non agiscono per timore.
Un dirigente risponde sempre dei danni?
No. Risponde solo per dolo o colpa grave davanti alla Corte dei Conti. Per la colpa lieve (errore scusabile, buona fede) risponde l'amministrazione, non il dirigente personalmente. La distinzione e' fondamentale.
Vedi anche