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La guida
L’orario standard del CCNL Operai Agricoli è di 39 ore settimanali (6,30 al giorno), calcolabili come media su 12 mesi con variabilità fino a 85 ore l’anno e massimo 44 ore a settimana (art. 34). Lo straordinario è maggiorato del 25% per gli operai agricoli e del 29% per i florovivaisti; festivo 35% e 40%, notturno 40% e 48% (artt. 42 e 43). Riposo settimanale di 24 ore, in altro giorno se si lavora la domenica (art. 35).
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Ore/Tempo |
|---|---|
| Orario settimanale standard (art. 34) | 39 ore (6,30 al giorno) |
| Orario annuo OTI | ~2.028h (39 × 52) |
| Media su più settimane | Fino a 12 mesi; variabilità fino a 85 ore l’anno, massimo 44 ore settimanali |
| Massimo settimanale (D.Lgs. 66/2003) | 48h incluso straordinario, come media |
| Straordinario (art. 42, operai agricoli) | +25%; massimo 3 ore al giorno, 18 a settimana, 300 l’anno |
| Lavoro festivo (domeniche e festivi) | +35% |
| Lavoro notturno (20-6 ora solare, 22-5 ora legale) | +40% |
| Straordinario festivo / festivo notturno | +40% / +45% |
| Notturno o festivo in turni periodici | +10% |
| Operai florovivaisti (art. 43) | Straordinario +29%, festivo +40%, notturno +48%, straordinario festivo +50%, festivo notturno +55% |
| Lavoro a chiamata stagionale | Ammesso per OTD |
Orario 39 ore con flessibilità stagionale
Per l’art. 34 del CCNL l’orario ordinario è di 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore al giorno. Può essere calcolato come durata media su un periodo non superiore a 12 mesi: alcune settimane con più ore, altre a compensazione con meno.
- Variabilità: consentita nel limite di 85 ore l’anno, con un massimo di 44 ore settimanali; modalità e criteri sono demandati ai contratti provinciali;
- Stalle, acquacoltura e agriturismo: i contratti provinciali possono prevedere modalità applicative particolari;
- Distribuzione: i contratti provinciali possono distribuire l’orario su cinque giorni o ridurre la giornata del sabato.
Resta il tetto di 48 ore settimanali come media, straordinari compresi (D.Lgs. 66/2003).
Orario nei picchi: vendemmia e raccolta
Nei picchi stagionali (vendemmia, raccolta della frutta, potatura) il margine del CCNL è quello dell’art. 34:
- fino a 44 ore in una settimana, entro le 85 ore annue di variabilità;
- le ore in più si compensano con settimane sotto le 39 ore;
- le ore oltre l’orario ordinario sono straordinario (art. 42): massimo 3 ore al giorno e 18 a settimana, 300 ore l’anno.
Chi fa straordinario può optare per le sole maggiorazioni, maturando riposi compensativi equivalenti (banca delle ore) da usare nei termini e con le modalità fissati dai contratti provinciali; se i riposi non si possono fruire entro i termini, le ore accantonate vanno pagate con la retribuzione ordinaria.
Straordinario in agricoltura
Per l’art. 42 (operai agricoli) le maggiorazioni sono:
- Straordinario: +25%
- Lavoro festivo (domeniche e giorni festivi): +35%
- Lavoro notturno: +40%
- Straordinario festivo: +40%
- Festivo notturno: +45%
Per il lavoro notturno o festivo che cade in regolari turni periodici e riguarda mansioni specifiche la maggiorazione è del 10%. Per gli operai florovivaisti (art. 43) le percentuali sono 29% (straordinario), 40% (festivo), 48% (notturno), 50% (straordinario festivo) e 55% (festivo notturno). Le maggiorazioni si calcolano sul salario contrattuale.
Lavoro domenicale negli allevamenti
Negli allevamenti (bovini, suini, avicoli, ovicaprini) gli animali richiedono accudimento tutti i giorni (mungitura mattina/sera, alimentazione).
Il CCNL prevede:
- riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente la domenica; se per esigenze d’azienda si lavora la domenica, il riposo va concesso in altro giorno della settimana (art. 35);
- lavoro festivo (domeniche comprese) maggiorato del 35% per gli operai agricoli (40% per i florovivaisti), 10% se cade in regolari turni periodici (art. 42);
- per gli addetti al bestiame la regolamentazione del riposo è demandata ai contratti provinciali (art. 35).
Senza il lavoro domenicale, l’attività zootecnica sarebbe impossibile.
Lavoro a chiamata stagionale
Il lavoro a chiamata (job on call) è ammesso per OTD in attività stagionali:
- Contratto stipulato in anticipo (registrazione UnILav)
- Chiamata al lavoro con preavviso anche solo di 24 ore
- Retribuzione pari alle ore effettivamente lavorate
- Eventuale indennità di disponibilità tra chiamate (se concordata)
Tipico per vendemmia, raccolta frutta, potatura: il datore convoca al bisogno in base al meteo.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali si lavorano in agricoltura?
Come è retribuito lo straordinario in agricoltura?
Si lavora la domenica negli allevamenti?
Cos'è il lavoro a chiamata in agricoltura?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.