Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Telecomunicazioni

In sintesi

Nel CCNL Telecomunicazioni il congedo di maternità dura 5 mesi e l’azienda integra l’indennità INPS fino alla retribuzione normale (art. 38). Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio al 100% (20 per parto plurimo). Il congedo parentale arriva a 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), con fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni del figlio e il resto al 30%; si può prendere anche a ore.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Asstel · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo dell’11 novembre 2025, che copre il triennio 2023-2025 e il triennio 2026-2028 (il contratto precedente era del 12 novembre 2020)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2028
Platea
~130.000 (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, Iliad, contact center, installatori)

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi (art. 38 CCNL TLC e D.Lgs. 151/2001)
Tutela Durata Trattamento
Congedo di maternità 5 mesi (di regola 2 prima e 3 dopo il parto) INPS 80% + integrazione dell’azienda fino alla retribuzione normale
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (20 per parto plurimo) 100% della retribuzione
Congedo parentale fino a 10 mesi tra i due genitori (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio fino a 3 mesi all’80% entro i 6 anni; altri mesi al 30% fino a 9 mesi indennizzati
Congedo parentale a ore fino a metà dell’orario giornaliero come il congedo parentale
Riposi giornalieri 2 ore al giorno (1 se l’orario è sotto le 6 ore) nel primo anno 100%, a carico dell’INPS

Congedo di maternità

Il congedo obbligatorio dura cinque mesi: di regola due prima della data presunta del parto e tre dopo. Con il parere favorevole del medico la lavoratrice può restare al lavoro fino all’ottavo mese (1+4) o anche fino al parto, prendendo tutti e cinque i mesi dopo (art. 16 D.Lgs. 151/2001).

L’INPS paga un’indennità pari all’80% della retribuzione. Il CCNL Telecomunicazioni prevede che l’azienda integri questa indennità fino a raggiungere la retribuzione normale che la lavoratrice avrebbe percepito (art. 38): nel periodo obbligatorio, quindi, la busta paga non si riduce.

Congedo di paternità

Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio, 20 in caso di parto plurimo, retribuiti al 100% (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, richiamato dall’art. 38 del CCNL). I giorni si prendono tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita, anche non continuativi, e spettano anche se la madre non lavora. Il datore va avvisato per iscritto almeno cinque giorni prima.

Congedo parentale

Dopo i congedi obbligatori ciascun genitore può astenersi dal lavoro fino ai 14 anni del figlio. Il totale tra i due genitori è di 10 mesi, che diventano 11 se il padre ne prende almeno tre; il genitore solo arriva a 11 mesi.

L’indennità INPS è del 30% della retribuzione per un massimo di nove mesi complessivi tra i due genitori. Per effetto delle ultime leggi di bilancio, fino a tre mesi sono indennizzati all’80% se goduti entro i 6 anni del figlio, per i genitori che hanno finito il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2024; per chi lo ha finito prima i mesi all’80% sono meno (INPS, circolare 95/2025). I mesi oltre il nono sono indennizzati solo se il reddito del genitore è basso.

Il CCNL consente di prendere il congedo parentale anche a ore, fino a metà dell’orario giornaliero (art. 38). Il preavviso è di almeno cinque giorni, due per la fruizione a ore.

Riposi giornalieri

Nel primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a due ore di riposo al giorno, una sola se l’orario giornaliero è inferiore a sei ore; le ore raddoppiano in caso di parto plurimo. Sono pagate per intero e restano a carico dell’INPS (art. 39 D.Lgs. 151/2001). Il padre può usarle al posto della madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, se la madre non è una lavoratrice dipendente o se il figlio è affidato a lui solo (art. 40).

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Lavoro notturno

Dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6. Fino ai tre anni del figlio la madre, o in alternativa il padre convivente, non è obbligata a lavorare di notte; lo stesso vale per il genitore unico con un figlio sotto i 12 anni (art. 53 D.Lgs. 151/2001). In un settore con turni notturni, l’azienda deve quindi spostare il genitore su fasce diurne.

Lavoro agile

Il lavoro agile si concorda con un accordo individuale (L. 81/2017). Il datore che lo applica deve dare priorità alle richieste di chi ha figli fino a 14 anni o figli con disabilità (art. 18, comma 3-bis); la legge non fissa però un numero minimo di giorni da remoto, che dipende dagli accordi aziendali.

Licenziamento e dimissioni

La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino; il divieto vale anche per il padre che usa il congedo di paternità. Il licenziamento è nullo, salvo i casi tassativi: colpa grave che costituisce giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, scadenza del termine, esito negativo della prova (art. 54). Le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino ai tre anni del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro (art. 55).

Casi pratici

Caia, congedo di maternità con integrazione
Caia lavora in un’azienda di telecomunicazioni e va in congedo di maternità due mesi prima della data presunta del parto. Per cinque mesi l’INPS le riconosce l’80% della retribuzione e l’azienda aggiunge la differenza fino alla retribuzione normale prevista dall’art. 38 del CCNL: il suo netto mensile resta sostanzialmente invariato.
Tizio, paternità e congedo a ore
Tizio diventa padre e prende i 10 giorni di congedo obbligatorio, pagati al 100%, nel mese successivo alla nascita. Quando il figlio ha un anno chiede il congedo parentale a ore, per mezza giornata, avvisando l’azienda con due giorni di anticipo: per quelle ore riceve l’indennità del congedo parentale.
Sempronia, rientro e turni di notte
Sempronia rientra al lavoro in un centro di assistenza clienti che copre anche la notte. Finché il figlio non compie tre anni può rifiutare i turni notturni; l’azienda la assegna alle fasce diurne. Chiede anche di lavorare da remoto: l’azienda, che applica il lavoro agile, deve dare priorità alla sua richiesta.
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Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità nel CCNL Telecomunicazioni?
Cinque mesi, di regola due prima e tre dopo il parto, con la possibilità di spostarne una parte o tutti dopo il parto su parere medico. L’INPS paga l’80% e l’azienda integra fino alla retribuzione normale (art. 38 CCNL).
Quanti giorni di paternità spettano?
Dieci giorni di congedo obbligatorio, venti in caso di parto plurimo, pagati al 100%, da prendere tra i due mesi prima e i cinque mesi dopo la nascita, anche non continuativi.
Quanto si prende durante il congedo parentale?
Fino a tre mesi all’80% se il congedo è goduto entro i sei anni del figlio (INPS, circolare 95/2025); gli altri mesi al 30%, fino a nove mesi indennizzati tra i due genitori. Il totale dei mesi è 10, o 11 se il padre ne prende almeno tre.
Il congedo parentale si può prendere a ore?
Sì. Il CCNL Telecomunicazioni consente la fruizione a ore fino a metà dell’orario giornaliero, con un preavviso di almeno due giorni.
Posso essere licenziata in gravidanza o dimettermi liberamente?
Il licenziamento è vietato dall’inizio della gravidanza fino a un anno del bambino, salvo casi tassativi come la giusta causa o la cessazione dell’attività. Le dimissioni sono possibili, ma fino ai tre anni del bambino vanno convalidate dall’Ispettorato del lavoro.

Fonti: Ipotesi di rinnovo dell'11 novembre 2025 · D.Lgs. 151/2001 (Normattiva) · INPS, congedo parentale all'80% (circ. 95/2025). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive aree A-D, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, tredicesima e premio risultato, malattia e infortunio e periodo di prova.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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