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Il TFR nel CCNL Commercio Confcommercio si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando annualmente con 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT. Il lavoratore può conferire il TFR maturando a Fon.Te, il fondo pensione complementare di settore. Anticipazione possibile con almeno 8 anni di anzianità per spese mediche, prima casa o congedi.
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Tabella riepilogativa
| Voce | Valore |
|---|---|
| Quota annua accantonata | Retribuzione annua ÷ 13,5 |
| Rivalutazione annua | 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI |
| Imposta sostitutiva rivalutazione | 17% |
| Anticipazione: anzianità minima | 8 anni presso stesso datore |
| Anticipazione: tetto | Max 70% del TFR maturato |
| Fondo pensione di settore | Fon.Te |
| Contributo datore a Fon.Te | 1,55%-2% (varia per accordi) |
| Adesione Fon.Te | Volontaria, entro 6 mesi assunzione |
Calcolo del TFR
La quota annua di TFR nel CCNL Commercio (come per tutti i settori) si calcola dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5. La retribuzione utile comprende: minimo tabellare, scatti, superminimi, 13ª e 14ª, indennità continuative.
Esempio: III livello con retribuzione annua 21.500 € (incluse 14 mensilità).
Quota TFR maturata = 21.500 / 13,5 = 1.593 €/anno.
Su 10 anni di servizio: accantonamento di ~15.930 € (al lordo delle rivalutazioni). Considerando rivalutazioni medie ~3%/anno, il TFR effettivo finale può aggirarsi tra 17.000 e 19.000 € lordi.
Rivalutazione annua
Il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente è rivalutato annualmente:
- 1,5% fisso (componente certa)
- 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevato a dicembre
La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, prelevata dal datore in sede di liquidazione.
In anni di alta inflazione (es. 2022-2023, ISTAT >7%) la rivalutazione totale supera il 6%. In anni di bassa inflazione si attesta sul 2-3%.
Anticipazione del TFR
Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere un anticipo del TFR maturato fino al 70%, una sola volta nella vita lavorativa, per:
- spese mediche straordinarie documentate (proprie o per familiari fiscalmente a carico)
- acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
- congedi parentali o per formazione (anche prima degli 8 anni)
L’anticipazione va richiesta per iscritto con documentazione delle spese. Il datore deve rispondere entro 30 giorni.
Fon.Te: la pensione complementare del Terziario
Fon.Te è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio, attivo da oltre 20 anni. Aderirvi è una scelta volontaria che comporta:
- Contributo datore: dall’1,55% al 2% della retribuzione utile (varia per accordi specifici)
- Contributo lavoratore: minimo 1,2%, fino a 5.164,57 € annui deducibili fiscalmente
- TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo (di norma irreversibile)
Vantaggi: rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale del TFR su orizzonti lunghi, detassazione finale (9-15% vs IRPEF ordinaria), contributo aggiuntivo del datore.
Adesione entro 6 mesi dall’assunzione. Silenzio = adesione tacita in alcune fattispecie.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Commercio?
Quando viene pagato il TFR finale?
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Cos'è Fon.Te?
Conviene aderire a Fon.Te?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il trattamento di fine rapporto è un istituto di legge prima ancora che contrattuale: l'art. 2120 del codice civile ne fissa il meccanismo di calcolo e di rivalutazione, valido per tutti i lavoratori subordinati. Nel CCNL Commercio Confcommercio il TFR segue queste regole generali, con le specificità che derivano dalla retribuzione utile del settore e dalla presenza del fondo pensione di categoria.
Come matura il TFR
Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione utile dell'anno divisa per 13,5. La retribuzione utile comprende le voci a carattere continuativo e non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianità, mensilità aggiuntive e indennità fisse. Per le frazioni di anno la quota è proporzionale ai mesi, con arrotondamento secondo le regole di legge.
La rivalutazione del fondo
Il TFR già accantonato non resta fermo: si rivaluta ogni anno con una componente fissa dell'1,5% e una componente variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). La rivalutazione è soggetta a un'imposta sostitutiva. Questo meccanismo, previsto dalla legge, protegge in parte il capitale dall'erosione inflattiva.
TFR in azienda o nella previdenza complementare
Il lavoratore può scegliere se lasciare il TFR maturando in azienda o conferirlo alla previdenza complementare. Nel Commercio il fondo di riferimento è Fon.Te. La scelta va espressa secondo le regole e i tempi previsti e ha effetti sia sulla rivalutazione, sia sul trattamento fiscale finale. È una decisione che incide sul lungo periodo e va valutata in relazione all'orizzonte previdenziale del singolo.
L'anticipazione del TFR
La legge consente di chiedere un'anticipazione del TFR maturato al ricorrere di una certa anzianità e per causali tipiche: spese sanitarie straordinarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa, fruizione di congedi. L'anticipazione è soggetta a limiti percentuali sul maturato e a condizioni che il CCNL e la legge specificano. Le percentuali e i tetti vanno verificati sul testo contrattuale vigente.
Liquidazione alla cessazione e tassazione
Alla cessazione del rapporto il TFR viene liquidato con la tassazione separata prevista per legge. La parte conferita alla previdenza complementare segue invece il regime fiscale di favore dei fondi pensione. La differenza di trattamento è uno degli elementi che il lavoratore deve considerare nella scelta tra azienda e fondo.
Verifica sempre le cifre aggiornate
Gli importi convenzionali, le aliquote contributive verso il fondo e i tetti di anticipazione cambiano con i rinnovi contrattuali e con le circolari amministrative. Per evitare errori conviene fare riferimento alle tabelle del CCNL vigente e alle circolari INPS aggiornate, anziché a valori memorizzati che potrebbero essere superati.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Commercio?
Come in tutti i settori, il TFR matura accantonando per ogni anno la retribuzione utile divisa per 13,5, secondo l'art. 2120 c.c. La retribuzione utile comprende le voci continuative come minimo tabellare, scatti e mensilità aggiuntive.
Come si rivaluta il TFR ogni anno?
Il fondo accantonato si rivaluta con una componente fissa dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT FOI, secondo la legge. Sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva.
Posso destinare il TFR a Fon.Te?
Sì. Il lavoratore del Commercio può conferire il TFR maturando alla previdenza complementare di settore (Fon.Te) in alternativa al mantenimento in azienda. La scelta incide sulla rivalutazione e sul trattamento fiscale finale.
Quando posso chiedere l'anticipazione del TFR?
L'anticipazione è ammessa a determinate condizioni di anzianità e per causali tipiche come spese sanitarie, acquisto della prima casa o congedi, entro i limiti percentuali sul maturato. Le condizioni puntuali vanno verificate sul CCNL vigente.
Il TFR conferito al fondo è tassato come quello in azienda?
No. Il TFR liquidato dall'azienda segue la tassazione separata di legge, mentre la quota conferita alla previdenza complementare beneficia del regime fiscale di favore dei fondi pensione. È un elemento da valutare nella scelta.