Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Commercio Confcommercio

In sintesi

Il TFR nel CCNL Commercio Confcommercio si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5 e rivalutando annualmente con 1,5% fisso + 75% dell’indice ISTAT. Il lavoratore può conferire il TFR maturando a Fon.Te, il fondo pensione complementare di settore. Anticipazione possibile con almeno 8 anni di anzianità per spese mediche, prima casa o congedi.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
Vigenza
Fino al 31 marzo 2027
Platea
~2,8 milioni

Devi rivalutare un importo?

Rivaluta crediti, canoni e assegni con gli indici ISTAT FOI ufficiali tra due date.

Apri il calcolatore di rivalutazione ISTAT →

Tabella riepilogativa

TFR Commercio – Quadro complessivo
Voce Valore
Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5
Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% indice ISTAT FOI
Imposta sostitutiva rivalutazione 17%
Anticipazione: anzianità minima 8 anni presso stesso datore
Anticipazione: tetto Max 70% del TFR maturato
Fondo pensione di settore Fon.Te
Contributi Fon.Te (CCNL Terziario) 0,55% lavoratore + 1,55% datore (apprendisti: 1,05% datore), più il TFR
Adesione Fon.Te Volontaria; dal 1° luglio 2026 automatica per i neoassunti alla prima assunzione, con rinuncia entro 60 giorni

Calcolo del TFR

La quota annua di TFR nel CCNL Commercio (come per tutti i settori) si calcola dividendo la retribuzione utile dell’anno per 13,5. La retribuzione utile comprende: minimo tabellare, scatti, superminimi, 13ª e 14ª, indennità continuative.

Non entrano invece i compensi per lavoro straordinario e festivo, i rimborsi spese, le una tantum non contrattuali e l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 249).

Esempio: III livello con la retribuzione minima in vigore dal 1° novembre 2025, 1.983,91 € al mese (paga base, contingenza e terzo elemento: vedi le tabelle retributive del CCNL Commercio), per 14 mensilità = 27.774,74 € l’anno.

Quota TFR maturata = 27.774,74 / 13,5 = 2.057,39 €/anno.

Su 10 anni di servizio, a retribuzione costante, si accantonano circa 20.574 €, a cui si aggiunge ogni anno la rivalutazione (1,5% più il 75% dell’aumento dei prezzi ISTAT). Con gli aumenti dei minimi previsti dal rinnovo la quota annua cresce.

Rivalutazione annua

Il TFR accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente è rivalutato annualmente:

  • 1,5% fisso (componente certa)
  • 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) rilevato a dicembre

La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, prelevata dal datore in sede di liquidazione.

In anni di alta inflazione (es. 2022-2023, ISTAT >7%) la rivalutazione totale supera il 6%. In anni di bassa inflazione si attesta sul 2-3%.

Anticipazione del TFR

Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può chiedere un anticipo del TFR maturato fino al 70%, una sola volta nella vita lavorativa, per:

  • spese mediche straordinarie documentate (proprie o per familiari fiscalmente a carico)
  • acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli)
  • congedi parentali o per formazione (anche prima degli 8 anni)

L’anticipazione va richiesta per iscritto con documentazione delle spese.

Fon.Te: la pensione complementare del Terziario

Fon.Te è il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio, attivo da oltre 20 anni. Aderirvi è una scelta volontaria che comporta:

  • Contributo datore: 1,55% della retribuzione utile per il TFR (1,05% per gli apprendisti)
  • Contributo lavoratore: minimo 0,55%; i versamenti al fondo sono deducibili fino a 5.164,57 € l’anno
  • TFR: 100% del TFR maturando può essere destinato al fondo (di norma irreversibile)

Vantaggi: rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale del TFR su orizzonti lunghi, detassazione finale (9-15% vs IRPEF ordinaria), contributo aggiuntivo del datore.

Dal 1° luglio 2026 i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione aderiscono automaticamente al fondo di categoria, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, commi 7 e 7-quater, D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025). Fonte delle aliquote: tabella di contribuzione di Fon.Te aggiornata al 23 marzo 2026.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – TFR su 10 anni come III livello
Tizio (III livello) ha lavorato 10 anni con la retribuzione minima di 1.983,91 € al mese per 14 mensilità (27.774,74 € l’anno). Quota TFR annua: 27.774,74 / 13,5 = 2.057,39 €. Totale accantonato a retribuzione costante: circa 20.574 €, più le rivalutazioni annue.
Caia – Anticipo TFR per acquisto casa
Caia (II livello, 12 anni anzianità) ha accumulato 28.000 € di TFR. Sta acquistando la prima casa. Chiede anticipo del 70% (= 19.600 €) presentando contratto preliminare.
Sempronio – Adesione a Fon.Te
Sempronio è stato appena assunto IV livello. Aderisce a Fon.Te: destina il 100% del TFR e versa lo 0,55% di contributo personale; il datore aggiunge l’1,55% della retribuzione utile per il TFR. Se fosse alla prima assunzione dopo il 1° luglio 2026 e non facesse nulla, l’adesione scatterebbe in automatico, salvo rinuncia entro 60 giorni.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL Commercio?
Quota annua = retribuzione utile annua ÷ 13,5. Rivalutazione annua: 1,5% fisso + 75% indice ISTAT. Imposta sostitutiva 17% sulla rivalutazione.
Quando viene pagato il TFR finale?
All’atto della cessazione, nei tempi tecnici necessari per calcolare la rivalutazione e comunque non oltre 45 giorni dalla fine del rapporto (art. 253); in caso di ritardo non imputabile al lavoratore sono dovuti gli interessi. È soggetto a tassazione separata.
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Sì, con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, per causali specifiche (spese mediche, prima casa, congedi). Massimo 70% del TFR maturato.
Cos'è Fon.Te?
È il fondo pensione complementare di settore per i lavoratori del CCNL Commercio. Aderendo si destina il TFR al fondo invece di lasciarlo in azienda, ricevendo in più un contributo del datore (1,55% della retribuzione utile per il TFR).
Conviene aderire a Fon.Te?
Sì se hai un orizzonte temporale lungo (>15-20 anni). Vantaggi: contributo datore aggiuntivo, deduzione fiscale dei versamenti, rendimento atteso superiore alla rivalutazione legale TFR su lungo periodo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.