Testo dell'articoloVigente
Il preavviso nel CCNL Metalmeccanici Industria è calcolato per Area di inquadramento (4 aree) e anzianità di servizio. Va da 10 giorni (livelli D, anzianità <5 anni) a 4 mesi (Area A, anzianità >10 anni). Decorre dal giorno successivo alla comunicazione. In caso di mancato rispetto è dovuta l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
Tabella riepilogativa
| Area di inquadramento | Livelli | Anzianità <5 anni | Anzianità 5-10 anni | Anzianità >10 anni |
|---|---|---|---|---|
| D (esecutiva) | D1, D2 | 10 giorni | 20 giorni | 1 mese |
| C (operativa) | C1, C2, C3 | 20 giorni | 1 mese | 2 mesi |
| B (specialistica) | B1, B2, B3 | 1 mese | 2 mesi | 3 mesi |
| A (alta professionalità) | A1 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
I giorni si computano di calendario (non lavorativi). Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione (lettera raccomandata o consegna a mano).
Quando si applica il preavviso
Il preavviso è dovuto in caso di:
- Licenziamento intimato dal datore di lavoro (escluso licenziamento per giusta causa).
- Dimissioni presentate dal lavoratore (escluse dimissioni per giusta causa, es. mancato pagamento della retribuzione).
- Recesso al superamento del periodo di comporto per malattia.
Il preavviso non si applica in caso di: recesso durante il periodo di prova, licenziamento per giusta causa, dimissioni per giusta causa, cessazione naturale del rapporto a termine.
Decorrenza e modalità
Il preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione (non si conta il giorno della consegna). La comunicazione può avvenire con:
- lettera raccomandata A/R
- consegna a mano con firma di ricezione
- PEC (se il lavoratore ne dispone)
Durante il preavviso il lavoratore resta in servizio e percepisce la retribuzione normale, comprese ferie e ROL eventualmente da fruire.
Indennità sostitutiva del preavviso
Se il datore di lavoro intima un licenziamento immediato (senza far lavorare il preavviso), deve corrispondere al lavoratore una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe stata percepita nel periodo di preavviso (compresi ratei di 13ª, ferie, ROL).
Se invece sono le dimissioni senza preavviso da parte del lavoratore, sarà il datore di lavoro a trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente al preavviso non lavorato.
L’indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e previdenzialmente come retribuzione ordinaria.
Esempio di calcolo
Tizio è inquadrato C3 con 7 anni di anzianità. Retribuzione mensile 2.211 €. Si dimette il 1° marzo 2026.
- Area C, anzianità 5-10 anni: preavviso 1 mese.
- Preavviso decorre dal 2 marzo, scade il 1° aprile 2026.
- Se Tizio rispetta il preavviso, lavora regolarmente fino al 1° aprile e riceve l’ultima retribuzione + TFR.
- Se Tizio se ne va il 15 marzo (preavviso lavorato 14 giorni su 30), il datore trattiene dalla liquidazione l’indennità relativa ai 16 giorni non lavorati: ~16/30 × 2.211 = 1.179 €.
Licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso: il rapporto cessa immediatamente. Configurano giusta causa fatti che non consentono la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto: furto, gravi insubordinazioni, abbandono ingiustificato del posto, gravi violazioni dei doveri di fedeltà.
Per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (mancanze meno gravi del lavoratore) e giustificato motivo oggettivo (ragioni produttive/organizzative), il preavviso è invece sempre dovuto.
Il licenziamento richiede sempre forma scritta e motivazione (art. 2 L. 604/1966).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi licenzio?
Il preavviso si conta in giorni lavorativi o di calendario?
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
Le ferie possono coprire il preavviso?
Posso essere licenziato senza preavviso?
Il preavviso decorre dal giorno della lettera?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria, comporto, carenza e indennità e durata per livello e recesso.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il CCNL Metalmeccanici Industria, applicato a una platea molto ampia di lavoratori, disciplina in modo articolato i tre momenti finali del rapporto: preavviso, licenziamento e dimissioni. Il preavviso è l'istituto cardine: l'art. 2118 c.c. impone alla parte che recede dal rapporto a tempo indeterminato di darne avviso all'altra entro il termine fissato dal contratto, consentendo di organizzare l'uscita o la sostituzione. Il CCNL gradua la durata in funzione dell'area di inquadramento e dell'anzianità di servizio.
La durata del preavviso
Il preavviso cresce con l'area professionale e con l'anzianità maturata: è più contenuto per le aree operative con minore anzianità e più ampio per le aree direttive con anzianità elevate. I giorni esatti per area e fascia di anzianità sono indicati nelle tabelle del CCNL vigente, alle quali occorre fare riferimento senza affidarsi a valori non aggiornati.
Decorrenza e indennità sostitutiva
Il termine di preavviso decorre dal giorno successivo alla comunicazione del recesso. Se la parte che recede non rispetta il preavviso, deve all'altra l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Il datore può scegliere di esonerare il lavoratore dal servizio durante il preavviso, corrispondendo l'indennità.
Il licenziamento e le tutele crescenti
Il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo dipende dalla data di assunzione: per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 si applica il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), con tutela prevalentemente indennitaria graduata sull'anzianità; per gli assunti in precedenza valgono le tutele previgenti. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso in presenza di un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Le dimissioni del lavoratore
Le dimissioni sono valide solo se rese con la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), con diritto di revoca entro sette giorni. Il preavviso dovuto dal dimissionario è di norma più breve di quello previsto in caso di licenziamento; il mancato rispetto comporta la trattenuta dell'indennità sostitutiva. In presenza di giusta causa il lavoratore può dimettersi senza preavviso, con diritto all'indennità a carico del datore.
Computo e sospensioni
Durante il preavviso il rapporto prosegue a tutti gli effetti, con maturazione di retribuzione e istituti connessi. Eventi come la malattia possono incidere sul decorso secondo le regole contrattuali: è opportuno verificare se e in quali termini il preavviso si sospende, perché la disciplina non è uniforme.
Cosa verificare in concreto
Prima di un recesso conviene individuare l'area e l'anzianità per calcolare i giorni di preavviso, accertare la data di decorrenza e valutare l'eventuale indennità sostitutiva. Per le dimissioni va predisposta la procedura telematica; per il licenziamento va considerato il regime di tutela applicabile in base alla data di assunzione.
Domande frequenti
Da quando decorre il preavviso nel CCNL Metalmeccanici Industria?
Dal giorno successivo alla comunicazione del recesso. La durata cresce con l'area di inquadramento e l'anzianità: i giorni esatti si leggono sulle tabelle del CCNL vigente.
Cosa accade se non rispetto il preavviso?
La parte inadempiente deve all'altra l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato (art. 2118 c.c.).
Quale tutela si applica in caso di licenziamento illegittimo?
Per gli assunti dal 7 marzo 2015 vale il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), con tutela prevalentemente indennitaria; per gli assunti prima si applicano le tutele previgenti.
Il preavviso di dimissioni è uguale a quello del licenziamento?
No. Il preavviso dovuto dal lavoratore che si dimette è di norma più breve di quello previsto per il licenziamento. I valori sono nelle tabelle del CCNL vigente.
Con la giusta causa serve il preavviso?
No. La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso; se a dimettersi è il lavoratore per giusta causa, gli spetta l'indennità sostitutiva a carico del datore.