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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 23 del D.Lgs. 472/1997 disciplina lo strumento della sospensione dei rimborsi fiscali nei confronti di chi è destinatario di un atto di contestazione o di irrogazione sanzione, ovvero di un avviso di accertamento per maggiori tributi. In questi casi, il pagamento del rimborso può essere sospeso nei limiti degli importi dovuti in base all'atto. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di sospensione e compensazione devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, e sono impugnabili davanti alla corte di giustizia tributaria. Per i tributi fuori dalla giurisdizione tributaria, è possibile l'azione davanti al tribunale civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 472/1997 — Sospensione dei rimborsi e compensazione

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento puo’ essere sospeso se e’ stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche’ non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e’ ammessa azione avanti al tribunale, cui e’ rimesso il potere di sospensione.

Commento

Ratio della norma

La sospensione del rimborso è uno strumento difensivo dell'Erario: se il contribuente ha un credito fiscale da riscuotere (rimborso IVA, rimborso IRPEF) ma al tempo stesso è debitore di sanzioni o tributi contestati, l'Amministrazione può trattenere il rimborso in attesa della definizione della controversia, evitando di erogare somme che potrebbero poi non essere recuperate. È una forma di compensazione preventiva e cautelare, che si trasforma in compensazione definitiva a seguito del provvedimento definitivo.

Analisi e struttura

Il comma 1 disciplina la sospensione: il pagamento del rimborso può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione, provvedimento di irrogazione o accertamento per maggiori tributi (anche non definitivi). La sospensione opera entro i limiti degli importi dovuti in base all'atto. Il comma 2 prevede la compensazione definitiva: in presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. Il comma 3 stabilisce l'obbligo di notifica dei provvedimenti di sospensione e compensazione all'autore e ai coobbligati, con diritto di impugnazione. Il comma 4 prevede che, per i tributi fuori dalla giurisdizione tributaria, sia ammessa l'azione davanti al tribunale civile con potere di sospensione.

Quando si applica

La sospensione può essere disposta quando coesistono un credito a rimborso del contribuente e un debito (sanzione o tributo contestato) verso l'Erario. Non richiede un provvedimento giurisdizionale preventivo (a differenza dell'art. 22): l'ufficio decide autonomamente di sospendere il rimborso, salvo poi notificarlo all'interessato. La compensazione definitiva interviene solo a definitività raggiunta.

Confronto e norme correlate

L'art. 23 si distingue dall'art. 22 (misure cautelari) perché riguarda specificamente i rimborsi spettanti al contribuente, non i beni del suo patrimonio. Si coordina con la disciplina dei rimborsi IVA (DPR 633/1972, art. 38-bis) e dei rimborsi delle imposte dirette (DPR 602/1973, artt. 37 e ss.), che fissano le condizioni per l'erogazione dei rimborsi. Con il D.Lgs. 241/1997 (compensazione orizzontale tramite modello F24): la compensazione dell'art. 23 è una compensazione verticale disposta dall'ufficio, distinta dall'autonoma compensazione orizzontale del contribuente.

Problemi applicativi

Un profilo pratico rilevante: la sospensione del rimborso non richiede la definitività del provvedimento, il che può privare temporaneamente il contribuente di liquidità anche per contestazioni non ancora definitivamente accertate. Il contribuente può impugnare il provvedimento di sospensione, ma i tempi del processo tributario rendono spesso inefficace questo rimedio in termini di liquidità. Un secondo tema riguarda la proporzionalità: la sospensione deve essere limitata agli importi dovuti in base all'atto; una sospensione eccedente è illegittima e censurabile.

Casi pratici

Caso 1: Rimborso IVA sospeso per contestazione in corso

Caso 2: Compensazione definitiva dopo sentenza passata in giudicato

Caso 3: Impugnazione del provvedimento di sospensione

Domande frequenti

L'Agenzia può bloccare il mio rimborso fiscale se ho una contestazione in corso?

Sì. L'art. 23 D.Lgs.472/1997 prevede che il pagamento del rimborso possa essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione, di irrogazione o un accertamento per maggiori tributi, anche se non ancora definitivi. La sospensione opera entro i limiti degli importi contestati.

Quando il rimborso sospeso viene compensato definitivamente con il debito tributario?

Quando il provvedimento di irrogazione o l'accertamento è divenuto definitivo (comma 2). Solo a questo punto l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione: il rimborso è trattenuto fino a concorrenza del debito, e il residuo (se positivo) è erogato al contribuente.

Posso impugnare la sospensione del mio rimborso fiscale?

Sì. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato e può essere impugnato davanti alla corte di giustizia tributaria (art. 23, comma 3). Se la sospensione eccede gli importi dell'atto contestato, è illegittima e annullabile.

La sospensione del rimborso è uguale al sequestro conservativo tributario?

No. La sospensione del rimborso (art. 23) riguarda somme che l'Erario dovrebbe restituire al contribuente: è una ritenzione cautelare. Il sequestro conservativo (art. 22) riguarda invece i beni del patrimonio del contribuente e richiede un provvedimento del presidente della corte di giustizia tributaria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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