Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 472/1997 — Esecuzione delle sanzioni tributarie
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e’ prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale puo’ sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e’ divenuto definitivo.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 19 bis.1 del T.U.IVA
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Commento
Ratio della norma
Il principio generale è che durante il giudizio la pretesa dell'Erario non si «congela» completamente, ma nemmeno si esegue per intero. La riscossione frazionata in pendenza di lite (mutuata dall'art. 68 D.Lgs. 546/1992) assicura un equilibrio tra l'interesse dell'Erario alla riscossione e il diritto del contribuente a non subire esecuzioni irreversibili prima che la controversia sia definitivamente chiusa. Le sanzioni accessorie, che hanno natura afflittiva più severa, sono eseguite solo a definitività raggiunta.
Analisi e struttura
Il comma 1 rinvia all'art. 68, commi 1 e 2 del D.Lgs. 546/1992, che disciplina la riscossione frazionata in pendenza di ricorso: in sintesi, durante il giudizio di primo grado è riscuotibile un terzo dell'importo contestato; in appello, un altro terzo; dopo la sentenza definitiva, il residuo. Il comma 2 prevede che la corte di giustizia tributaria di secondo grado possa sospendere l'esecuzione applicando le previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. 546/1992 (che disciplina la sospensione cautelare in grado d'appello). Il comma 3 stabilisce che la sospensione deve essere concessa se il contribuente presta la garanzia prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 546/1992 (fideiussione bancaria o assicurativa). Il comma 7 stabilisce che le sanzioni accessorie (art. 21) sono eseguite solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo: non possono essere anticipate durante il giudizio.
Quando si applica
L'art. 19 si applica in tutti i casi in cui le sanzioni tributarie sono state irrogate e il contribuente ha presentato ricorso. La riscossione frazionata si applica automaticamente: l'Agenzia non può richiedere l'intero importo durante il giudizio, ma solo le quote esigibili ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 546/1992. La sospensione giudiziale (comma 2) richiede domanda esplicita del contribuente e valutazione da parte del giudice.
Confronto e norme correlate
L'art. 19 si raccorda con gli artt. 47, 52 e 68 del D.Lgs. 546/1992, che disciplinano rispettivamente la sospensione in primo grado, la sospensione in secondo grado e la riscossione frazionata. Si coordina con l'art. 22 D.Lgs. 472/1997 (misure cautelari), che può essere attivato preventivamente per garantire il credito tributario anche prima della definitività del giudizio. Con l'art. 21 (sanzioni accessorie), il rinvio alla definitività per l'esecuzione è una garanzia aggiuntiva per il contribuente.
Problemi applicativi
Un punto pratico rilevante riguarda il calcolo delle quote riscuotibili durante il giudizio: l'Agenzia deve rispettare la ripartizione frazionata e non può pretendere quote superiori a quelle consentite nelle varie fasi del giudizio. Una richiesta di pagamento superiore è illegittima e può essere contestata. Un secondo profilo riguarda le garanzie per la sospensione (comma 3): la fideiussione ha un costo (premio assicurativo) che il contribuente deve anticipare. In alcuni casi può essere più conveniente pagare le quote riscuotibili che sostenere il costo della garanzia.
Casi pratici
Caso 1: Riscossione frazionata durante il giudizio tributario
Caso 2: Richiesta di sospensione con garanzia fideiussoria
Caso 3: Sanzioni accessorie e definitività del provvedimento
Domande frequenti
L'Agenzia delle Entrate può riscuotere l'intera sanzione mentre è pendente il mio ricorso?
No. In base all'art. 19 D.Lgs.472/1997 e all'art. 68 D.Lgs. 546/1992, la sanzione è riscuotibile in modo frazionato: un terzo durante il giudizio di primo grado, un ulteriore terzo in appello, il residuo solo dopo la sentenza definitiva.
Come si ottiene la sospensione dell'esecuzione della sanzione tributaria?
Presentando domanda alla corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 19, comma 2). La sospensione è concessa se si presta la garanzia prevista dall'art. 69 del D.Lgs. 546/1992 (tipicamente fideiussione bancaria o assicurativa).
Quando vengono eseguite le sanzioni accessorie come l'interdizione da cariche?
Solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo (art. 19, comma 7). Finché il ricorso è pendente, le sanzioni accessorie non possono essere eseguite: si deve attendere l'esaurimento di tutti i gradi di giudizio.
Cosa succede alle sanzioni se vinco il giudizio tributario?
Se il giudice annulla o riduce la sanzione, le quote già pagate durante il giudizio (frazionata) vengono rimborsate o compensate con eventuali crediti. La decisione favorevole è immediatamente esecutiva anche per la parte sanzionatoria.
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