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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 17-bis del D.Lgs. 472/1997, introdotto dalla riforma del 2023-2024 in materia di autotutela tributaria, disciplina la definizione agevolata delle sanzioni nel caso in cui l'ufficio annulli parzialmente in autotutela un atto impositivo. Il contribuente conserva la facoltà di accedere alla definizione agevolata (un terzo della sanzione) nelle stesse condizioni vigenti alla data di notifica dell'atto originario, a condizione che rinunci al ricorso già proposto e che l'atto non sia ancora definitivo. Se l'atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione, la definizione agevolata è accessibile solo se l'istanza di autotutela è presentata nei termini originari per proporre ricorso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 17-bis D.Lgs. 472/1997 — Definizione agevolata sanzioni in autotutela parziale

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Nei casi di annullamento parziale dell’atto il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all’articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto, purche’ rinunci al ricorso e l’atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-bis. Nell’ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo’ avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l’istanza di autotutela e’ presentata nei termini per proporre ricorso.

Commento

Ratio della norma

L'art. 17-bis coordina l'istituto dell'autotutela parziale (annullamento parziale di un atto impositivo da parte dell'ufficio) con le facoltà deflattive del contribuente. Senza questa norma, l'annullamento parziale in autotutela avrebbe potuto vanificare la facoltà di definizione agevolata: l'atto originario cambia per effetto dell'autotutela, con potenziale modifica anche della sanzione calcolabile. La norma garantisce che il contribuente mantenga le stesse condizioni di accesso alla definizione agevolata esistenti alla data di notifica dell'atto originario, senza subire peggioramenti per effetto della modifica in autotutela.

Analisi e struttura

Il comma 1 disciplina l'annullamento parziale di un atto non ancora definitivo (cioè ancora impugnabile o con ricorso pendente): il contribuente può avvalersi della definizione agevolata (art. 16 e art. 15 D.Lgs. 218/1997) alle stesse condizioni vigenti alla data della notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso già proposto. Le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute. Il comma 1-bis disciplina l'annullamento parziale di un atto già definitivo per mancata impugnazione: in questo caso, la definizione agevolata è accessibile solo se l'istanza di autotutela è presentata nei termini originari per proporre ricorso — cioè non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto originale.

Quando si applica

La norma si applica ogni qual volta l'ufficio annulla parzialmente in autotutela un atto impositivo (avviso di accertamento, atto di irrogazione) mantenendone in piedi la parte residua. In questo caso il contribuente, che aveva già presentato ricorso o stava ancora valutando se farlo, conserva la facoltà di chiudere la controversia con la definizione agevolata senza dover rinegoziare le condizioni. Il presupposto è che l'atto non sia ancora definitivo (comma 1) ovvero che, se già definitivo, la richiesta di autotutela sia tempestiva (comma 1-bis).

Confronto e norme correlate

L'art. 17-bis si coordina con la riforma dell'autotutela tributaria (L. 212/2000 come modificata dal D.Lgs. 219/2023), che ha reso l'autotutela obbligatoria in alcuni casi e ha disciplinato quella facoltativa. Con l'art. 16 D.Lgs. 472/1997 e l'art. 15 D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione), che definiscono le condizioni della definizione agevolata. Con il D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), nella misura in cui la rinuncia al ricorso è condizione per accedere alla definizione in caso di autotutela su atto con giudizio pendente.

Problemi applicativi

Il principale nodo pratico è la determinazione delle «stesse condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto»: quali erano le condizioni? La risposta richiede di guardare all'atto originario e alle norme vigenti in quel momento. Un secondo profilo riguarda la rinuncia al ricorso: il contribuente deve rinunciare espressamente, e la rinuncia è irrevocabile. Se l'annullamento parziale riguarda solo una parte minima dell'atto, potrebbe non convenire rinunciare al ricorso sull'intero atto. Il comma 1-bis (autotutela su atto definitivo) ha un'operatività limitata al breve termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto originale: in pratica, si applica quando il contribuente chiede l'autotutela quasi contemporaneamente alla ricezione dell'atto, entro la finestra in cui avrebbe potuto ricorrere.

Casi pratici

Caso 1: Autotutela parziale con ricorso pendente e rinuncia

Caso 2: Autotutela su atto definitivo per mancata impugnazione

Caso 3: Autotutela parziale: valutazione della convenienza

Domande frequenti

Cos'è l'art. 17-bis D.Lgs.472/1997 e quando si applica?

Disciplina la definizione agevolata delle sanzioni in caso di annullamento parziale in autotutela di un atto tributario. Se l'ufficio riduce parzialmente l'atto, il contribuente può definire la sanzione residua a un terzo alle condizioni dell'atto originario, rinunciando al ricorso già proposto.

Devo rinunciare al ricorso per accedere alla definizione agevolata dopo l'autotutela parziale?

Sì. Il comma 1 dell'art. 17-bis richiede che il contribuente rinunci al ricorso già proposto per accedere alla definizione agevolata. Le spese del giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

Posso chiedere la definizione agevolata se l'atto è già definitivo e poi chiedo l'autotutela?

Solo se la richiesta di autotutela è presentata entro il termine originario per proporre ricorso (generalmente 60 giorni dalla notifica dell'atto, ai sensi del comma 1-bis). Se il termine è già scaduto da più tempo, questa facoltà non è disponibile.

La definizione agevolata dopo l'autotutela vale sulle stesse condizioni dell'atto originale?

Sì. L'art. 17-bis garantisce che le condizioni della definizione agevolata siano quelle vigenti alla data di notifica dell'atto originario, non quelle successive all'autotutela. Il contribuente non subisce variazioni di condizioni per effetto della modifica parziale dell'atto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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