Testo dell'articoloVigente
Art. 2 D.Lgs. 472/1997 — Sanzioni amministrative tributarie
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell’articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e’ riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa’ o enti, con o senza personalita’ giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, e’ esclusivamente a carico della societa’ o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita’ solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita’ giuridica.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.
Commento
Ratio della norma
L'art. 2 definisce il catalogo delle sanzioni applicabili e fissa un principio cardine: la sanzione segue la persona fisica, non il soggetto giuridico. Questa scelta riflette la matrice penalistica dell'impianto sanzionatorio tributario, dove la responsabilità personale dell'autore è centrale. Il comma 2-bis introduce però un'eccezione rilevante per le società e gli enti, coerente con la distinzione tra patrimonio personale e patrimonio sociale, a tutela dei soci di minoranza o estranei alla violazione.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca le due categorie di sanzioni: la sanzione pecuniaria (principale) e le sanzioni accessorie (art. 21), applicabili solo nei casi espressamente previsti. Il comma 2 sancisce il principio di personalità della sanzione: essa è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. Il comma 2-bis, introdotto dalla riforma del 2015, chiarisce che per le società e gli enti la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio è esclusivamente a carico del soggetto collettivo, con responsabilità solidale e sussidiaria dei soci in fase di riscossione per i soggetti privi di personalità giuridica. Il comma 3 stabilisce che la sanzione non produce interessi, distinguendosi così dall'imposta evasa che invece matura interessi di mora. Il comma 4 prevede l'aggiornamento triennale delle misure edittali sulla base della variazione ISTAT.
Quando si applica
La distinzione tra sanzione pecuniaria e accessoria rileva ogni qual volta l'ufficio irroga la sanzione: deve verificare se i presupposti per le sanzioni accessorie (art. 21) siano integrati. Il comma 2-bis rileva in tutti i casi in cui il contribuente è una società o ente: i soci o gli amministratori non rispondono personalmente della sanzione (salvo responsabilità solidale ex art. 11), e la sanzione viene eseguita sul patrimonio della società. La regola sulla non produzione di interessi è importante per i conteggi nell'ambito del ravvedimento operoso (art. 13) e nelle definizioni agevolate.
Confronto e norme correlate
Il principio di personalità si coordina con l'art. 11, che disciplina la responsabilità solidale dell'ente nell'interesse del quale ha agito il trasgressore. Il comma 2-bis è stato introdotto in parallelo con la riforma della tassazione delle società di persone (artt. 5 e 73 TUIR), e risolve il problema della responsabilità dei soci quando la violazione è della società. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) rafforza il principio di proporzionalità che deve informare la determinazione della sanzione pecuniaria.
Problemi applicativi
Un nodo pratico riguarda la definizione di «rapporto tributario proprio» delle società: la norma si applica alle violazioni relative al tributo della società (es. IRES, IVA), non alle violazioni di obblighi strumentali commesse dall'amministratore in proprio. La distinzione non è sempre agevole. Altro profilo critico è il regime transitorio per le società di persone: queste sono prive di personalità giuridica, e la responsabilità solidale e sussidiaria dei soci nella fase di riscossione deve essere coordinata con le norme del codice civile in tema di solidarietà passiva.
Casi pratici
Caso 1: Sanzione pecuniaria su omessa dichiarazione IVA di una Srl
Caso 2: Interessi sulla sanzione tributaria: il malinteso comune
Caso 3: Aggiornamento ISTAT delle misure edittali
Domande frequenti
Che cosa sono le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 2 D.Lgs.472/1997?
Sono due categorie: la sanzione pecuniaria (pagamento di una somma di denaro) e le sanzioni accessorie (art. 21), come interdizioni da cariche o appalti, irrogabili solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Se la violazione è commessa da un amministratore di Srl, chi paga la sanzione?
Per il rapporto tributario proprio della società, la sanzione è esclusivamente a carico della Srl (comma 2-bis). L'amministratore può rispondere solidalmente solo nei casi previsti dall'art. 11 del decreto, ma non in via principale.
La sanzione tributaria produce interessi?
No. La sanzione pecuniaria non produce interessi (art. 2, comma 3). Gli interessi di mora si applicano invece sull'importo del tributo evaso, non sulla sanzione. Questa distinzione è rilevante per calcolare il totale dovuto nel ravvedimento operoso.
Le misure delle sanzioni tributarie cambiano nel tempo?
Sì. I limiti minimi e massimi possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto ministeriale, in misura pari alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo (comma 4). È quindi sempre necessario verificare le misure attualmente vigenti.
Vedi anche