← Torna a Riscossione Tributi (DPR 602/1973)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 39 del DPR 602/1973 disciplina la sospensione amministrativa della riscossione nell'ambito del procedimento di impugnazione del ruolo. Il ricorso contro il ruolo non sospende automaticamente la riscossione; tuttavia, l'Ufficio delle Entrate ha la facoltà di sospenderla in tutto o in parte, con provvedimento motivato, fino alla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Il provvedimento di sospensione può essere revocato se sopravviene un fondato pericolo per la riscossione. Nei casi di accertamento esecutivo o di atti di recupero, la sospensione segue regole specifiche legate alla pendenza del giudizio. La norma bilancia il diritto del contribuente a non subire l'esecuzione forzata di un credito ancora contestato in giudizio con l'interesse pubblico alla riscossione tempestiva dei tributi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 39 DPR 602/1973 — Sospensione amministrativa della riscossione

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento e’ stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

Commento

Ratio della norma

Il principio generale è che il ricorso tributario non ha effetto sospensivo automatico sulla riscossione: il Fisco può continuare a riscuotere anche mentre il contribuente impugna il ruolo. Questa regola, diversa da quella civilistica (dove l'opposizione al precetto può sospendere l'esecuzione), è bilanciata dall'art. 39, che affida all'ufficio un potere discrezionale di sospensione motivata. La logica sottostante è che la riscossione tributaria deve essere rapida ed efficiente, ma il contribuente non deve essere pregiudicato irreversibilmente da crediti che potrebbero poi risultare non dovuti.

Analisi e struttura

La norma distingue più livelli di sospensione. Il primo livello è quello amministrativo discrezionale: l'Ufficio delle Entrate o il Centro di Servizio può sospendere la riscossione fino alla sentenza di primo grado, con provvedimento motivato notificato sia al concessionario sia al contribuente. Il provvedimento può essere revocato in qualsiasi momento se emergono fondati pericoli per la riscossione (es. depauperamento del patrimonio del debitore). Il secondo livello riguarda la sospensione giudiziale: il contribuente può chiedere la sospensione al giudice tributario ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546/1992, con provvedimento cautelare. L'art. 39 ha anche rilevanza nelle procedure amichevoli internazionali (accordi tra autorità fiscali di diversi Stati), dove la sospensione della riscossione accompagna la pendenza della procedura.

Quando si applica

La sospensione amministrativa si applica: (a) durante la pendenza del giudizio tributario di primo grado avverso il ruolo; (b) nei casi di accertamento non definitivo in cui è stata chiesta la sospensione cautelare; (c) nelle procedure amichevoli internazionali ex Direttiva UE 2017/1852. Non opera automaticamente: il contribuente deve attivarsi richiedendola all'ufficio o al giudice. La sospensione non copre le sanzioni se il giudizio riguarda solo l'imposta base.

Confronto e norme correlate

L'art. 39 va coordinato con l'art. 47 del D.Lgs. 546/1992 (sospensione giudiziale), con l'art. 19-bis del DPR 602/1973 (sospensione per situazioni eccezionali di carattere generale) e con lo Statuto del Contribuente, art. 10-bis (principio di tutela del legittimo affidamento che può rilevare anche nelle decisioni di sospensione). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina il ruolo del concessionario nel rispettare i provvedimenti di sospensione notificatigli.

Problemi applicativi

Il problema principale è che la sospensione amministrativa è discrezionale e l'ufficio non è tenuto a concederla. Il contribuente che non ottiene la sospensione in via amministrativa deve ricorrere al giudice (art. 47 D.Lgs. 546/1992), con i relativi tempi processuali. La revoca della sospensione per pericolo per la riscossione deve essere motivata e notificata, pena l'illegittimità; la giurisprudenza ha chiarito che un semplice deterioramento patrimoniale non è sufficiente se preesistente al provvedimento. Ulteriore questione: la sospensione dell'ufficio non blocca gli interessi di mora che continuano a maturare, salvo diversa indicazione nel provvedimento.

Casi pratici

Caso 1: Contribuente che impugna il ruolo e chiede la sospensione

Caso 2: Sospensione revocata per pericolo sopravvenuto

Caso 3: Procedura amichevole internazionale e sospensione

Domande frequenti

Il ricorso tributario sospende automaticamente la riscossione?

No. Ai sensi dell'art. 39 DPR 602/1973, il ricorso contro il ruolo non sospende automaticamente la riscossione. Il contribuente deve chiedere la sospensione all'Ufficio delle Entrate (via amministrativa) oppure al giudice tributario (via cautelare, art. 47 D.Lgs. 546/1992).

Come si chiede la sospensione amministrativa della riscossione?

Con istanza motivata all'Ufficio delle Entrate competente, allegando copia del ricorso presentato e documentazione a supporto della fondatezza della contestazione. L'ufficio emette un provvedimento motivato, notificato sia al contribuente sia al concessionario della riscossione.

L'ufficio può revocare la sospensione già concessa?

Sì, se sopravviene un fondato pericolo per la riscossione (es. il contribuente aliena i propri beni o si rilevano altri segnali di depauperamento patrimoniale). La revoca deve essere motivata e notificata, altrimenti è impugnabile davanti al giudice tributario.

Durante la sospensione maturano gli interessi di mora?

In linea di principio sì: la sospensione blocca l'esecuzione forzata ma non l'accumulo degli interessi sulle somme iscritte a ruolo, salvo che il provvedimento non preveda espressamente la sospensione anche degli interessi. È un aspetto da verificare caso per caso nel provvedimento ricevuto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.