Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 DPR 602/1973 — Esecutorietà dei ruoli (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 23 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 23 D.Lgs. 42/2004 — Procedure edilizie semplificate
- Art. 23 CAD — (Copie analogiche di documenti informatici)
- Art. 23 L. 91/1992
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
Ratio della norma
L'esecutorietà del ruolo è il momento in cui il credito tributario diventa azionabile in via coattiva: prima dell'esecutorietà, il ruolo è un documento interno dell'Amministrazione; dopo, è un titolo esecutivo che legittima il concessionario a notificare la cartella e, in caso di mancato pagamento, ad avviare le procedure di esecuzione forzata. La chiarezza su questo momento era fondamentale per il rispetto dei diritti del contribuente.
Analisi e struttura
L'art. 23 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Nel sistema pre-1999, l'esecutorietà del ruolo richiedeva passaggi procedurali specifici (approvazione dell'intendenza, pubblicazione, ecc.) che hanno perso ragione d'essere con la riforma. Il D.Lgs. 46/1999 ha semplificato il procedimento: il ruolo diventa esecutivo con la sola sottoscrizione del titolare dell'ufficio (art. 12, comma 4 DPR 602/1973), eliminando i passaggi intermedi previsti dall'art. 23.
Quando si applica
La norma non è più applicabile. L'esecutorietà del ruolo è oggi regolata dall'art. 12, comma 4 DPR 602/1973. Per eventuali ruoli resi esecutivi ante-1999 secondo le procedure dell'art. 23, quella norma può avere rilievo interpretativo residuale in contenziosi molto risalenti.
Confronto e norme correlate
L'abrogazione dell'art. 23 è parte del processo di riforma avviato con il D.Lgs. 46/1999, che ha anche abrogato gli artt. 13 e 18 del medesimo DPR. L'art. 12, comma 4 (rimasto in vigore nella formulazione riformata) ha assorbito la funzione dell'art. 23, prevedendo che la sottoscrizione — anche elettronica — del titolare dell'ufficio o di un suo delegato renda il ruolo esecutivo. La cartella di pagamento (art. 25) deve indicare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (art. 25, comma 2-bis), informazione che il contribuente può utilizzare per verificare la regolarità del procedimento.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 23 e la semplificazione del processo di rendere il ruolo esecutivo non hanno eliminato tutti i problemi applicativi: rimane il tema della validità della sottoscrizione (anche elettronica) e della verifica da parte del contribuente che il ruolo sia stato effettivamente reso esecutivo prima della notifica della cartella. In alcuni casi, il contribuente che eccepisce la nullità della cartella per vizi del ruolo deve poter verificare la data di esecutività indicata nella cartella stessa.
Casi pratici
Caso 1: Esecutorietà del ruolo nel sistema pre-1999
Caso 2: Sistema semplificato post-1999: firma del titolare
Caso 3: Vizio del ruolo per mancata esecutorietà formale
Domande frequenti
Cos'era l'esecutorietà dei ruoli disciplinata dall'art. 23 DPR 602/1973?
Era il momento in cui il ruolo acquisiva forza esecutiva, legittimando il concessionario a notificare la cartella e avviare l'esecuzione forzata. L'art. 23 è stato abrogato nel 1999: ora l'esecutorietà deriva semplicemente dalla sottoscrizione del titolare dell'ufficio (art. 12, comma 4).
Come si verifica oggi che il ruolo sia stato regolarmente reso esecutivo?
La cartella di pagamento deve indicare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (art. 25, comma 2-bis). Se questa indicazione manca o la data è anomala (es. posteriore alla notifica della cartella), puoi eccepire il vizio nel ricorso.
Un ruolo senza la firma del titolare è valido?
No. L'art. 12, comma 4 DPR 602/1973 prevede che il ruolo sia sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato (anche con firma elettronica). La mancanza di sottoscrizione è causa di nullità del ruolo e della cartella che ne deriva.
Perché l'art. 23 è stato abrogato nel 1999?
Il D.Lgs. 46/1999 ha semplificato il procedimento di esecutorietà, eliminando i passaggi intermedi (approvazione dell'intendenza, ecc.) previsti dall'art. 23. Con la riforma, è sufficiente la sola sottoscrizione del titolare dell'ufficio, procedura più rapida e compatibile con la telematizzazione della riscossione.