Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 D.Lgs. 81/2015 — Tirocini formativi e di orientamento
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)
[Articolo soppresso dall’art. 1, D.Lgs. 17 marzo 2017, n. 32, con decorrenza dal 17 marzo 2017]
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
Ratio della norma
L'art. 48 originario si inseriva in un disegno legislativo che intendeva ricondurre la disciplina dei tirocini extracurriculari a un quadro normativo coerente a livello nazionale, ponendo fine alla frammentazione tra le diverse regolamentazioni regionali. La scelta di abrogare la norma nel 2017 riflette la volontà di semplificare il quadro normativo, evitando duplicazioni con le disposizioni regionali già operative in attuazione delle Linee guida nazionali.
Analisi e struttura
La norma è stata soppressa integralmente. Il suo contenuto originario prevedeva il rinvio alle regioni per la regolamentazione dei tirocini. Con l'abrogazione, il sistema è tornato a reggersi sulle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2013, aggiornate nel 2017, che rimangono il riferimento primario per tirocini extracurriculari in tutta Italia.
Quando si applica
L'articolo non è più in vigore dal 17 marzo 2017. Chi cerca la disciplina dei tirocini extracurriculari deve fare riferimento alle Linee guida Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 e alle rispettive normative regionali, che regolano durata massima, indennità minima, obblighi del soggetto ospitante e del promotore.
Confronto e norme correlate
La disciplina vigente dei tirocini extracurriculari è contenuta nelle Linee guida nazionali e nelle leggi regionali. Gli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 81/2015 sono stati anch'essi abrogati contestualmente. L'apprendistato (artt. 41-47) rimane il principale strumento di formazione in alternanza con valore contrattuale a tempo indeterminato, distinto dal tirocinio che non è un contratto di lavoro.
Problemi applicativi
L'abrogazione ha determinato un'ulteriore frammentazione della disciplina dei tirocini extracurriculari, con significative differenze tra le regioni in termini di durata massima (spesso 6-12 mesi), indennità minima (da 300 a 800 euro mensili a seconda della regione) e obblighi del soggetto ospitante. La mancanza di una norma statale di raccordo rende complessa la gestione dei tirocini che si svolgono in regioni diverse o che coinvolgono soggetti di regioni diverse.
Casi pratici
Caso 1: Stagista che cerca la norma di riferimento
Caso 2: Tirocinio in regione diversa da quella di residenza
Caso 3: Azienda che non paga l'indennità di tirocinio
Domande frequenti
L'art. 48 D.Lgs. 81/2015 sui tirocini è ancora in vigore?
No. L'art. 48 è stato abrogato dal D.Lgs. 32/2017 con decorrenza dal 17 marzo 2017. La disciplina dei tirocini extracurriculari è oggi regolata dalle singole normative regionali in attuazione delle Linee guida nazionali Stato-Regioni del 2013.
Dove si trova la disciplina dei tirocini dopo l'abrogazione?
Nelle Linee guida nazionali Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (aggiornate nel 2017) e nelle leggi regionali attuative. Ogni regione ha adottato proprie disposizioni su durata, indennità, obblighi del soggetto ospitante e del promotore.
Qual è la differenza tra tirocinio e apprendistato?
Il tirocinio extracurriculare non è un contratto di lavoro: è un periodo formativo che non genera rapporto di lavoro subordinato, non produce contributi previdenziali (salvo eccezioni) e non dà accesso alle tutele del lavoro dipendente. L'apprendistato è invece un contratto di lavoro a tempo indeterminato con obblighi previdenziali e tutele lavoristiche complete.
Il tirocinante ha diritto a un'indennità?
Sì, in tutte le regioni italiane è prevista un'indennità minima obbligatoria, il cui importo varia da regione a regione (generalmente tra 300 e 800 euro mensili). In alcune regioni l'indennità è più alta o è differenziata per settore.