Testo dell'articoloAbrogato
Art. 63 L. 392/1978 — Aggiornamento canone contratti in proroga
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell’articolo 58 non e’ aggiornato per gli effetti di cui all’articolo 24.
Dall’inizio del terzo anno il canone di locazione e’ aggiornato in base alla variazione, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto: il 20 per cento dall’inizio del terzo anno; il 40 per cento dall’inizio del quarto anno; il 60 per cento dall’inizio del quinto anno; il 75 per cento dall’inizio del sesto anno.
In ogni caso con l’integrale applicazione dell’equo canone l’aggiornamento di cui all’articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)
- Art. 63 D.Lgs. 42/2004 — Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti
- Art. 63 CAD — Articolo abrogato
- Art. 63 Codice Civile: Effetti della dichiarazione di morte presunta
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Commento
Ratio della norma (storica)
L'art. 63 completava il sistema transitorio dell'art. 62 gestendo non la determinazione del canone ma il suo aggiornamento nel tempo durante la fase di transizione. Era logico che se l'applicazione del canone equo era graduale, anche l'aggiornamento ISTAT — che a regime sarebbe stato del 75% come dall'art. 24 — fosse graduato nel medesimo periodo. La norma evitava il paradosso di applicare il pieno aggiornamento ISTAT su un canone che era ancora in fase di adeguamento al livello equo.
Analisi e struttura
La norma prevedeva tre fasi. Nella prima fase (primi due anni), nessun aggiornamento era applicabile: il canone restava invariato dalla componente ISTAT, lasciando operare solo il meccanismo dell'art. 62 per i progressivi avvicinamenti al canone equo. Nella seconda fase (dal terzo al quinto anno), l'aggiornamento ISTAT era applicato in misura progressivamente crescente: 20% dal terzo anno, 40% dal quarto, 60% dal quinto — tutti riferiti alla variazione annuale accertata dall'ISTAT. Nella terza fase (dal sesto anno), con l'integrale applicazione dell'equo canone, l'aggiornamento si attestava al 75% previsto dall'art. 24, diventando il regime normale a tempo indeterminato. L'ultimo comma precisava che una volta raggiunta l'integrale applicazione del canone equo, il 75% di aggiornamento si applicava «nella intera misura ivi prevista».
Quando si applicava
Come l'art. 62, la norma si applicava esclusivamente ai contratti abitativi in regime di proroga ex art. 58 e solo durante il periodo transitorio 1978-1984. Oggi non ha alcuna rilevanza pratica: l'art. 63 ha esaurito la propria funzione storica.
Confronto e norme correlate
L'art. 63 era strettamente coordinato con l'art. 62 (canone nel periodo transitorio) e con l'art. 24 (aggiornamento annuale a regime). La struttura a percentuali progressive è speculare al meccanismo dell'art. 62 (20% annuo della differenza), creando una coerenza sistematica nella transizione. L'art. 65 disciplinava analogo regime per i contratti non soggetti a proroga.
Problemi applicativi (storici)
Il problema principale era il coordinamento tra l'aggiornamento ISTAT dell'art. 63 e l'aumento progressivo verso il canone equo dell'art. 62: entrambi potevano operare contemporaneamente, e il locatore doveva calcolare correttamente l'importo aggiornato sommando le due componenti. La giurisprudenza aveva chiarito che i due meccanismi erano cumulabili ma che l'aggiornamento ISTAT andava applicato sul canone effettivo (già aumentato ex art. 62), non sul canone originario.
Casi pratici
Caso 1: Nessun aggiornamento ISTAT nei primi due anni di vigenza
Caso 2: Aggiornamento ISTAT progressivo al terzo anno
Caso 3: Piena applicazione del 75% dall'inizio del sesto anno
Domande frequenti
Come funzionava l'aggiornamento ISTAT per i contratti abitativi in proroga ex art. 63?
L'art. 63 (abrogato) prevedeva un regime transitorio: nessun aggiornamento nei primi due anni, poi applicazione progressiva della variazione ISTAT — 20% dal terzo anno, 40% dal quarto, 60% dal quinto, 75% dal sesto anno. Quest'ultimo livello coincideva con l'integrale applicazione del canone equo e diventava il regime definitivo.
L'art. 63 è ancora applicabile?
No. Aveva funzione esclusivamente transitoria per il periodo 1978-1984 circa. I contratti abitativi in regime di proroga che sopravvivono oggi applicano, se del caso, il 75% di aggiornamento ISTAT previsto dall'art. 24, non più il regime progressivo dell'art. 63 ormai ampiamente superato.
L'aggiornamento ISTAT ex art. 63 e l'aumento ex art. 62 erano cumulabili?
Sì. I due meccanismi operavano su piani diversi: l'art. 62 disciplinava l'avvicinamento progressivo al canone equo, l'art. 63 l'aggiornamento ISTAT nel tempo. Entrambi potevano coesistere e la giurisprudenza aveva chiarito che l'aggiornamento ISTAT andava calcolato sul canone effettivamente in corso (già aumentato ex art. 62).
Dopo il sesto anno dall'entrata in vigore della L. 392/1978 cosa accadeva all'aggiornamento?
Dal sesto anno si applicava pienamente il 75% di aggiornamento previsto dall'art. 24, contestualmente all'integrale vigenza del canone equo. Il regime transitorio dell'art. 63 cessava e si instaurava il regime ordinario della legge, basato sull'aggiornamento annuale del 75% della variazione ISTAT.