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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 54 L. 392/1978 — Nullita’ clausola compromissoria

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

E’ nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Commento

Ratio della norma (storica)

L'art. 54, nel sistema originario della L. 392/1978, vietava il ricorso all'arbitrato per le controversie sulla determinazione del canone. La ratio era protettiva del conduttore: il legislatore temeva che le clausole compromissorie fossero imposte dal locatore in posizione contrattuale dominante, privando il conduttore dell'accesso al giudice ordinario e della connessa possibilità di stare in giudizio personalmente (prevista dall'art. 45 per le cause di valore minore). L'arbitrato, con i suoi costi e la sua informalità, avrebbe potuto danneggiare la parte più debole.

Analisi e struttura

La norma era di estrema semplicità: una sola disposizione che dichiarava nulla qualsiasi clausola compromissoria relativa alle controversie sulla determinazione, aggiornamento o adeguamento del canone. La nullità era assoluta, rilevabile d'ufficio, e rendeva operativa la clausola compromissoria come se non esistesse, con la conseguenza che la competenza tornava al giudice ordinario. Non era invece vietato il compromesso successivo all'insorgere della controversia, concluso quando le parti si trovavano in posizione di parità informativa.

Quando si applicava

La norma si applicava esclusivamente alle clausole compromissorie inserite nel contratto di locazione o in atti allegati, concernenti le controversie sul canone. Non vietava l'arbitrato per altri tipi di controversie locatizie (es. danni, restituzione del deposito cauzionale). L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della progressiva liberalizzazione del mercato locatizio seguita alla L. 431/1998.

Confronto e norme correlate

Il divieto di clausola compromissoria nelle locazioni si inseriva in un orientamento più generale del legislatore degli anni Settanta di limitare l'arbitrato in materia di lavoro e locazioni, settori in cui una parte era considerata strutturalmente debole. L'art. 806 c.p.c. nel testo originario escludeva dalla compromettibilità le controversie su diritti indisponibili; la norma dell'art. 54 aggiungeva un ulteriore divieto specifico per il canone locatizio. Con la riforma dell'arbitrato (D.Lgs. 40/2006) e l'abrogazione dell'art. 54, l'arbitrato in materia locatizia è diventato in linea di principio ammissibile.

Problemi applicativi (storici)

Il principale dubbio interpretativo riguardava la distinzione tra clausola compromissoria (nulla ex art. 54) e compromesso (non vietato): la giurisprudenza aveva chiarito che il divieto colpiva solo le clausole preventive inserite nel contratto, non gli accordi compromissori conclusi dopo l'insorgere della controversia. Un secondo profilo riguardava l'estensione del divieto: alcuni sostenevano che si applicasse solo alle controversie sul canone abitativo, altri che includesse anche quelle commerciali; la posizione prevalente era per l'applicazione a entrambe le tipologie.

Casi pratici

Caso 1: Clausola compromissoria dichiarata nulla in epoca di vigenza

Caso 2: Compromesso concluso dopo la controversia sul canone

Caso 3: Arbitrato su controversia diversa dal canone nello stesso contratto

Domande frequenti

Cos'era il divieto di clausola compromissoria nelle locazioni ex art. 54 L.392/1978?

L'art. 54, oggi abrogato, vietava di inserire nel contratto di locazione clausole che deferissero agli arbitri le controversie sulla determinazione del canone. La norma era volta a proteggere il conduttore, parte debole, garantendogli l'accesso al giudice ordinario. Ogni clausola compromissoria di questo tipo era nulla e inefficace.

L'art. 54 è ancora in vigore?

No, l'art. 54 è stato abrogato. Il divieto di clausola compromissoria nelle controversie sul canone locatizio non esiste più. Con l'abrogazione, l'arbitrato in materia locatizia è diventato in linea di principio ammissibile, nel rispetto delle regole generali del codice di procedura civile sull'arbitrato.

Dopo l'abrogazione si può inserire una clausola arbitrale nel contratto di locazione?

In linea di principio sì, essendo venuto meno il divieto specifico. Occorre però verificare le regole generali sull'arbitrato: la controversia deve riguardare diritti disponibili, la clausola deve essere chiaramente espressa e rispettare i requisiti formali del c.p.c. Per le locazioni abitative, alcune norme imperative residuali potrebbero limitare l'arbitrato.

Qual era la differenza tra clausola compromissoria e compromesso?

La clausola compromissoria è un accordo preventivo, inserito nel contratto prima che sorga la controversia. Il compromesso è invece un accordo concluso dopo che la lite è insorta. Solo la clausola compromissoria era vietata dall'art. 54; il compromesso successivo era invece valido anche in vigenza della norma.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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