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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 46 della L. 392/1978 disciplina il rito applicabile alle controversie in materia di locazione sottoposte al giudice ai sensi degli artt. 30 e 45, rinviando espressamente agli articoli del codice di procedura civile che regolano il procedimento per le controversie individuali di lavoro. Il richiamo non è integrale ma selettivo: vengono richiamate le norme sulla citazione, sulla memoria difensiva, sui poteri istruttori del giudice, sulla condanna al pagamento e sull'esecutività della sentenza. Il procedimento si svolge con le garanzie tipiche del rito del lavoro — concentrazione, oralità, poteri officiosi del giudice — adattate al contesto locatizio. Si applica altresì l'art. 145 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che riguarda la comunicazione degli atti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 L. 392/1978 — Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile.

Si applica altresi’ l’articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Commento

Ratio della norma

La scelta di richiamare il rito del lavoro per le controversie locatizie risponde a una precisa opzione di politica processuale: garantire rapidità, semplicità e accessibilità nei giudizi sul canone e sul rilascio. Il rito del lavoro, introdotto dalla L. 533/1973, era all'epoca il modello di processo più moderno, orientato alla concentrazione delle attività processuali e ai poteri officiosi del giudice. Il legislatore del 1978 ha ritenuto che lo stesso approccio fosse adeguato a tutelare i conduttori, parte tradizionalmente più debole nel rapporto locatizio.

Analisi e struttura

Il rinvio opera per relationem: le norme del c.p.c. richiamate (artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 comma 1, 422, 424, 429 commi 1 e 2, 430, 431) si applicano «in quanto compatibili» con la disciplina speciale della L. 392/1978. Le norme richiamate regolano: la forma del ricorso introduttivo (art. 414), la sua notificazione e la fissazione dell'udienza (art. 415), la memoria difensiva del convenuto (art. 416), le eccezioni non rilevabili d'ufficio (art. 417), la chiamata di terzi (art. 418), la trattazione della causa (artt. 419-420), i poteri istruttori officiosi (art. 421), la delega istruttoria (art. 422), la decisione mediante sentenza (art. 424), la condanna al pagamento (art. 429), il deposito della sentenza (art. 430) e l'esecutività (art. 431). Il richiamo all'art. 145 disp. att. c.p.c. riguarda la comunicazione dei provvedimenti.

Quando si applica

Il rito speciale locatizio si applica alle controversie espressamente indicate negli artt. 30 (rilascio dell'immobile nelle locazioni commerciali) e 45 (determinazione del canone). Non si applica alle ordinarie controversie di rilascio per morosità o finita locazione, che seguono il rito ordinario o la convalida di sfratto ex artt. 657 ss. c.p.c. La clausola «in quanto applicabile» consente al giudice di disapplicare singole norme del rito del lavoro incompatibili con la specificità del rapporto di locazione.

Confronto e norme correlate

Il rito del lavoro richiamato dalla norma è disciplinato agli artt. 409 ss. c.p.c. Le principali differenze rispetto al rito ordinario sono: l'introduzione con ricorso anziché citazione, la concentrazione delle difese nella prima udienza, i poteri officiosi del giudice nell'acquisizione delle prove, la provvisoria esecutività della condanna di pagamento. Con la L. 431/1998 il rito speciale locatizio è rimasto applicabile principalmente alle locazioni commerciali e ai contratti abitativi rimasti sotto la L. 392/1978.

Problemi applicativi

Il principale problema interpretativo riguarda i limiti del rinvio «in quanto applicabile»: la giurisprudenza ha dovuto chiarire caso per caso quali norme del rito del lavoro siano compatibili con la disciplina locatizia. In particolare, si è discusso sull'applicabilità del tentativo di conciliazione in sede sindacale (incompatibile), sulla decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio (applicabile), e sui termini per le memorie istruttorie. Un secondo profilo critico riguarda il rapporto con il rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c.: dopo la riforma del 2009, la compatibilità tra i due riti ha generato incertezze in giurisprudenza.

Domande frequenti

Cosa si intende per rito speciale locatizio?

È il procedimento previsto dalla L. 392/1978 per le controversie sul canone e sul rilascio nelle locazioni disciplinate da quella legge. Si distingue dal rito ordinario perché richiama le norme del processo del lavoro: introduzione con ricorso, concentrazione delle attività difensive, poteri officiosi del giudice, esecutività immediata della condanna al pagamento.

Quali articoli del codice di procedura civile si applicano alle cause locatizie?

L'art. 46 richiama espressamente: artt. 414, 415, 416, 417 commi 2-5, 418, 419, 420, 421 comma 1, 422, 424, 429 commi 1-2, 430, 431 c.p.c., nonché l'art. 145 disp. att. c.p.c. Le norme si applicano solo in quanto compatibili con la disciplina speciale della L. 392/1978.

Le cause di locazione si introducono con ricorso o con citazione?

Quelle disciplinate dall'art. 46 (controversie ex artt. 30 e 45) si introducono con ricorso, come nel rito del lavoro. Le ordinarie azioni di rilascio per morosità o finita locazione seguono invece il rito della convalida di sfratto (artt. 657 ss. c.p.c.) o il rito ordinario.

La sentenza sul canone è subito esecutiva?

Sì. L'art. 429 c.p.c., richiamato dall'art. 46, prevede che la condanna al pagamento di somme sia provvisoriamente esecutiva fin dalla pronuncia. Il soccombente deve quindi adempiere anche se intende impugnare, salvo chiedere la sospensione dell'esecuzione al giudice dell'appello.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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