Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 947 c.c. – Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall’attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell’articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall’attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 946 - Articolo 946 Codice Civile: Alveo abbandonato→Cod. civ. art. 948 - Articolo 948 Codice Civile: Azione di rivendicazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 945 Codice Civile: Isole e unioni di terra→Articolo 949 Codice Civile: Azione negatoria→Art. 944 Codice Civile: Avulsione→Articolo 950 Codice Civile: Azione di regolamento di confini→Articolo 943 Codice Civile: Laghi e stagni→Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini→Articolo 942 Codice Civile: Terreni abbandonati dalle acque correnti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Acque pubbliche e mutamenti del letto: il regime di tutela del demanio idrico
L'art. 947 c.c. completa il quadro normativo degli artt. 941-946 c.c. in materia di acque correnti, estendendone la disciplina ai casi di mutamento dell'alveo derivanti da regolamentazione del corso, bonifiche o altri interventi antropici. La norma, profondamente modificata dalla L. 5 gennaio 1994 n. 37, costituisce oggi una clausola di chiusura del sistema, volta a impedire che il regime demaniale possa essere aggirato tramite interventi artificiali sui corsi d'acqua. È inoltre l'ultima disposizione del Capo dedicato all'accessione e introduce, immediatamente dopo, il Capo IV «Delle azioni a difesa della proprietà» (artt. 948-951 c.c.).
L'estensione del regime demaniale
Il primo comma dell'art. 947 c.c. stabilisce che le disposizioni degli artt. 942 (terreni abbandonati dalle acque correnti), 945 (isole e unioni di terra) e 946 (alveo abbandonato) si applicano a tutti i terreni «comunque abbandonati», sia per eventi naturali (esondazioni, divagazioni, erosioni) sia per fatti artificiali indotti dall'attività umana. Sono espressamente menzionati anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento: il fiume cambia letto per cause naturali o antropiche e il vecchio alveo resta demaniale, in coerenza con l'art. 946 c.c.
La portata della disposizione è ampia: il legislatore vuole evitare che le riforme idrauliche realizzate dallo Stato o dagli enti territoriali, generando trasformazioni del territorio (nuovi alvei, terreni asciutti, isole artificiali), possano dar luogo a un trasferimento di ricchezza dal patrimonio pubblico ai privati frontisti. Tutti i terreni che mutano stato per effetto di interventi sull'idrografia restano nel demanio.
L'esclusione dell'accessione fluviale per opere artificiali
Il secondo comma è particolarmente importante: la disposizione dell'art. 941 c.c. (che disciplina l'acquisto per accessione delle alluvioni) non si applica quando le alluvioni derivano da regolamentazione del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali. La ratio è evidente: se un privato potesse beneficiare dell'accessione fluviale grazie a interventi pubblici di regimazione idraulica, si creerebbe un'ingiusta locupletazione a danno della collettività che ha finanziato l'opera. Tizio, proprietario di un fondo rivierasco, non può rivendicare per accessione il terreno emerso a seguito di un'opera di bonifica disposta dall'ente pubblico; quel terreno resta nella disponibilità del demanio o dell'ente che ha realizzato l'opera.
La giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra alluvione «naturale» e alluvione «artificiale» va valutata in concreto: anche un fenomeno apparentemente naturale può essere riconducibile a una causa antropica (ad esempio, un'erosione accentuata da lavori a monte). In caso di dubbio, l'onere di provare la naturalità del fenomeno grava sul privato che invoca l'accessione.
Il divieto di sdemanializzazione tacita
Il terzo comma sancisce espressamente che «in ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico». Questa previsione, introdotta dalla L. 5 gennaio 1994 n. 37, ha rafforzato un principio già affermato dalla giurisprudenza: il bene demaniale resta tale anche se di fatto non è più utilizzato per le funzioni pubbliche. Non basta il decorso del tempo né l'utilizzo privato continuativo: solo un formale atto amministrativo può far cessare la qualifica demaniale.
Il divieto di sdemanializzazione tacita ha conseguenze pratiche rilevanti: chi possiede di fatto un bene del demanio idrico (un vecchio canale, un terreno emerso, un'isola fluviale) non può acquistarne la proprietà per usucapione, neppure dopo cento anni di possesso pacifico, perché i beni demaniali sono per definizione inusucapibili (art. 823 c.c.). Caio non può invocare l'usucapione contro la Regione per un tratto di canale di bonifica che ha integrato nel proprio fondo agricolo da quarant'anni: la situazione di fatto resta priva di rilevanza giuridica fino al provvedimento espresso di dismissione.
Casi concreti di applicazione
Mevia è proprietaria di un terreno agricolo confinante con un canale di bonifica realizzato dall'ente locale negli anni Sessanta. Negli anni il canale modifica naturalmente il suo letto, lasciando emerso un tratto di terreno alla destra del nuovo percorso. Mevia non può rivendicare quel terreno per accessione: opera l'art. 947 c.c. e il bene resta demaniale. Allo stesso modo, Sempronio non può invocare l'art. 941 c.c. per ottenere la proprietà di un'alluvione formatasi a seguito di lavori idraulici realizzati dalla Regione: la formazione del terreno deriva da intervento antropico e l'accessione è esclusa.
Diverso il caso di un'alluvione genuinamente naturale: se il fiume Tizio, in seguito a una piena estiva e senza alcun intervento umano a monte, deposita progressivamente terra sulla riva di Caio aumentandone l'estensione, Caio acquista per accessione l'incremento ex art. 941 c.c. La differenza tra applicazione e disapplicazione dell'art. 941 dipende dunque dalla causa antropica o naturale del fenomeno alluvionale.
Coordinamento con la legislazione speciale
L'art. 947 c.c. va letto in coordinamento con il R.D. 1775/1933 (T.U. Acque), il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e la normativa regionale sul demanio idrico. La competenza amministrativa sui beni del demanio idrico è oggi articolata tra Stato (per le acque pubbliche di rilevanza interregionale), Regioni e autorità di bacino distrettuali. La cessione o la concessione di tali beni richiede sempre procedure formali e l'iscrizione nei registri del demanio. Le concessioni di uso (es. per attività agricole, piscicole, o di estrazione di inerti) sono temporanee e revocabili, e non costituiscono titolo di proprietà.
Le azioni a difesa della proprietà
L'art. 947 c.c. chiude la disciplina dell'accessione fluviale e introduce, sotto il profilo sistematico, il Capo IV del Libro III del Codice Civile, dedicato alle «azioni a difesa della proprietà» (artt. 948-951 c.c.). Il legislatore passa così dalla descrizione dei modi di acquisto della proprietà ai rimedi processuali con cui il proprietario può tutelare il proprio diritto: azione di rivendicazione, negatoria, regolamento di confini e apposizione di termini. Si tratta delle quattro azioni petitorie classiche, distinte dalle azioni possessorie (artt. 1168-1170 c.c.) e dalle azioni personali di restituzione.
Domande frequenti
Cosa succede se un fiume cambia il proprio corso a causa di un'opera di bonifica?
Il vecchio alveo abbandonato resta soggetto al regime demaniale (art. 947 in combinato con l'art. 946 c.c.). I proprietari frontisti non acquistano la proprietà per accessione, neppure se l'abbandono dipende da interventi antropici.
Posso acquistare per accessione un'alluvione formatasi a seguito di lavori di regimazione del fiume?
No. L'art. 947, co. 2 c.c. esclude espressamente l'applicazione dell'art. 941 c.c. (accessione delle alluvioni) quando le alluvioni derivano da regolamentazione del corso, bonifiche o altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
Che cosa significa esattamente «sdemanializzazione tacita»?
È la perdita della natura demaniale di un bene per il solo fatto del mancato uso pubblico o dell'utilizzo privato continuato. L'art. 947, co. 3 c.c. la esclude espressamente per i beni del demanio idrico: serve sempre un provvedimento espresso dell'amministrazione.
L'art. 947 c.c. si applica anche ai canali artificiali di bonifica?
Sì, in quanto rientranti tra i beni del demanio idrico ai sensi del R.D. 1775/1933 e del D.Lgs. 152/2006. Le modifiche del loro tracciato seguono il medesimo regime degli alvei naturali, con esclusione dell'accessione fluviale ex art. 941 c.c.
Chi tutela il demanio idrico contro le occupazioni abusive?
La tutela compete primariamente all'amministrazione titolare del bene (Regione, autorità di bacino o Stato, secondo i casi), che può agire in via amministrativa (ordinanza di sgombero) o giudiziaria (azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.). Anche il privato confinante può segnalare l'abuso.