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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 863 c.c. Consorzi di miglioramento fondiario

In vigore

Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa.

In sintesi

  • Consorzi di miglioramento fondiario: con le stesse forme dei consorzi di bonifica possono essere costituiti consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.
  • I consorzi di miglioramento fondiario sono di norma persone giuridiche private, ma possono assumere carattere pubblico quando, per la loro vasta estensione o rilevanza dell'opera, lo richieda l'autorità competente.
  • Si distinguono dai consorzi di bonifica perché operano su scala locale, senza necessità del comprensorio di bonifica integrale, e per opere che non rientrano nel piano statale/regionale.
  • Tipici esempi sono i consorzi per l'irrigazione, per le strade interpoderali, per i laghi artificiali di uso agricolo.
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L'articolo 863 c.c. disciplina i consorzi di miglioramento fondiario: organismi consortili che, a differenza dei Consorzi di Bonifica, operano su scala locale per la realizzazione di opere agricole comuni a più fondi senza necessità di inserirsi in un piano generale di bonifica. Sono la forma organizzativa tipica della piccola irrigazione collettiva e delle opere interpoderali.

Differenza rispetto ai Consorzi di Bonifica

I Consorzi di Bonifica ex art. 862 c.c. operano all'interno di un comprensorio di bonifica (art. 857-858 c.c.) dichiarato dall'autorità pubblica: la loro istituzione presuppone un piano generale statale/regionale. I consorzi di miglioramento fondiario ex art. 863 c.c. sono invece indipendenti da un piano generale: nascono per iniziativa dei proprietari di fondi contigui che vogliono realizzare un'opera comune (un canale di irrigazione, una strada interpoderale, un serbatoio d'acqua) senza aspettare che l'area sia dichiarata comprensorio di bonifica. Operano quindi su scala locale e per esigenze specifiche, non per la riqualificazione integrale di un territorio.

Natura giuridica: privata con possibile evoluzione pubblica

L'art. 863 prevede una peculiarità: i consorzi di miglioramento fondiario sono di regola persone giuridiche private (non pubbliche come i Consorzi di Bonifica). Questo significa che i rapporti tra il consorzio e i soci si reggono sullo statuto privato, i contributi sono corrispettivi contrattuali (non tributi), e le controversie si svolgono davanti al giudice civile ordinario. Tuttavia, «possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la natura dell'opera, vi sia interesse generale»: in questo caso l'autorità regionale può elevare il consorzio a ente pubblico, con gli stessi effetti dei Consorzi di Bonifica (riscossione coattiva, poteri autoritativi).

Tipologie di opere gestite

I consorzi di miglioramento fondiario gestiscono tipicamente: (1) Canali e reti irrigue: prelievo da sorgenti, pozzi o corsi d'acqua e distribuzione ai fondi consorziati attraverso una rete di canali o tubazioni. Sono la forma organizzativa tradizionale dell'irrigazione collettiva in aree come il Veneto, il Piemonte, la Sicilia irrigua. (2) Strade interpoderali: strade di servizio agricolo che attraversano più proprietà per consentire l'accesso con mezzi meccanici ai fondi non raggiungibili da strade pubbliche. (3) Serbatoi e laghi artificiali: invasi per la raccolta dell'acqua piovana o il deflusso dei corsi d'acqua, gestiti collettivamente dai proprietari beneficiati. (4) Reticoli di drenaggio: sistemi di tubi drenanti o fossi campestri per il miglioramento del regime idrico del suolo in aree con eccesso di umidità.

Funzionamento interno e contributi

Il consorzio di miglioramento fondiario privato si regge sullo statuto consortile approvato dai fondatori e, se necessario, approvato dall'autorità regionale. I contributi dei soci sono determinati in proporzione al beneficio fondiario (stesso principio dell'art. 860 c.c.) ma, trattandosi di persona giuridica privata, il loro mancato pagamento si recupera con azione civile di adempimento, non con procedura esattoriale. Solo i consorzi elevati a ente pubblico possono emettere ruoli esattoriali.

Connessioni con altre norme

L'art. 863 va letto con l'art. 862 c.c. (consorzi di bonifica), l'art. 864 c.c. (riscossione coattiva, che si applica ai consorzi pubblici), il R.D. 215/1933, e le leggi regionali. In materia di prelievo d'acqua, rileva anche il d.lgs. 152/2006 (art. 93 ss., concessioni d'acqua pubblica) e il R.D. 1775/1933 (TU Acque Pubbliche).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un Consorzio di Bonifica e un Consorzio di Miglioramento Fondiario?

Il Consorzio di Bonifica (art. 862 c.c.) è un ente pubblico che opera in un comprensorio dichiarato dall'autorità regionale con piano generale di bonifica; ha poteri autoritativi e riscossione coattiva come un tributo. Il Consorzio di Miglioramento Fondiario (art. 863 c.c.) è di norma persona giuridica privata, opera per iniziativa dei proprietari interessati senza comprensorio dichiarato, e i contributi sono obbligazioni contrattuali recuperabili solo in via civile (salvo elevazione a ente pubblico).

I consorzi di miglioramento fondiario possono obbligare i proprietari limitrofi a aderire?

I consorzi privati no: l'adesione è volontaria e i non aderenti non sono obbligati. Se però il consorzio assume carattere pubblico per decisione dell'autorità regionale, i proprietari inclusi nel perimetro diventano soci obbligatori, come avviene per i Consorzi di Bonifica.

Un consorzio per l'irrigazione collettiva è un Consorzio di Miglioramento Fondiario?

Sì, tipicamente. I consorzi irrigui che gestiscono canali di derivazione da corsi d'acqua o pozzi collettivi, distribuendo l'acqua ai fondi consorziati, rientrano nell'art. 863 c.c. come consorzi di miglioramento fondiario. Devono anche ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi del d.lgs. 152/2006.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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