Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 867 c.c. – Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

In sintesi

  • Espropriazione e rimboschimento dei terreni vincolati: i terreni soggetti a vincolo idrogeologico possono essere espropriati, occupati temporaneamente o gravati da sospensione del pascolo per realizzare rimboschimenti e rinsaldamenti.
  • Le misure sono adottate nei modi e con le forme previsti dalle leggi speciali (R.D.L. 3267/1923, leggi regionali forestali).
  • L'occupazione temporanea è la misura meno incisiva: consente all'ente pubblico di eseguire le opere forestali senza trasferire definitivamente la proprietà.
  • La norma integra il sistema del vincolo idrogeologico (art. 866 c.c.) con strumenti di intervento diretto quando il proprietario non provvede autonomamente.
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L'articolo 867 c.c. prevede che i terreni vincolati ai fini idrogeologici possano essere assoggettati a espropriazione, occupazione temporanea o sospensione del pascolo per realizzare rimboschimenti e rinsaldamenti. È la norma che consente l'intervento coattivo dell'ente pubblico quando il proprietario non adempie agli obblighi di sistemazione idrogeologica.

Tre misure coattive graduate

L'art. 867 prevede tre misure di intensità crescente: (1) Sospensione dell'esercizio del pascolo: la misura meno incisiva. Il proprietario mantiene la titolarità del fondo ma è temporaneamente vietato il pascolo (che provoca denudazione del suolo e instabilità dei versanti). La sospensione è adottata con provvedimento dell'autorità forestale e dura il tempo necessario per il rinsaldamento della vegetazione. (2) Occupazione temporanea: l'ente pubblico occupa il fondo per il tempo necessario a eseguire le opere di rimboschimento o di sistemazione idrogeologica. Il proprietario mantiene la proprietà ma deve tollerare l'uso del fondo da parte dell'ente. Ha diritto a un'indennità per il periodo di occupazione, calcolata in proporzione al valore del fondo e alla durata. (3) Espropriazione: la misura più grave, adottata quando l'occupazione temporanea è insufficiente o quando le opere richiedono una gestione permanente del territorio (es. rimboschimento di grandi versanti che richiede decenni di cure). L'espropriazione avviene a favore dell'ente pubblico (Stato, Regione, Comunità Montana) con pagamento dell'indennizzo.

Il rimboschimento come interesse pubblico primario

Il rimboschimento (piantagione di alberi su terreni nudi o degradati) e il rinsaldamento (consolidamento di versanti franosi o erosivi) sono opere di interesse pubblico perché producono benefici collettivi: stabilizzazione idrogeologica, regimazione delle acque, riduzione del rischio alluvioni, sequestro di carbonio, tutela della biodiversità. L'interesse pubblico giustifica la compressione coattiva della proprietà privata. In Italia, le principali esperienze di rimboschimento coattivo hanno riguardato le aree appenniniche e le zone montane meridionali nel secondo dopoguerra (Cassa per il Mezzogiorno, Aziende Forestali Regionali).

Rinvio alle leggi speciali

La norma rinvia alle «leggi in materia» per la disciplina procedurale. Storicamente il riferimento era al R.D.L. 3267/1923 (legge forestale) e al R.D. 1126/1926 (regolamento forestale). Dopo il decentramento, le Regioni hanno adottato proprie leggi forestali. In Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto le leggi regionali disciplinano in dettaglio i procedimenti di espropriazione e occupazione per fini forestali. Le Comunità Montane avevano competenza specifica in questo settore prima della loro soppressione (l. 135/2012).

Connessioni con altre norme

L'art. 867 va letto con l'art. 866 c.c. (vincolo idrogeologico), il R.D.L. 3267/1923, il d.P.R. 327/2001 (TU espropriazioni, applicabile per analogia per le indennità), le leggi regionali forestali, il d.lgs. 34/2018 (TU Foreste e Filiere Forestali).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra occupazione temporanea ed espropriazione ex art. 867 c.c.?

L'occupazione temporanea lascia il proprietario titolare del fondo: l'ente pubblico usa il terreno per realizzare le opere forestali per un periodo determinato, poi lo restituisce. L'espropriazione invece trasferisce definitivamente la proprietà all'ente pubblico, con pagamento dell'indennizzo. L'occupazione è preferita per opere di breve durata; l'espropriazione per gestioni forestali pluridecennali.

Il proprietario ha diritto a un compenso se il suo pascolo viene sospeso ex art. 867?

La norma prevede la sospensione del pascolo come limitazione dell'uso, non come espropriazione. In linea generale le limitazioni del diritto di proprietà non richiedono indennizzo se non si tratta di vincoli espropriativi. Tuttavia, se la sospensione è prolungata e provoca una perdita economica significativa (es. perdita di un'intera stagione di pascolo), può essere riconosciuto un ristoro nelle forme previste dalla legge speciale regionale.

L'art. 867 si applica anche nelle regioni a statuto speciale?

Sì, nella misura in cui l'art. 867 è norma del codice civile (materia ordinamentale), si applica su tutto il territorio nazionale incluse le regioni a statuto speciale. Tuttavia, la disciplina procedurale del rimboschimento coattivo può essere diversa nelle regioni con competenza legislativa primaria in materia forestale (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta), che hanno proprie leggi forestali.

Chi può fare ricorso contro il provvedimento di espropriazione o occupazione ex art. 867?

Il proprietario può impugnare il provvedimento davanti al TAR (ricorso amministrativo) per vizi di legittimità, o adire il giudice ordinario per controversie sull'indennizzo. La Corte di Cassazione ha competenza sui ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Corti d'Appello in materia di indennizzo da espropriazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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