- IVASS verifica l'equivalenza del regime di vigilanza di gruppo dello Stato terzo, anche su richiesta della controllante o della controllata italiana.
- La verifica e assistita da EIOPA ai sensi del regolamento UE 1094/2010 e prevede consultazione delle altre autorita interessate.
- Le decisioni di equivalenza possono essere modificate per tenere conto delle evoluzioni normative.
- In caso di divergenze tra autorita UE prevale la decisione adottata in sede comunitaria.
Testo dell'articoloVigente
Art. 220-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.
2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della società controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. L'IVASS è assistita dall'AEAP conformemente all' articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.
4. L'IVASS può adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.
5. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorché temporanea, assunte dalla Commissione europea))
Commento
Il procedimento di equivalenza
L'art. 220-quinquies cod. ass. disciplina la verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza di gruppo applicato dallo Stato terzo nei confronti delle imprese controllate italiane. La verifica e condizione per applicare i regimi semplificati di cui agli artt. 220-quater e 220-septies. L'avvio della procedura puo essere d'ufficio o su richiesta della societa controllante o di una controllata italiana, secondo principi di iniziativa di parte coerenti con l'interesse all'esercizio di una vigilanza piu efficiente e meno duplicativa.
Il ruolo di EIOPA
IVASS non opera in solitudine. Il comma 3 prevede l'assistenza obbligatoria dell'AEAP (oggi EIOPA) ai sensi dell'art. 33 paragrafo 2 del regolamento UE 1094/2010, oltre alla consultazione di tutte le autorita di vigilanza UE interessate dal medesimo gruppo. La cooperazione strutturata e funzionale alla coerenza delle valutazioni sull'equivalenza, che altrimenti rischierebbero di variare tra autorita nazionali, generando arbitraggio regolamentare e disorganicita di vigilanza sui gruppi paneuropei.
Aggiornamento e revisione delle decisioni
Il comma 4 ammette decisioni in contraddizione con precedenti valutazioni se ricorrono modifiche di rilievo al regime di vigilanza italiano (per esempio adeguamenti Solvency II 2020 o futura Solvency II 2) o alla normativa dello Stato terzo. La revisione e tipica di un sistema dinamico: l'equivalenza non e attributo statico, ma riflette l'allineamento tra ordinamenti che puo evolvere nel tempo.
Risoluzione delle divergenze
Quando autorita di vigilanza nazionali raggiungono valutazioni divergenti sull'equivalenza, prevale la decisione assunta a livello UE: cosi e garantita l'unicita di valutazione e si evita la moltiplicazione di regimi differenti per il medesimo gruppo. La regola di chiusura attiva i meccanismi di mediazione EIOPA, che si concludono con decisione vincolante per le autorita nazionali. La Commissione UE adotta poi atti delegati ai sensi della direttiva 2009/138/CE per riconoscere formalmente l'equivalenza.
Profili applicativi e regolamento delegato UE 35/2015
La verifica dell'equivalenza segue parametri tecnici dettagliati dal regolamento delegato UE 35/2015, in particolare gli artt. 378-381 (equivalenza in materia di vigilanza prudenziale di gruppo, riassicurazione, calcolo del SCR di gruppo, cooperazione). I parametri includono: regime di solvibilita di gruppo, sistema di governance, requisiti di reporting, poteri di intervento di vigilanza, regime sanzionatorio, cooperazione internazionale. La valutazione e olistica: non basta la conformita di singoli elementi, occorre coerenza sistematica. La consultazione con le altre autorita di vigilanza UE assicura l'uniformita di valutazione e riduce il rischio di arbitraggio regolamentare nei rapporti con Stati terzi. La decisione di equivalenza e atto formale di IVASS, motivato e impugnabile davanti al TAR Lazio ex art. 7 cod. proc. amm. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto a IVASS ampia discrezionalita tecnica nella valutazione di equivalenza, sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza e dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di equivalenza da gruppo svizzero
Caso 2: Revisione dopo riforma normativa
Domande frequenti
Chi puo chiedere a IVASS la verifica dell'equivalenza?
La verifica e d'ufficio ma puo essere sollecitata dalla societa controllante o dall'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata.
Quale e il ruolo di EIOPA nella verifica?
EIOPA assiste obbligatoriamente IVASS ex art. 33 paragrafo 2 del regolamento UE 1094/2010. La consultazione delle altre autorita di vigilanza UE interessate e parimenti obbligatoria.
Le decisioni di equivalenza possono cambiare nel tempo?
Si. Modifiche di rilievo al regime italiano o a quello dello Stato terzo legittimano IVASS a rivedere decisioni precedenti.
Vedi anche