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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • IVASS, come autorita di vigilanza sul gruppo, coordina la raccolta e diffusione delle informazioni rilevanti.
  • Trasmette all'AEAP dati sul funzionamento del Collegio per la valutazione triennale di convergenza.
  • Pianifica le attivita di vigilanza tramite riunioni almeno annuali con le altre autorita.
  • Convalida modello interno di gruppo e regime di gestione centralizzata dei rischi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 207-septies D.Lgs. 209/2005 — (Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. L'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, nonché quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo; c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo; d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo; e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

2. L'IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza.

))

Commento

Il catalogo delle funzioni di coordinamento

L'art. 207-septies cod. ass. e norma applicativa dell'art. 207-sexies. Una volta designata autorita di vigilanza sul gruppo, IVASS esercita un insieme strutturato di funzioni che ne fanno il punto di snodo della vigilanza sul gruppo. Il comma 1 enumera cinque ambiti operativi che disegnano un ruolo di coordinatore-mediatore tra le esigenze prudenziali nazionali e la dimensione cross-border del gruppo.

Reporting all'AEAP e governance del Collegio

Lettera a): IVASS trasmette all'AEAP informazioni sul funzionamento dei Collegi e su qualsiasi difficolta rilevante. L'AEAP effettua almeno ogni tre anni un esame sul funzionamento operativo dei Collegi per valutarne i livelli di convergenza, in linea con il proprio mandato peer review. Lettera b): IVASS trasmette alle altre autorita e all'AEAP informazioni sul gruppo, in particolare su stretti legami, solvibilita di gruppo, condizione finanziaria, forma giuridica, struttura di governo societario e organizzativa. E reporting sostanziale, che alimenta la valutazione prudenziale comune.

Coordinamento informativo e pianificazione

Lettera c): IVASS coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza. La funzione include la regia delle richieste informative al gruppo, per evitare duplicazioni e oneri amministrativi sproporzionati. Lettera d): IVASS pianifica e coordina le attivita di vigilanza tramite riunioni regolari almeno annuali, tenendo conto della natura, portata e complessita dei rischi inerenti all'attivita. E principio di proporzionalita, declinato in chiave organizzativa: un gruppo piccolo richiede meno frequenza, un gruppo complesso (es. con operativita vita-danni multiline e business cross-border) richiede coordinamento piu intenso.

Decisioni speciali: modello interno e regime centralizzato

Lettera e): IVASS espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo (rinvio agli artt. 207-octies e 46-bis ss.) e la procedura di autorizzazione del regime di vigilanza sulla solvibilita di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. Quest'ultimo (artt. 216-quater ss.) e regime opzionale che consente al gruppo di gestire il capitale a livello centrale, con vantaggi di efficienza ma forte vigilanza coordinata. Il comma 2 chiarisce che IVASS puo invitare l'autorita di Stato terzo a richiedere informazioni alla controllante: meccanismo di vigilanza indiretta utile per gruppi a vertice extra-UE.

Evitare la duplicazione delle informazioni

Il comma 3 della norma introduce un principio di efficienza informativa. Per le informazioni di cui all'art. 213 commi 2, 3 e 4 gia trasmesse ad altra autorita di vigilanza, IVASS contatta se possibile tale autorita per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni. E principio di economicita amministrativa che tutela le imprese vigilate da richieste ridondanti e razionalizza l'uso delle risorse di vigilanza. Sul piano operativo si traduce nell'uso di registri di reporting condivisi e nell'adozione di standard XBRL EIOPA che consentono il riutilizzo dei dati. Per i gruppi piu grandi questo principio puo significare risparmi significativi in termini di costi di compliance, con benefici trasferiti indirettamente sui premi.

Casi pratici

Caso 1: Convalida del modello interno di gruppo

Caso 2: Riunione annuale di pianificazione della vigilanza

Domande frequenti

Quanto spesso si riunisce il Collegio coordinato da IVASS?

Almeno una volta all'anno, secondo il principio di proporzionalita: gruppi piccoli e poco complessi possono limitarsi alla cadenza annuale, gruppi sistemici richiedono incontri piu frequenti.

Cosa e la convergenza valutata dall'AEAP ogni tre anni?

Una peer review sul funzionamento operativo dei Collegi, per verificare che le pratiche di vigilanza siano allineate tra Stati membri ed evitare arbitraggi regolamentari nel mercato unico assicurativo.

IVASS puo coordinare vigilanza su gruppi extra-UE?

Si. Il comma 2 prevede che IVASS possa invitare l'autorita di Stato terzo competente sulla controllante a richiedere informazioni pertinenti, attivando meccanismi di vigilanza indiretta cross-border.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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