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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I creditori dell'indiziato presentano domanda di ammissione al credito al giudice delegato.
  • La domanda contiene generalità, importo, fatti, documenti e titolo di prelazione.
  • Il creditore elegge domicilio nel comune del tribunale e indica PEC o fax.
  • Il termine di deposito è perentorio: la decadenza si applica anche per ulteriori crediti oltre l'anno.
  • L'amministratore giudiziario redige il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 D.Lgs. 159/2011 — Domanda del creditore

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. 2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) le generalità del creditore; b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

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5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza))

In sintesi

  • I creditori dell'indiziato presentano domanda di ammissione al credito al giudice delegato.
  • La domanda contiene generalità, importo, fatti, documenti e titolo di prelazione.
  • Il creditore elegge domicilio nel comune del tribunale e indica PEC o fax.
  • Il termine di deposito è perentorio: la decadenza si applica anche per ulteriori crediti oltre l'anno.
  • L'amministratore giudiziario redige il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza.

La disposizione apre il Titolo IV del Libro I del Codice Antimafia, dedicato alla tutela dei terzi nei procedimenti di prevenzione patrimoniale. La domanda di ammissione al credito è l'unico strumento attraverso cui i creditori dell'indiziato possono ottenere riconoscimento sulle somme ricavate dalla liquidazione dei beni confiscati.

Il contesto sistematico

L'art. 58 si collega all'art. 52 che individua i crediti tutelabili: quelli sorti prima del sequestro, non strumentali all'attività illecita e di cui il creditore provi la buona fede. La domanda segue lo schema della verifica fallimentare ex art. 93 l.fall., adattato però alle peculiarità del procedimento di prevenzione, dove il giudice delegato opera in funzione collaborativa con il tribunale delle misure.

Requisiti formali e contenuto

Il comma 2 elenca tassativamente il contenuto della domanda: generalità del creditore, importo del credito, esposizione dei fatti, documenti giustificativi e indicazione del titolo di prelazione. La giurisprudenza ammette l'integrazione documentale fino all'udienza di verifica, ma non la modifica dei fatti costitutivi del credito. L'errata indicazione del rango privilegiato non comporta inammissibilità, ma rinvia al giudice la qualificazione.

Elezione di domicilio e notifiche

Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. Può indicare la PEC o un numero di fax come canale di comunicazione. La mancata indicazione comporta che tutte le notifiche siano eseguite tramite deposito in cancelleria, con conseguente decorrenza automatica dei termini processuali.

Termine di decadenza e domande tardive

Il deposito avviene entro il termine fissato ex art. 57, comma 2, a pena di decadenza. Domande relative a crediti ulteriori sono ammissibili entro un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo, ma solo se il creditore prova di non aver potuto presentarla per causa a lui non imputabile. La Cassazione, in più occasioni, ha ribadito la natura perentoria del termine e l'impossibilità di rimessione in termini automatica.

Ruolo dell'amministratore giudiziario

Il comma 5-bis affida all'amministratore giudiziario l'esame delle domande e la redazione del progetto di stato passivo, con motivate conclusioni di ammissione o esclusione. Il deposito avviene almeno venti giorni prima dell'udienza, garantendo ai creditori il tempo per esaminarlo e proporre osservazioni. La struttura ricalca il ruolo del curatore fallimentare ma con un'autonomia decisionale più contenuta, essendo l'ANBSC titolare della destinazione finale dei beni.

Casi pratici

Caso 1: Domanda tempestiva con prelazione ipotecaria

Caso 2: Domanda tardiva per causa non imputabile

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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