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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Norma transitoria per il coordinamento del nuovo regime di perseguibilita a querela con i procedimenti pendenti.
  • Per i reati divenuti perseguibili a querela, il termine decorre dall'entrata in vigore della legge se la persona offesa aveva gia notizia del fatto.
  • Per i procedimenti pendenti, il giudice informa la persona offesa della facolta di querela e il termine decorre dall'informazione.
  • Realizza un equilibrio tra applicazione retroattiva della disciplina favorevole e tutela degli interessi delle parti offese.
  • Tipica norma di coordinamento intertemporale di una riforma sostanziale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 99 L. 689/1981 — Norma transitoria

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, connessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Commento

L'articolo 99 della L. 689/1981 e una norma transitoria di rilievo cruciale: regola il passaggio dal vecchio regime di procedibilita d'ufficio al nuovo regime di perseguibilita a querela, introdotto dalle disposizioni dei capi precedenti (artt. 89-98) per numerosi reati. La disposizione affronta il problema concreto della tutela della parte offesa, evitando che la modifica del regime di procedibilita possa comprometterne il diritto alla giustizia per fatti pregressi.

Il duplice meccanismo

L'articolo 99 distingue due situazioni. La prima riguarda i fatti per i quali la persona offesa aveva gia avuto notizia prima dell'entrata in vigore della legge: in tal caso il termine per la querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della L. 689/1981. La seconda riguarda i procedimenti gia pendenti: in tale ipotesi il giudice ha il compito di informare la persona offesa della facolta di esercitare il diritto di querela, e il termine decorre dall'informazione. La duplicita di soluzioni risponde alla diversa posizione informativa della persona offesa.

La ratio della disposizione

La logica e quella di evitare che la modifica del regime di procedibilita possa danneggiare la persona offesa. Senza la norma transitoria, due rischi sarebbero sussistiti: per i fatti gia commessi e conosciuti prima della legge, il termine di querela sarebbe potuto essere gia spirato al momento della modifica; per i procedimenti pendenti d'ufficio, la persona offesa avrebbe potuto non sapere di dover ora esercitare la querela. L'articolo 99 risolve entrambi i problemi, fissando dies a quo specifici per il decorso del termine.

Il dies a quo per i fatti pregressi

Per i fatti gia conosciuti dalla persona offesa prima della legge, il termine decorre dal giorno dell'entrata in vigore della stessa. Si realizza cosi una sorta di "riapertura" del termine: anche se l'interessato aveva avuto notizia del fatto molto prima, la decorrenza del termine di querela parte dal momento in cui il regime di procedibilita e effettivamente mutato. La scelta evita di porre l'interessato in una posizione di impossibilita giuridica di esercitare la querela.

Il dies a quo per i procedimenti pendenti

Per i procedimenti gia pendenti, il giudice deve informare la persona offesa della facolta di querela, e il termine decorre dall'informazione. La soluzione e razionale: la persona offesa, finora coinvolta in un procedimento d'ufficio, deve essere messa in condizione di esercitare consapevolmente la nuova facolta. L'informazione giudiziaria opera come momento di certezza per il decorso del termine, evitando che la persona offesa rimanga inconsapevole della necessita di una propria iniziativa processuale.

Implicazioni applicative

La disposizione ha generato un significativo lavoro applicativo nei mesi e anni successivi all'entrata in vigore della legge. I giudici dei procedimenti pendenti hanno dovuto informare le persone offese; i termini hanno iniziato a decorrere secondo le scansioni stabilite dall'articolo 99. La mancata informazione della persona offesa in procedimenti pendenti ha posto questioni interpretative complesse, ma la giurisprudenza ha generalmente valorizzato la finalita di tutela della disposizione, riconoscendo che la decorrenza del termine presuppone l'effettiva informazione.

Significato sistematico

L'articolo 99 esprime una concezione moderna del diritto transitorio: le modifiche di disciplina sostanziale devono essere accompagnate da meccanismi di coordinamento che tutelino le aspettative legittime dei soggetti coinvolti. La scelta della L. 689/1981 di non lasciare al silenzio le conseguenze del mutato regime di procedibilita testimonia un'attenzione raffinata ai problemi pratici della riforma, contribuendo all'effettivita della nuova disciplina.

Domande frequenti

Perche e stata necessaria una norma transitoria?

Per evitare che la modifica del regime di procedibilita potesse compromettere il diritto della persona offesa alla giustizia per fatti pregressi, fissando dies a quo specifici per il decorso del termine.

Qual e il termine per la querela per fatti pregressi conosciuti?

Decorre dal giorno dell'entrata in vigore della L. 689/1981, indipendentemente dal momento in cui la persona offesa aveva avuto originaria notizia del fatto.

Cosa succede nei procedimenti pendenti?

Il giudice informa la persona offesa della facolta di querela, e il termine decorre dall'informazione. La disposizione garantisce la consapevolezza effettiva della parte interessata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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