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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 81 L. 689/1981
L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: L. 689/1981 - Sanzioni amministrative.
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Vedi anche
→art. 23 c.p. (Pene)→art. 25 Cost. (Legalità)→art. 1 L. 241/90 (Principi)→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→Art. 80 L. 689/1981 – Esclusioni soggettive→Art. 82 L. 689/1981 – Esecuzione delle sanzioni sostitutive→Art. 79 L. 689/1981 – Applicazione nell’ulteriore corso del procedimento→Art. 83 L. 689/1981 – Violazione degli obblighi→Art. 78 L. 689/1981 – Competenza→Art. 84 L. 689/1981 – Comunicazione all’imputato→Art. 77 L. 689/1981 – Ambito e modalità d’applicazione→Art. 85 L. 689/1981 – Entrata in vigore
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.