- Al condannato a semiliberta o detenzione domiciliare possono essere concesse licenze fino a 45 giorni all'anno per motivi di salute, lavoro, studio, formazione, famiglia o relazioni affettive.
- Il mancato rientro alla scadenza della licenza puo determinare la revoca ex articolo 66.
- Il lavoro di pubblica utilita puo essere sospeso fino a 45 giorni all'anno per gli stessi motivi o per cause riconducibili agli enti ospitanti.
- Per il rinvio dell'esecuzione nei casi degli articoli 146 e 147 c.p. si applica l'articolo 684 c.p.p.
- Al condannato alla semiliberta puo essere applicata la detenzione domiciliare sostitutiva, se compatibile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 L. 689/1981 — (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive)
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
((Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 . Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, è applicabile l'articolo 66, primo comma. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l'articolo 66 secondo comma. Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l' articolo 684 del codice di procedura penale . Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare. Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , dispone il rinvio dell'esecuzione della pena. Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.))
Commento
L'articolo 69 introduce flessibilita nell'esecuzione delle pene sostitutive non pecuniarie, attraverso istituti come le licenze, la sospensione, il rinvio e la modifica della pena in corso di esecuzione. La norma riconosce che la vita del condannato puo presentare necessita straordinarie che richiedono temporanea interruzione o adeguamento del regime esecutivo.
Licenze per semiliberta e detenzione domiciliare
Possono essere concesse licenze per giustificati motivi attinenti a salute, lavoro, studio, formazione, famiglia o relazioni affettive. La durata e quella necessaria, con un tetto annuo complessivo di 45 giorni. La norma richiama il terzo comma dell'articolo 52 ord. pen. che disciplina le licenze in regime di semiliberta penitenziaria. La concessione spetta al magistrato di sorveglianza, di solito su istanza del condannato presentata tramite l'UEPE.
Mancato rientro
Il condannato che, allo scadere della licenza o dopo la sua revoca, non rientra nell'istituto o nel luogo di domiciliazione e soggetto alla revoca della pena sostitutiva ex articolo 66 primo comma. La conseguenza e immediata e severa: il mancato rientro e considerato violazione grave delle prescrizioni.
Sospensione del lavoro di pubblica utilita
Il lavoro di pubblica utilita puo essere sospeso fino a 45 giorni all'anno complessivi, per gli stessi giustificati motivi delle licenze o per cause riconducibili agli enti ospitanti (chiusura estiva, cessazione della convenzione, mancanza di lavoro). La sospensione consente di gestire eventi straordinari senza penalizzare il condannato.
Rinvio dell'esecuzione e applicazione della detenzione domiciliare in luogo della semiliberta
Per il rinvio dell'esecuzione nei casi degli articoli 146 e 147 c.p. (rinvio obbligatorio o facoltativo per ragioni di salute, gravidanza, infermita psichica) si applica l'articolo 684 c.p.p. Inoltre, al condannato in semiliberta puo essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, se compatibile, con prosecuzione dell'esecuzione nella nuova forma. La sostituzione in corso di esecuzione e uno strumento flessibile per adeguare la pena alle mutate condizioni del condannato.
Lavoro di pubblica utilita incompatibile con cause di rinvio
Quando le condizioni di salute o di gravidanza degli articoli 146-147 c.p. non sono compatibili con la prosecuzione del lavoro, il giudice che ha applicato la pena interviene per rinviare l'esecuzione. La disciplina garantisce continuita tutelando i diritti fondamentali del condannato in situazioni di particolare fragilita.
Calcolo della pena durante licenze e sospensioni
I giorni di licenza per semiliberta e detenzione domiciliare sono ordinariamente computati nel calcolo della pena, perche la pena non si interrompe ma muta temporaneamente nelle modalita esecutive. Diversa la sospensione del lavoro di pubblica utilita: i giorni di sospensione non si computano nel calcolo, perche durante la sospensione il programma non viene eseguito e quindi la durata complessiva si allunga di conseguenza. La distinzione e tecnica ma rilevante per la pianificazione esecutiva: occorre tenere conto del meccanismo per non incorrere in errori sul termine finale.
Domande frequenti
Quante licenze posso ottenere in un anno?
Le licenze per semiliberta e detenzione domiciliare hanno un tetto complessivo annuo di 45 giorni. Il lavoro di pubblica utilita puo essere sospeso fino a 45 giorni complessivi nell'anno per gli stessi motivi o per cause riconducibili agli enti ospitanti.
Cosa succede se non rientro alla scadenza della licenza?
Il mancato rientro determina l'applicazione dell'articolo 66 primo comma, con possibile revoca della pena sostitutiva e conversione del residuo in pena detentiva o pena sostitutiva piu grave.
Posso passare dalla semiliberta alla detenzione domiciliare in corso di esecuzione?
Si, se compatibile. La norma prevede espressamente che al condannato in semiliberta possa essere applicata la detenzione domiciliare sostitutiva, con prosecuzione dell'esecuzione nella nuova forma per la parte residua.
Vedi anche