- L'esecuzione delle pene sostitutive non pecuniarie e sospesa per ordine di carcerazione o consegna, arresto, fermo, applicazione di misura di sicurezza detentiva.
- L'ordine esecutivo delle pene sostitutive non sospende l'esecuzione di pene detentive in corso ne della custodia cautelare.
- In caso di sospensione, il giudice o il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva.
- La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo alla cessazione della causa di sospensione.
- E previsto un giorno aggiuntivo in relazione a necessita di viaggio e condizioni dei trasporti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 68 L. 689/1981 — (Sospensione dell’esecuzione delle pene sostitutive)
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
((L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.))
Commento
L'articolo 68 disciplina la sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive non pecuniarie nei casi in cui sopravvenga una causa che renda impossibile o incompatibile la prosecuzione. La norma garantisce che la pena sostitutiva non venga "smarrita" durante eventi processuali o esecutivi diversi, ma resti in attesa di essere ripresa.
Cause di sospensione
L'esecuzione e sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna (per pena detentiva sopravvenuta o estradizione), di arresto o fermo del condannato, di applicazione anche provvisoria di una misura di sicurezza detentiva. La logica e che queste situazioni implicano la privazione fisica della liberta o un regime detentivo incompatibile con l'esecuzione di una pena sostitutiva non pecuniaria.
Non sospensione delle pene detentive in corso
Per garantire l'effettivita dell'esecuzione, la norma chiarisce che l'ordine di esecuzione di una pena sostitutiva non sospende ne le pene detentive ne le misure di sicurezza detentive ne la custodia cautelare in corso. Significa che il condannato in carcere non si vede automaticamente liberato per scontare la nuova pena sostitutiva: la pena detentiva o cautelare ha priorita, e la pena sostitutiva attende la liberazione.
Determinazione della durata residua
Nei casi di sospensione, il giudice (per il lavoro di pubblica utilita) o il magistrato di sorveglianza (per semiliberta e detenzione domiciliare) determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto dove si trova il condannato. La determinazione e necessaria per cristallizzare il quantum di pena ancora da scontare e per pianificare la ripresa.
Ripresa dell'esecuzione
La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo alla cessazione della causa di sospensione (per esempio fine dell'esecuzione della pena detentiva o revoca della misura cautelare). E previsto un margine di un giorno aggiuntivo per le necessita di viaggio e per le condizioni dei trasporti: significa che, se il condannato viene liberato in un istituto distante dal domicilio, ha un giorno per raggiungerlo prima di doversi presentare all'UEPE.
Coordinamento informativo
Il sistema funziona solo se gli istituti penitenziari e gli uffici giudiziari si coordinano. Il direttore dell'istituto deve informare anticipatamente l'organo di polizia della data di liberazione, perche la ripresa della pena sostitutiva possa essere organizzata. Senza questo flusso informativo, si rischiano periodi di vuoto esecutivo che ledono l'effettivita del sistema.
Pena pecuniaria sostitutiva e sospensione
La sospensione dell'articolo 68 riguarda le pene sostitutive non pecuniarie. La pena pecuniaria sostitutiva, invece, segue una disciplina propria: il pagamento e dovuto secondo l'ordine di esecuzione e le eventuali rateizzazioni, indipendentemente da eventi detentivi paralleli. Il condannato detenuto puo comunque adempiere alla pena pecuniaria attraverso pagamenti diretti o, se ne sussistono i presupposti, beneficiare delle dinamiche di conversione previste dall'articolo 71 in caso di insolvibilita.
Domande frequenti
Cosa succede se durante una pena sostitutiva sopravviene un ordine di carcerazione?
L'esecuzione della pena sostitutiva e sospesa. Il giudice o il magistrato di sorveglianza determinano il residuo. Il condannato sconta prima la pena detentiva e poi riprende la pena sostitutiva per il residuo.
L'inizio di una pena sostitutiva interrompe una pena detentiva in corso?
No. L'ordine di esecuzione di una pena sostitutiva non sospende le pene detentive in corso, ne le misure di sicurezza detentive, ne la custodia cautelare. La pena sostitutiva attende la cessazione di quelle.
Quando riprende la pena sostitutiva dopo la sospensione?
Dal giorno successivo alla cessazione della causa di sospensione, con un eventuale giorno aggiuntivo per necessita di viaggio e condizioni dei trasporti. La ripresa deve essere coordinata tra istituto, organi di polizia e UEPE.
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