- Sostituzione esclusa per chi ha commesso il reato entro tre anni dalla revoca di una precedente pena sostitutiva.
- Pena pecuniaria esclusa per chi nei cinque anni precedenti e stato condannato a pena pecuniaria non pagata.
- Sostituzione esclusa per gli imputati cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale.
- Esclusione per imputati di reati dell'articolo 4-bis ord. pen., salvo attenuante del 323-bis comma 2 c.p.
- Le esclusioni non si applicano agli imputati minorenni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 59 L. 689/1981 — (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)
L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato
((La pena detentiva non può essere sostituita: a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata; b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103; c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere; d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale . Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.))
Commento
L'articolo 59 individua le condizioni soggettive che escludono l'accesso alle pene sostitutive. Si tratta di sbarramenti tassativi, costruiti per ragioni di prevenzione speciale (recidivi specifici), per ragioni di compatibilita sistematica (rapporti tra pene sostitutive e misure di sicurezza) e per ragioni di politica criminale (delitti di particolare gravita).
Recidiva specifica sulle pene sostitutive
La lettera a) esclude la sostituzione per chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca, ai sensi dell'articolo 66, di una semiliberta, detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilita. Stessa esclusione per chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene. E fatta salva la possibilita di applicare una pena sostitutiva di specie piu grave di quella revocata.
Pena pecuniaria e insolventi cronici
La lettera b) esclude la pena pecuniaria sostitutiva per chi nei cinque anni precedenti e stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata. Restano salvi i casi di conversione per insolvibilita ai sensi degli articoli 71 e 103. La ratio e evitare che la pena pecuniaria diventi sanzione fittizia per recidivi nel non pagamento.
Misure di sicurezza personali
La lettera c) esclude la sostituzione per l'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale. Eccezione: i casi di parziale incapacita di intendere e di volere, dove le pene sostitutive possono comunque essere applicate. La ratio e evitare la sovrapposizione tra l'esecuzione di una pena alternativa e la misura di sicurezza che richiede regimi specifici.
Reati ostativi ex articolo 4-bis ord. pen.
La lettera d) esclude la sostituzione per gli imputati di reati elencati nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (associazione mafiosa, terrorismo, reati di particolare gravita). Eccezione: il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 323-bis comma 2 c.p. (collaborazione con la giustizia in reati di pubblica amministrazione). L'ostativita riproduce, nella fase di cognizione, il modello degli sbarramenti dell'ordinamento penitenziario.
Inapplicabilita ai minorenni
L'ultimo comma esclude l'applicazione delle preclusioni agli imputati minorenni. La ratio si lega all'autonomia del diritto penale minorile (articolo 75 della stessa legge e D.P.R. 448/1988), che privilegia in ogni caso la dimensione educativa rispetto a quella retributiva.
Onere della prova e accertamento
Le preclusioni operano in forza di elementi documentali che il giudice deve accertare: precedenti revoche emergono dal casellario giudiziale e dalle annotazioni della magistratura di sorveglianza; le condanne pecuniarie non pagate emergono dal casellario e dai registri di esecuzione. Per l'inclusione nei reati dell'articolo 4-bis ord. pen. occorre la qualificazione formale del titolo. La difesa puo contestare l'applicazione della preclusione documentando l'avvenuto pagamento, la conversione gia operata per insolvibilita, la diversa qualificazione del reato o la presenza dell'attenuante del 323-bis. La decisione si presta dunque a controllo formale, in fase di cognizione e impugnazione.
Domande frequenti
Posso ottenere una pena sostitutiva se ne ho gia avuta una revocata?
Non per tre anni dalla revoca. Resta salva la possibilita di applicare una pena sostitutiva di specie piu grave di quella revocata, se i limiti edittali e i presupposti soggettivi lo consentono.
L'esclusione per i reati dell'articolo 4-bis e assoluta?
No. C'e una sola eccezione: il riconoscimento della circostanza attenuante dell'articolo 323-bis comma 2 c.p. per collaborazione nei reati contro la pubblica amministrazione. Negli altri casi l'esclusione opera in modo automatico.
Le esclusioni si applicano anche ai minorenni?
No. L'ultimo comma dell'articolo 59 esclude espressamente l'applicazione delle preclusioni agli imputati minorenni, in linea con la specialita del diritto penale minorile.
Vedi anche