Art. 29 L. 689/1981 — Devoluzione dei proventi

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Art. 29 L. 689/1981 — Devoluzione dei proventi

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

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