Testo dell'articoloVigente
Art. 29 L. 689/1981 – Devoluzione dei proventi
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 29 disciplina la destinazione finale delle somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa. La norma, di natura ricognitiva e di raccordo, e stata pensata per gestire la transizione dal regime penale (in cui multe e ammende avevano destinatari definiti dalle leggi speciali) al nuovo regime sanzionatorio amministrativo introdotto dalla legge 689/1981. La logica e di continuita: a parita di violazione, identico ente percettore. Si evita cosi che la depenalizzazione produca effetti finanziari distorsivi a danno degli enti destinatari storici (Stato, Regioni, enti locali, casse di assistenza).
Il principio di continuita dei destinatari
Il primo comma sancisce che i proventi vadano agli enti gia destinatari di multe e ammende per le medesime violazioni nel regime previgente. La disposizione opera come rinvio implicito alle leggi speciali pre-1981, da consultare caso per caso. In assenza di previsione, il provento ha generalmente destinazione statale, con afflusso al bilancio generale dello Stato. Il principio di continuita non e immutabile: leggi successive hanno potuto modificare la destinazione di specifiche sanzioni (si pensi al codice della strada, che destina ai Comuni una parte dei proventi delle violazioni rilevate dalle polizie locali).
Casi tipici: trasporto merci e ordinanze regionali
Il secondo comma assegna allo Stato i proventi delle sanzioni per violazioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349 sui servizi di trasporto merci. Il terzo comma assegna alle Regioni i proventi delle violazioni di competenza regionale ex art. 17, comma 3, della stessa legge 689/1981 (ordinanze-ingiunzione emesse da uffici regionali per materie di competenza regionale). Questa scelta riflette il principio di stretta correlazione tra autorita procedente e risorsa finanziaria, che nel modello regionalistico tende a rafforzare l'autonomia di entrata.
Esclusione dell'autorita procedente dalla ripartizione
Il quinto comma introduce un meccanismo correttivo significativo: l'autorita competente a emanare l'ordinanza-ingiunzione e esclusa dalla ripartizione del provento, anche se nel regime previgente partecipava al riparto. La ratio e evitare un conflitto di interessi strutturale: l'organo che decide se sanzionare non puo essere anche beneficiario diretto del provento. La quota originariamente spettante a tale autorita e redistribuita pro quota tra gli altri aventi diritto, in proporzione alle spettanze pregresse.
Coordinamento con la riscossione e i conti dedicati
La gestione operativa della devoluzione passa per gli agenti della riscossione e per i sistemi di tesoreria. L'agente, riscossa la somma, accredita i destinatari finali secondo i criteri qui fissati e secondo le modalita previste dalle convenzioni di servizio. Per i tributi e le entrate locali si applicano i conti correnti postali e i codici tributo dedicati. La rendicontazione e oggetto di obbligo annuale di trasparenza per gli enti locali (art. 142, comma 12-bis, codice della strada per le multe stradali).
Sanzioni della pubblica amministrazione: vincolo di destinazione
Per molte tipologie di sanzioni, leggi successive hanno introdotto vincoli di destinazione: i proventi vanno reinvestiti in attivita coerenti con la materia regolata (sicurezza stradale, tutela ambientale, formazione del personale di vigilanza). Tali vincoli si aggiungono al criterio generale dell'art. 29 senza derogarlo: prima si individua l'ente percettore, poi si applica eventualmente il vincolo di destinazione interno.
Casi pratici
Caso 1: Comune destinatario per violazioni stradali
Il Comune di Tizio riscuote 800.000 euro l'anno di sanzioni del codice della strada accertate dalla propria polizia locale. Ai sensi del combinato art. 29 L. 689/1981 e art. 208 C.d.S., la quota spettante al Comune e vincolata in parte a interventi di sicurezza stradale e segnaletica. Il bilancio comunale rendiconta separatamente l'utilizzo.
Caso 2: ripartizione regionale
La Regione di Caio emette ordinanza-ingiunzione per violazione di una legge regionale in materia di commercio. Il provento di 5.000 euro affluisce al bilancio regionale ai sensi dell'art. 29, comma 3. La Regione non rientra tra le autorita escluse perche e ente percettore, non semplice organo procedente nel senso ristretto della norma.
Domande frequenti
A chi vanno i soldi delle sanzioni amministrative?
Agli enti che, prima della depenalizzazione, percepivano le multe o ammende per le stesse violazioni. Tipicamente lo Stato, le Regioni o i Comuni a seconda della materia e dell'organo accertatore.
L'autorita che emette l'ordinanza-ingiunzione partecipa al riparto?
No. L'autorita competente a emanare l'ordinanza-ingiunzione e esclusa dalla ripartizione; la sua quota viene redistribuita tra gli altri aventi diritto. La regola previene conflitti di interesse.
I proventi possono avere un vincolo di destinazione?
Si. Numerose leggi speciali (codice della strada, normativa ambientale, sicurezza sul lavoro) impongono che i proventi delle relative sanzioni siano reinvestiti in attivita coerenti con la materia regolata, in aggiunta al criterio di destinazione generale dell'art. 29.