← Torna a L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli organi di controllo possono assumere informazioni, ispezionare luoghi non privati, eseguire rilievi e operazioni tecniche.
  • E previsto il sequestro cautelare delle cose suscettibili di confisca, con i limiti del codice di procedura penale.
  • E obbligatorio il sequestro del veicolo non assicurato o privo del documento di circolazione.
  • Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni con autorizzazione motivata del pretore.
  • Sono salvi gli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 L. 689/1981 — Atti di accertamento

L. 24 novembre 1981, n. 689 — testo aggiornato

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale . È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Commento

L'art. 13 disciplina i poteri istruttori degli organi di controllo nell'accertamento delle violazioni amministrative. La norma traccia un quadro articolato di strumenti, graduati per intensita della compressione delle liberta del soggetto, e definisce il perimetro di operativita degli accertatori in modo da garantire l'efficacia dei controlli senza scivolare nell'illegittima invasione delle sfere costituzionalmente protette.

I poteri ordinari di accertamento

Il primo comma elenca le attivita ordinarie: assunzione di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ogni altra operazione tecnica utile. La cornice e ampia ma esclude espressamente le ispezioni della privata dimora, che restano coperte dalla riserva costituzionale dell'art. 14 Cost. Gli accertatori possono entrare in negozi, magazzini, uffici, cantieri, ma non in abitazioni o in luoghi a queste assimilati senza il consenso del titolare o, in casi specifici, senza una specifica autorizzazione.

Il sequestro cautelare amministrativo

Il secondo periodo introduce il potere di sequestro cautelare delle cose suscettibili di confisca, con espresso rinvio ai limiti del codice di procedura penale per il sequestro della polizia giudiziaria. L'istituto e a finalita conservativa: assicura che la cosa rimanga disponibile per l'eventuale provvedimento finale di confisca. I limiti procedurali del cpp si applicano per analogia: presupposti di necessita e urgenza, individuazione precisa della cosa, immediata trasmissione del verbale all'autorita competente. Il sequestro puo essere contestato in via amministrativa entro tempi rapidi ai sensi dell'art. 19.

Il sequestro obbligatorio del veicolo non assicurato

Una previsione specifica riguarda il sequestro del veicolo a motore o del natante in due ipotesi: assenza dell'assicurazione obbligatoria e mancanza del documento di circolazione. In questi casi il sequestro e sempre disposto, anche senza valutazione discrezionale dell'accertatore. La regola riflette l'esigenza di tutelare interessi pubblici qualificati (la copertura assicurativa a garanzia dei terzi danneggiati, la regolare immatricolazione dei veicoli) e si combina con le previsioni del codice della strada per la disciplina del fermo amministrativo e della successiva confisca.

Polizia giudiziaria e perquisizioni

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, oltre ai poteri ordinari, possono procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, ma solo previa autorizzazione motivata del pretore (oggi giudice di pace o, secondo l'interpretazione corrente, giudice competente per l'opposizione) del luogo. Si tratta di un presidio importante: la perquisizione, per quanto svolta in ambito amministrativo, comporta una compressione significativa della sfera del soggetto e richiede sempre un controllo giurisdizionale preventivo. La norma rinvia agli artt. 333 e 334 c.p.p. per le modalita operative, integrando cosi il regime amministrativo con le garanzie del processo penale.

Clausola di salvezza dei poteri speciali

L'ultima frase salva l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. La norma riconosce che molti settori hanno regimi propri (controlli fiscali, accertamenti antiriciclaggio, ispezioni ambientali, vigilanza in materia alimentare) e non intende sovrapporsi a queste discipline. La clausola garantisce la coesistenza dei poteri generali con quelli speciali, evitando interferenze normative.

Profili di legittimita dell'accertamento

La validita degli atti di accertamento e presupposto di legittimita dell'ordinanza-ingiunzione. Un sequestro irregolare, un'ispezione svolta oltre i limiti consentiti, una perquisizione senza autorizzazione, sono tutti vizi che possono essere fatti valere in opposizione e che incidono sulla utilizzabilita delle prove acquisite. La giurisprudenza ha sviluppato un sistema articolato di sanzioni processuali per l'inutilizzabilita probatoria, applicando analogicamente i principi del processo penale a tutela del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio amministrativo.

Domande frequenti

Gli accertatori possono entrare nella mia abitazione per verificare una violazione amministrativa?

In linea generale no. L'art. 13 esclude espressamente l'ispezione della privata dimora dai poteri ordinari di accertamento. Per accedere all'abitazione occorre il consenso del titolare o un titolo specifico previsto da leggi speciali.

Quando e disposto il sequestro obbligatorio del veicolo?

L'art. 13 prevede il sequestro obbligatorio del veicolo a motore o del natante in due ipotesi: circolazione senza assicurazione obbligatoria e circolazione senza documento di circolazione. In entrambi i casi il sequestro e automatico e non discrezionale.

La polizia giudiziaria puo procedere a perquisizione senza autorizzazione?

No. La perquisizione richiede sempre l'autorizzazione motivata del giudice competente per il luogo. Solo in casi di urgenza qualificata possono operare le regole del codice di procedura penale che consentono attivita immediate con successiva convalida.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.