Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 L. 689/1981 – Cause di esclusione della responsabilit

L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. ((I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997)) .

In sintesi

  • Non risponde della violazione chi ha agito nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta legittima.
  • Sono cause di esclusione anche lo stato di necessita e la legittima difesa.
  • Quando la violazione e commessa per ordine dell'autorita risponde il pubblico ufficiale che ha emanato l'ordine.
  • Una clausola particolare esclude la responsabilita di alcuni enti pubblici per assunzioni anteriori al 31 dicembre 1997.
  • Le scriminanti riprendono concetti del codice penale ma operano sul piano amministrativo.
Indice dei contenuti

L'art. 4 della L. 689/1981 trasporta nel sistema amministrativo le cause di giustificazione classiche del diritto penale, costruendo un catalogo di scriminanti che impediscono l'applicazione della sanzione anche quando la condotta materiale integri formalmente l'illecito. La norma e espressione del principio di non contraddizione dell'ordinamento: cio che e imposto o consentito da una norma non puo, al tempo stesso, costituire violazione punibile.

Adempimento del dovere ed esercizio di una facolta legittima

La prima coppia di scriminanti riproduce l'art. 51 c.p. Quando il soggetto agisce in adempimento di un obbligo imposto dalla legge o da un ordine legittimo dell'autorita, oppure esercita un diritto riconosciuto dall'ordinamento, la sua condotta non e antigiuridica. L'esempio tipico e quello dell'operatore tenuto a comunicare dati sensibili in osservanza di un obbligo normativo: la diffusione, in quel contesto, non integra alcun illecito anche se la stessa condotta sarebbe sanzionabile in altre circostanze. La giurisprudenza richiede che il dovere o la facolta siano specifici e che la condotta non ecceda il limite necessario al loro adempimento.

Stato di necessita e legittima difesa

Lo stato di necessita opera quando il soggetto agisce per salvare se stesso o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. La legittima difesa richiede invece la reazione proporzionata a un'offesa ingiusta. Entrambe le scriminanti, trasferite in materia amministrativa, mantengono i requisiti del codice penale: attualita del pericolo, proporzione, inevitabilita. Nella prassi amministrativa rilevano soprattutto nelle violazioni stradali e ambientali, dove possono giustificare condotte altrimenti vietate (sorpasso, ingresso in zona vietata, scarico) in presenza di circostanze emergenziali.

L'ordine dell'autorita e la responsabilita del superiore

Il secondo comma sposta la responsabilita dal subordinato che esegue l'ordine al pubblico ufficiale che lo ha impartito, a condizione che l'ordine sia astrattamente esistente e non manifestamente illegittimo. La regola tutela la struttura gerarchica della pubblica amministrazione e l'affidamento del dipendente sulla legittimita degli atti emanati dai superiori. Non opera, invece, quando l'ordine e palesemente contrario a norme imperative, perche in tal caso il subordinato ha il dovere di rifiutare l'esecuzione.

La clausola sugli enti pubblici e le assunzioni

Il terzo periodo, frutto di un intervento legislativo successivo, scolpisce una specifica esenzione: comuni, province, comunita montane, IPAB, enti non commerciali socio-assistenziali e strutture del SSN non rispondono delle sanzioni amministrative e civili relative ad assunzioni effettuate nella forma del contratto d'opera e poi riqualificate come rapporti di lavoro subordinato, purche esaurite entro il 31 dicembre 1997. La disposizione e di natura prettamente transitoria e ha esaurito i suoi effetti per i nuovi rapporti, ma resta rilevante per contenziosi residui legati a quel periodo.

Uso difensivo delle scriminanti

Nelle opposizioni le scriminanti dell'art. 4 sono spesso invocate in via subordinata. La loro deduzione richiede sempre l'allegazione di elementi fattuali specifici: l'esistenza dell'ordine, la presenza del pericolo attuale, l'inevitabilita della condotta. La giurisprudenza esige una rigorosa prova dei presupposti, e l'autorita giudiziaria valuta caso per caso la concreta proporzione tra l'interesse tutelato e l'illecito formalmente commesso.

Casi pratici

Caso 1: sorpasso in stato di necessita

Tizio sorpassa un'auto in un tratto vietato per accompagnare in ospedale un familiare colto da malore improvviso. Viene sanzionato. In opposizione documenta l'accesso al pronto soccorso pochi minuti dopo la violazione e l'urgenza della situazione. Il giudice, applicando l'art. 4, riconosce lo stato di necessita e annulla la sanzione, valutando che la condotta era proporzionata al pericolo per la persona.

Caso 2: dipendente comunale che esegue un ordine

Caio, dipendente comunale, esegue un'attivita amministrativa sulla base di una disposizione scritta del dirigente. L'attivita integra una violazione di settore. L'autorita procedente notifica l'ordinanza-ingiunzione a Caio. Il giudice, valutato il carattere non manifestamente illegittimo dell'ordine, annulla la sanzione nei confronti di Caio e attribuisce la responsabilita al pubblico ufficiale che ha impartito l'ordine, in coerenza con il secondo comma dell'art. 4.

Domande frequenti

Posso invocare lo stato di necessita per giustificare una violazione amministrativa?

Si, purche dimostri di aver agito per salvare se stesso o altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, e che la condotta sia stata proporzionata al pericolo. La prova spetta a chi invoca la scriminante.

Se eseguo un ordine del mio superiore e la condotta integra un illecito, rispondo io?

In linea generale risponde il pubblico ufficiale che ha emanato l'ordine, salvo che l'ordine sia manifestamente illegittimo. In tal caso anche chi esegue puo essere chiamato a rispondere.

Le scriminanti del codice penale si applicano sempre alle sanzioni amministrative?

L'art. 4 richiama espressamente alcune scriminanti: adempimento del dovere, esercizio di facolta legittima, stato di necessita, legittima difesa. Altre cause di giustificazione del codice penale possono trovare applicazione analogica solo se compatibili con la struttura dell'illecito amministrativo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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