- Tratta abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari nella disciplina sanzionatoria della Parte Quarta
- Distingue tra illecito amministrativo, contravvenzionale e delitto
- Si coordina con i delitti ambientali del codice penale (artt. 452-bis ss.)
- Rileva ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
- Prevede strumenti di estinzione e prescrizioni d'ufficio (l. 68/2015)
Testo dell'articoloVigente
Art. 255 Bis Cod. Amb. — Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l’abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l’utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
In sintesi
Indice dei contenuti
La risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente è stratificata: alcune condotte costituiscono illecito amministrativo, altre configurano contravvenzioni o delitti veri e propri. La disposizione in esame si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) introdotte dalla l. 68/2015.
Struttura della fattispecie
La disposizione sulle abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari presenta una struttura tipica dell'illecito ambientale: condotta materiale, soggetto attivo, oggetto materiale (rifiuto) ed elemento soggettivo. aggravamento sanzionatorio in fattispecie tipizzate. La natura giuridica dell'illecito — amministrativa, contravvenzionale o delittuosa — determina conseguenze rilevanti sul regime probatorio, sulla prescrizione, sull'applicabilità dell'oblazione e sull'eventuale coinvolgimento del giudice penale o di quello amministrativo nelle successive fasi di controllo.
Elemento soggettivo e oblazione
In linea generale, per le contravvenzioni ambientali l'elemento soggettivo è alternativamente il dolo o la colpa, salvo che la norma richieda specificamente il dolo. La parte VI-bis del codice, introdotta dalla l. 68/2015, ha disciplinato la procedura di estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni dell'organo di vigilanza (artt. 318-bis ss.), istituto che la Cassazione ha valorizzato come strumento deflattivo e di ripristino.
Rapporti con i delitti contro l'ambiente
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente costituiscono oggi la base contravvenzionale del sistema, mentre i delitti del codice penale intervengono per le condotte di maggiore offensività.
Responsabilità degli enti
Molti reati ambientali, inclusi quelli della parte rifiuti, sono presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (art. 25-undecies). L'ente che svolge attività di gestione rifiuti deve quindi adottare modelli organizzativi adeguati che includano procedure di tracciabilità, controllo dei trasportatori e gestione documentale (registri e formulari).
Profili processuali e giurisdizione
La giurisdizione, per le contravvenzioni e i delitti, è quella penale ordinaria; per gli illeciti amministrativi, il giudice ordinario competente è il giudice di pace o il tribunale, secondo i casi. La Cassazione ha più volte affermato il principio della specialità tra illecito amministrativo e penale, dando rilievo all'oggetto giuridico tutelato e all'elemento materiale della condotta. Il sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p., è strumento frequente nei procedimenti per reati ambientali, anche su aree e impianti. Va inoltre considerato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nel contenzioso che coinvolge il MASE o altre amministrazioni statali, in particolare per i Siti di Interesse Nazionale e per le azioni di danno ambientale ex Parte Sesta del codice.
Domande frequenti
Che natura giuridica ha l'illecito previsto dall'articolo 255-bis?
Dipende dalla fattispecie concreta: il Codice dell'Ambiente alterna illeciti amministrativi, contravvenzioni e — per il rinvio al codice penale — delitti veri e propri. La natura giuridica determina conseguenze su prescrizione, oblazione, competenza e responsabilità degli enti.
Quale rapporto sussiste con i delitti contro l'ambiente del codice penale?
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente operano come base contravvenzionale del sistema, mentre il codice penale interviene per le condotte di maggiore gravità.
L'illecito può comportare la responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001?
Sì. I principali reati ambientali sono presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Le società che operano nel settore devono adottare modelli organizzativi adeguati con procedure specifiche di prevenzione del rischio ambientale.