← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il piano di riequilibrio è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione consiliare.
  • L'istruttoria è svolta da una sotto-commissione tecnica della Commissione per la stabilità finanziaria.
  • La Sezione delibera approvazione o diniego entro 30 giorni dall'istruttoria.
  • Sul provvedimento è ammessa impugnazione alle Sezioni riunite in speciale composizione.
  • Il diniego attiva la procedura di dissesto guidato del D.Lgs. 149/2011.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 243 Quater TUEL — Articolo 243-quater

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 112

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all’articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell’espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 112

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell’interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’ articolo 103, secondo comma, della Costituzione , entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell’esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter. 112

6. Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell” articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 , con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l’ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell’organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

Commento

L'articolo 243-quater TUEL governa la fase di controllo del piano di riequilibrio, affidandola alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con istruttoria tecnica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. È la sede in cui il piano dell'ente viene valutato in termini di sostenibilità, congruità delle misure e capacità di conseguire effettivamente il riequilibrio: una sorta di sindacato giurisdizionale-contabile sul progetto di risanamento.

Il deposito del piano e l'istruttoria tecnica

Entro dieci giorni dall'approvazione consiliare, il piano è trasmesso alla Sezione regionale e contestualmente alla Commissione per la stabilità finanziaria istituita presso il Ministero dell'Interno. Una sotto-commissione tecnica svolge l'istruttoria, esaminando la consistenza dei debiti, l'attendibilità delle proiezioni, l'efficacia delle misure proposte, i tempi di realizzazione. L'istruttoria può richiedere integrazioni e modifiche, in un dialogo che spesso porta a piani rivisti e rafforzati. La durata dell'istruttoria, indicata in 60 giorni, può subire proroghe motivate.

La decisione della Sezione regionale

Concluso il lavoro istruttorio, la Sezione delibera entro 30 giorni. Sono possibili due esiti: approvazione (eventualmente con prescrizioni) o diniego. L'approvazione apre la fase attuativa del piano e abilita all'accesso al Fondo di rotazione. Il diniego ha conseguenze drammatiche: ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011, attiva la procedura di dissesto guidato, che porta alla dichiarazione di dissesto da parte dell'organo regionale di controllo se l'ente non vi provvede.

L'impugnazione alle Sezioni riunite

La delibera della Sezione regionale è impugnabile davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, secondo un rito codificato. Il giudizio non è un mero riesame, ma una valutazione di legittimità e di sostenibilità del piano. Le Sezioni riunite hanno enucleato nel tempo principi importanti: la necessità di motivazione puntuale del diniego, il divieto di richiedere all'ente misure manifestamente inattuabili, il rispetto dell'autonomia gestionale entro i vincoli di sostenibilità.

Il monitoraggio successivo

L'approvazione non chiude il controllo. Il piano è soggetto a monitoraggio semestrale, con relazioni dell'organo di revisione che attestano lo stato di attuazione, il raggiungimento degli obiettivi intermedi, eventuali scostamenti. La Sezione regionale può richiedere ulteriori informazioni, prescrivere correttivi e, nei casi gravi, revocare l'approvazione. Si configura così un controllo continuativo, non solo iniziale: il piano resta sotto sorveglianza per tutta la sua durata.

Il ruolo della Commissione per la stabilità finanziaria

La Commissione, organo del Ministero dell'Interno, fornisce l'istruttoria tecnica ma esercita anche un controllo permanente sugli enti in riequilibrio (limiti alle assunzioni, verifica della copertura dei servizi, validazione di operazioni straordinarie). Il dialogo fra Commissione e Sezione regionale è continuo: la prima fornisce dati e valutazioni di merito, la seconda assume la decisione formale di approvazione o diniego, secondo lo schema di un controllo cooperativo che mira a coniugare tecnica amministrativa e funzione giurisdizionale contabile.

Domande frequenti

Entro quanto tempo il piano deve essere trasmesso alla Corte dei conti?

Entro dieci giorni dall'approvazione consiliare, il piano deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

Cosa succede se la Corte dei conti nega l'approvazione del piano?

Il diniego attiva la procedura di dissesto guidato prevista dall'art. 6 D.Lgs. 149/2011: se l'ente non delibera autonomamente il dissesto nei termini, vi provvede l'organo regionale di controllo, con tutti gli effetti dell'art. 244 TUEL.

È possibile impugnare la decisione della Sezione regionale?

Sì, è ammessa l'impugnazione davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, che decidono con sentenza secondo un rito specifico in materia di contabilità pubblica.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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