- Articolo 237-bis: finalita e oggetto della disciplina su incenerimento e coincenerimento
- Attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
- Procedimento autorizzativo coordinato con l'AIA (artt. 29-bis ss.)
- Valori limite di emissione, monitoraggio in continuo e best available techniques
- Trasparenza informativa e diritti di partecipazione del pubblico
- Vigilanza delle agenzie regionali e ispezioni programmate periodiche
Testo dell'articoloVigente
Art. 237 Bis Cod. Amb. — (Finalità e oggetto)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell’aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.
Commento
La disposizione fa parte della Sezione 5 della Parte IV del codice, dedicata agli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, in attuazione della direttiva 2010/75/UE (Industrial Emissions Directive). Sul tema specifico, finalita e oggetto della disciplina su incenerimento e coincenerimento: perimetro della Sezione 5 della Parte IV: regole specifiche su impianti di trattamento termico in attuazione della direttiva 2010/75/UE (IED). L'inquadramento sistematico richiede di tenere insieme tre piani: la disciplina autorizzativa (AIA), le regole tecniche di esercizio e il regime di monitoraggio, controllo e trasparenza verso il pubblico.
Quadro autorizzativo e raccordo con l'AIA
Gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono di regola soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice. L'AIA assorbe le valutazioni in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, gestione rifiuti e applica le BAT (Best Available Techniques) individuate dai BREF settoriali e dalle BAT Conclusions adottate con decisione della Commissione europea. La domanda di autorizzazione contiene una descrizione tecnica dell'impianto, l'elenco dei rifiuti ammessi con codici EER, i sistemi di abbattimento delle emissioni e il piano di monitoraggio e controllo.
Condizioni di esercizio e parametri di processo
Le regole di esercizio impongono il rispetto dei parametri termodinamici fissati dalla direttiva IED: temperatura minima della camera di post-combustione di 850 C (1100 C per rifiuti pericolosi con tenore di sostanze alogenate organiche superiore all'1%), tempo di residenza minimo di due secondi, tenore minimo di ossigeno. Sono regolate le fasi di avviamento e di fermata, durante le quali non puo essere alimentato rifiuto se i parametri di processo non sono stabilizzati. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato il rigore di questi parametri, censurando deroghe non giustificate.
Emissioni, monitoraggio e controlli
L'allegato 1 alla Parte V del codice fissa i valori limite di emissione (VLE) per i principali inquinanti: polveri totali, composti organici totali (TOC), HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti, diossine e furani (PCDD/PCDF). Il monitoraggio e in continuo (CEMS) per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i metalli pesanti e per le diossine. I dati sono trasmessi all'autorita competente e all'agenzia regionale di protezione ambientale, che effettua controlli programmati e su segnalazione, anche tramite ispezioni in sito.
Trasparenza e partecipazione
In attuazione della Convenzione di Aarhus del 1998 e del d.lgs. 195/2005 sull'informazione ambientale, i dati di monitoraggio sono resi disponibili al pubblico nel portale dell'autorita competente. Il rapporto annuale di esercizio (RAE) deve essere pubblicato. I cittadini hanno diritto di accesso alle informazioni ambientali senza obbligo di dimostrare un interesse qualificato. Le associazioni ambientaliste possono partecipare ai procedimenti autorizzativi e impugnare i provvedimenti.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con la disciplina AIA (artt. 29-bis ss.), con i valori limite della Parte V (emissioni in atmosfera), con la Parte III (scarichi idrici) e con i criteri di classificazione dei rifiuti dell'art. 184 e dell'Allegato D. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina del danno ambientale (Parte VI) e con la responsabilita amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies).
Domande frequenti
L'autorizzazione richiamata dall'art. 237-bis coincide con l'AIA?
Di regola si: gli impianti di incenerimento e coincenerimento sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-bis ss. del codice, che assorbe le valutazioni su emissioni, scarichi, rumore e gestione rifiuti.
Quali sono i principali valori limite di emissione?
L'allegato 1 alla Parte V fissa valori limite per polveri, TOC, HCl, HF, SO2, NOx, metalli pesanti e diossine/furani. Il monitoraggio e in continuo per i parametri di processo e per i principali inquinanti gassosi, con misurazioni periodiche per i micro-inquinanti.
Quale ruolo hanno le agenzie regionali di protezione ambientale?
Effettuano ispezioni programmate e su segnalazione, validano i dati di monitoraggio, partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA ed esprimono pareri tecnici vincolanti su questioni ambientali specialistiche.
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