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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi nella filiera imballaggi
  • Attua la direttiva 94/62/CE come modif. dir. 2018/852/UE
  • Opera attraverso il sistema CONAI e consorzi di filiera
  • Si fonda su EPR e contributo ambientale (CAC)
  • Coordina con dir. 2015/720/UE (borse) e Reg. 2019/904 (SUP)

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 219 Bis Cod. Amb. — Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Al fine di perseguire le predette finalità, gli operatori economici possono stipulare appositi accordi e contratti di programma ai sensi dell’articolo 206 del presente decreto. 1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande 2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti: a) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere; b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza; c) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l’imballaggio; d) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione; e) l’eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio; f) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi; g) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori

In sintesi

  • Disciplina sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi nella filiera imballaggi
  • Attua la direttiva 94/62/CE come modif. dir. 2018/852/UE
  • Opera attraverso il sistema CONAI e consorzi di filiera
  • Si fonda su EPR e contributo ambientale (CAC)
  • Coordina con dir. 2015/720/UE (borse) e Reg. 2019/904 (SUP)

La disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attua la direttiva 94/62/CE come modificata dalle direttive 2018/852/UE e 2015/720/UE, ed è fondata sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali e degli obiettivi quantitativi pluriennali. Il sistema CONAI e i consorzi di filiera (CO.RE.VE., COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, RILEGNO, CIAL) costituiscono l'architettura operativa. La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema.

Quadro europeo della disciplina degli imballaggi

La norma in tema di sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi attua nel diritto interno la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2018/852/UE del pacchetto economia circolare e dalla direttiva 2015/720/UE sulle borse di plastica. promozione del riutilizzo per categorie specifiche di imballaggi e attuazione della responsabilità estesa del produttore. La disciplina si articola sui principi della responsabilità estesa del produttore (EPR), del riciclaggio dei materiali, degli obiettivi quantitativi pluriennali e dell'armonizzazione delle definizioni e dei requisiti essenziali.

Definizioni e tipologie di imballaggio

La disciplina distingue tre categorie funzionali: imballaggio primario (unità di vendita destinata al consumatore finale), secondario (raggruppamento di unità di vendita), terziario (per la movimentazione e il trasporto). La distinzione rileva ai fini degli obblighi di etichettatura, dei requisiti tecnici e dei circuiti di raccolta. Il regolamento UE 2025/40 (PPWR), una volta pienamente operativo, sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno.

Sistema CONAI e consorzi di filiera

L'architettura operativa italiana ruota attorno al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), che coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori di imballaggi versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia di materiale, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità del sistema consortile, riconoscendone la natura di strumento per l'adempimento dell'EPR e la coerenza con il diritto europeo della concorrenza. Sono ammessi sistemi alternativi autonomi, soggetti ad autorizzazione e a vigilanza.

Obiettivi di riciclaggio e calcolo armonizzato UE

La disciplina fissa obiettivi quantitativi pluriennali di recupero e riciclaggio per materiale, secondo la metodologia armonizzata europea introdotta dalla direttiva 2018/852/UE: il calcolo si fonda sul rifiuto effettivamente riciclato (non sul raccolto), con esclusione delle perdite di processo e dei materiali non conformi. Tale metodologia, più stringente della precedente, ha comportato una rivalutazione delle performance nazionali. Gli obiettivi sono progressivamente innalzati nel tempo: ad esempio, per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030.

Riutilizzo, plastica e politica ambientale

Il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi è strumento per ridurre il volume complessivo di rifiuti, applicabile in particolare a settori come la ristorazione e la distribuzione di bevande. Le borse di plastica sono oggetto di disciplina specifica (direttiva 2015/720/UE) volta a ridurre il consumo, con divieti per le borse leggere monouso non compostabili e con obblighi di comunicazione annuale dei dati. Il regolamento UE 2019/904 sulla plastica monouso (SUP) ha ulteriormente esteso il divieto e gli obblighi di etichettatura per gli articoli monouso in plastica. L'attuazione e il monitoraggio sono coordinati dal MASE con il supporto tecnico di ISPRA e con la vigilanza della Commissione UE.

Domande frequenti

Come opera il sistema CONAI nel quadro dell'articolo 219-bis?

CONAI coordina i consorzi di filiera per i singoli materiali (vetro, carta, plastica, legno, alluminio, acciaio, bioplastiche). I produttori e utilizzatori versano un contributo ambientale (CAC) commisurato alla tipologia, che finanzia la raccolta differenziata e il riciclaggio.

Quali obiettivi di riciclaggio sono fissati per gli imballaggi?

Obiettivi quantitativi pluriennali per materiale, calcolati secondo metodologia armonizzata UE (dir. 2018/852/UE) sul rifiuto effettivamente riciclato. Per la plastica si tende verso il 50% al 2025 e il 55% al 2030, con progressivo innalzamento del livello di ambizione.

Come si raccordano la disciplina italiana e il regolamento UE 2025/40 (PPWR)?

Il PPWR sostituirà progressivamente la direttiva 94/62/CE con requisiti unitari di sostenibilità degli imballaggi nel mercato interno UE, incidendo su design, contenuto di riciclato, riutilizzo, restrizioni d'uso. L'attuazione nazionale comporterà adeguamenti della disciplina interna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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