- L'Autorità di bacino distrettuale è ente pubblico non economico che governa il distretto idrografico.
- Adotta il piano di bacino, i piani stralcio e i piani di gestione previsti dal diritto UE.
- La sua governance riunisce Stato, regioni ed enti territoriali nella Conferenza istituzionale permanente.
- Esprime pareri obbligatori su grandi opere, derivazioni e valutazioni ambientali nel distretto.
- Le sue previsioni prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali nelle materie di competenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 63 Bis Cod. Amb. — Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche “osservatorio permanente”, che costituisce un organo dell’Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e
5. L’osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all’uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d’impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all’Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell’ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all’Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.
3. L’osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l’osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all’uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell’Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all’articolo 65, commi 7 e
8. 4. L’osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all’osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L’osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d’intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L’osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell’efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l’Autorità di bacino distrettuale. 5-bis. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’articolo 176
In sintesi
L'Autorità di bacino distrettuale è l'ente pubblico non economico cui spetta il governo del distretto idrografico. Sostituisce le precedenti Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali nell'ottica di unificazione voluta dalla riforma del 2015-2016 e attua le direttive europee in materia di acque.
Natura giuridica e funzioni
L'Autorità di bacino distrettuale è ente pubblico non economico, dotato di autonomia funzionale, organizzativa e contabile. Esercita funzioni di pianificazione, programmazione e attuazione in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione del rischio idraulico. Non sostituisce le competenze gestionali ordinarie degli enti territoriali, ma le coordina in un quadro unitario di livello distrettuale.
Organi e governance
Sono tipicamente previsti la Conferenza istituzionale permanente (organo politico-decisionale con Stato e regioni), il Segretario generale (organo di vertice amministrativo), la Segreteria tecnico-operativa e organi consultivi. La governance bilancia rappresentanza territoriale e competenza tecnica, riflettendo l'esigenza di scelte motivate scientificamente e legittimate politicamente.
Atti adottati
L'Autorità adotta il piano di bacino distrettuale e i piani stralcio, redige il piano di gestione delle acque e il piano di gestione del rischio di alluvioni, esprime pareri obbligatori su grandi opere, autorizzazioni di derivazione, valutazioni ambientali. Definisce inoltre le portate di rispetto (deflusso ecologico) e fornisce indirizzi tecnici alle amministrazioni del distretto.
Rapporti con regioni ed enti locali
Le regioni partecipano attivamente alla governance distrettuale e mantengono la competenza per la pianificazione territoriale di dettaglio, le concessioni di derivazione e la vigilanza locale. Comuni e province eseguono interventi e collaborano alla manutenzione ordinaria del reticolo. La leale collaborazione si traduce in protocolli operativi e accordi di programma.
Rilevanza per cittadini e imprese
Per chi presenta un progetto in area di pertinenza fluviale o in zona a rischio idrogeologico, il parere o il nulla osta dell'Autorità di bacino può essere passaggio decisivo. La conformità al piano di assetto idrogeologico (PAI) e al piano di gestione delle acque è verificata già in sede di SCIA, permesso di costruire o autorizzazione unica ambientale.
Profili di responsabilità
I dirigenti dell'Autorità di bacino, in quanto pubblici ufficiali, rispondono per le decisioni assunte secondo le ordinarie regole della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare. Il fatto che la materia sia tecnica non esonera dall'obbligo di motivare le scelte e di acquisire il supporto delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.
Coordinamento con la protezione civile
In caso di eventi calamitosi (alluvioni, frane di grandi dimensioni) l'Autorità di bacino opera in raccordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, con le strutture regionali e con i comuni. I piani di emergenza e i piani di gestione del rischio di alluvioni costituiscono l'infrastruttura di pianificazione di tale raccordo.
Domande frequenti
Quale è la differenza fra Autorità di bacino e regione?
L'Autorità di bacino opera su scala distrettuale e ha funzioni di pianificazione e indirizzo; la regione esercita funzioni amministrative di gestione (concessioni, autorizzazioni, vigilanza) all'interno del proprio territorio, nel rispetto degli indirizzi distrettuali.
Come si impugna un atto dell'Autorità di bacino?
Gli atti generali (piani, prescrizioni) e i provvedimenti puntuali sono impugnabili davanti al TAR competente, secondo le regole ordinarie del processo amministrativo, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o pubblicazione.
L'Autorità di bacino può imporre vincoli a un privato?
Sì, attraverso le previsioni del piano di bacino e dei piani stralcio. Tali vincoli, una volta approvati, sono direttamente applicabili e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali.