- L'ANAC definisce criteri, modelli e schemi standard per organizzare, codificare e rappresentare i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
- L'allegato A del decreto individua modelli e schemi standard per la sezione Amministrazione trasparente.
- L'allegato A è modificabile con i decreti di cui al comma 3 dell'art. 48.
- Standard e modelli sono adottati dall'ANAC sentiti Garante privacy, Conferenza unificata, AgID, CIVIT e ISTAT.
- I soggetti dell'art. 2-bis devono conformarsi agli standard, ai modelli e agli schemi adottati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 33/2013 — Norme sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. L’Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all’organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell’allegato A si provvede con i decreti di cui al comma
3. 3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione , sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l’Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l’ISTAT.
4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. I soggetti di cui all’articolo 2-bis, nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma
1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 48 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa
- Articolo 48 L. 184/1983: Responsabilità genitoriale e amministrazione dei beni nell'adozione
- Art. 48 Reg. (UE) 2024/1689 — Marcatura CE
- Art. 48 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 48 D.Lgs. 159/2011 — Destinazione dei beni e delle somme
- Art. 48 D.Lgs. 209/2005 — Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
Commento
L'art. 48 attribuisce all'ANAC il compito di standardizzare la rappresentazione dei dati pubblicati dalle amministrazioni. È una norma tecnica ma strutturale: la trasparenza è effettiva solo se i dati sono confrontabili, riutilizzabili e organizzati in modo uniforme. La standardizzazione è quindi una precondizione operativa della logica open government.
Il ruolo regolatorio dell'ANAC
Il comma 1 attribuisce all'Autorità il potere di definire criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per la struttura della sezione Amministrazione trasparente. La sezione è organizzata in sottosezioni di primo e secondo livello che riflettono le materie del decreto: ciascuna deve avere un'architettura uniforme su tutti i siti pubblici. La standardizzazione consente, a chi consulta più amministrazioni, di trovare lo stesso dato sempre nella stessa posizione, abbattendo i costi cognitivi della trasparenza.
L'allegato A e la sua adattabilità
Il comma 2 fa riferimento all'allegato A del decreto, che è parte integrante dello stesso e individua modelli e schemi standard. È un'appendice tecnica che fornisce il livello operativo della disciplina: senza l'allegato, gli obblighi sarebbero declinabili in modi divergenti dalle singole amministrazioni. L'allegato A è modificabile con i decreti di cui al comma 3, garantendo flessibilità rispetto all'evoluzione tecnologica e regolatoria.
Il procedimento di adozione e la concertazione
Il comma 3 prevede che gli standard, i modelli e gli schemi siano adottati dall'ANAC sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia per l'Italia digitale, la CIVIT e l'ISTAT. È una concertazione articolata che riflette la natura plurivalenziale della trasparenza: il Garante interviene sul bilanciamento con la riservatezza, la Conferenza unificata garantisce il raccordo con autonomie regionali e locali, AgID assicura la coerenza tecnologica, l'ISTAT presidia la qualità statistica del dato. È un modello di regolazione che coinvolge tutte le sensibilità rilevanti, evitando standardizzazioni unilaterali.
Le finalità degli standard
Il comma 4 esplicita le funzioni che gli standard devono perseguire. La prima è il coordinamento informativo e informatico dei dati, con uniformità di codifica e di rappresentazione, confrontabilità e riutilizzabilità. La seconda è la definizione, anche per settori specifici, dei requisiti di qualità delle informazioni: completezza, accuratezza, tempestività, accessibilità. Sono previste procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia e correzione attivabili da chiunque vi abbia interesse. La trasparenza è così presidiata non solo nella sua dimensione formale di pubblicazione, ma anche in quella sostanziale di qualità del dato.
L'ambito soggettivo: l'art. 2-bis
Il comma 5 chiude richiamando i soggetti dell'art. 2-bis, che individua il perimetro applicativo del decreto: pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati che svolgono funzioni di interesse generale ai sensi della normativa vigente. Tutti questi soggetti sono tenuti a conformarsi agli standard e ai modelli adottati dall'ANAC. È un'estensione ampia, che riflette la centralità della trasparenza nell'amministrazione contemporanea, ben oltre i confini formali della PA.
Trasparenza, dati aperti e riutilizzo
La standardizzazione introdotta dall'art. 48 è il presupposto per la coerenza con la disciplina dei dati pubblici aperti (open data). La rappresentazione uniforme consente l'aggregazione dei dati a livello nazionale, la costruzione di analisi comparate e l'utilizzo dei dati da parte di terzi per finalità di studio, controllo civico, ricerca economica. L'art. 48 è dunque il cardine tecnico che trasforma la trasparenza da catalogo statico di dati a infrastruttura informativa al servizio della collettività.
Domande frequenti
Chi definisce gli standard di pubblicazione?
L'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia per l'Italia digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
Cosa è l'allegato A del decreto?
È un'appendice tecnica che individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Chi è tenuto a rispettare gli standard?
Tutti i soggetti dell'art. 2-bis del decreto, ossia pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato che svolgono funzioni di interesse generale.
Vedi anche