← Torna a Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto illegittimo dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale.
  • L'inadempimento può configurare anche danno all'immagine dell'amministrazione.
  • La condotta incide sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio collegato alla performance.
  • Il responsabile non risponde se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
  • Si crea un sistema di responsabilità integrata fra disciplina, performance e sanzione amministrativa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 46 D.Lgs. 33/2013 — Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

2. Il responsabile non risponde dell’inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Commento

L'art. 46 disciplina la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi di trasparenza, con particolare attenzione a due fattispecie: l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e il rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso civico al di fuori dei casi tassativi dell'art. 5-bis. La norma costruisce un sistema di responsabilità a più dimensioni, che incrocia profili dirigenziali, di performance e di danno.

Inadempimento di pubblicazione e accesso civico

Il comma 1 considera in modo unitario le due principali violazioni del sistema della trasparenza. La prima è l'omessa o incompleta pubblicazione dei dati previsti dalla normativa. La seconda è il rifiuto illegittimo dell'accesso civico, semplice o generalizzato, ossia il diniego di esibire dati che la legge impone di pubblicare oppure il diniego di consentire accesso a dati non sottoposti a pubblicazione ma comunque accessibili al di fuori delle ipotesi tassative di esclusione dell'art. 5-bis. È una scelta significativa: la trasparenza viene presidiata sia sul versante proattivo (pubblicazione), sia sul versante reattivo (accesso).

Responsabilità dirigenziale

Le condotte indicate costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale. La norma rimanda alla sanzione prevista dall'art. 47, comma 1-bis, e prevede che alla violazione si applichi anche la decurtazione dell'indennità di risultato. Il messaggio è chiaro: la trasparenza non è un adempimento marginale, ma una dimensione strutturale della performance dirigenziale, sanzionabile economicamente in caso di inadempimento.

Danno all'immagine e profili patrimoniali

Il comma 1 menziona, accanto alla responsabilità dirigenziale, l'eventuale responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Si tratta di un profilo di danno autonomo, tipicamente azionabile in sede contabile davanti alla Corte dei conti. L'omissione di trasparenza, in casi gravi, può tradursi in una perdita di credibilità dell'ente, quantificabile come danno patrimoniale risarcibile dal funzionario o dirigente responsabile.

Effetti sulla retribuzione di risultato

La valutazione negativa incide sulla corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. È un effetto immediato e tangibile: il sistema non si limita alla sanzione amministrativa dell'art. 47, ma incide direttamente sulla busta paga del dirigente, costruendo un incentivo strutturale alla compliance.

Cause non imputabili

Il comma 2 introduce una clausola di esenzione: il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che la mancanza è dipesa da causa a lui non imputabile. È una previsione di equità che evita responsabilità oggettive: il dirigente che dimostri di aver fatto quanto possibile e che l'inadempimento è dovuto a fattori esterni (per esempio, mancata trasmissione di dati da parte di altri uffici nonostante solleciti documentati) non risponde. La prova è a carico del responsabile, in coerenza con il principio della responsabilità per colpa.

Sistema integrato di responsabilità

L'art. 46 si combina con l'art. 47 (sanzione amministrativa pecuniaria), con l'art. 44 (incidenza sulla performance) e con l'art. 45 (segnalazione ANAC all'ufficio disciplina). Ne risulta un sistema integrato di responsabilità, che opera su quattro binari paralleli: sanzione amministrativa, responsabilità disciplinare, responsabilità dirigenziale, responsabilità per danno all'immagine. La pluralità dei rimedi è espressione della centralità che il legislatore assegna alla trasparenza nell'ordinamento amministrativo.

Prassi e linee guida

FAQ ANAC · Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47 d.lgs. 33/2013)

ANAC chiarisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ex art. 46, causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e incide sulla retribuzione di risultato. Le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 47 sono irrogate dall'Autorità.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Delibera ANAC · n. 1064 del 13 novembre 2019 (PNA 2019)

Il PNA 2019 ribadisce il sistema di vigilanza fondato sul potere di accertamento ANAC (art. 45 d.lgs. 33/2013) e sul ruolo del RPCT, individuando nel mancato adempimento degli obblighi pubblicitari un indicatore di responsabilità dirigenziale e di rischio corruttivo da gestire nel PTPCT.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Domande frequenti

Cosa comporta il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza?

Costituisce valutazione negativa della responsabilità dirigenziale, incide sulla retribuzione di risultato, può integrare danno all'immagine e si combina con le sanzioni amministrative dell'art. 47.

Anche il rifiuto di accesso civico è sanzionato?

Sì. Il rifiuto, il differimento e la limitazione illegittimi dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi dell'art. 5-bis, sono equiparati all'inadempimento di pubblicazione.

Esistono cause di esonero?

Sì. Il responsabile non risponde se prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; la prova è a suo carico e deve essere documentale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.