Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 167-bis Codice Privacy – Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Testo vigente (aggiornato da Normattiva)

1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell’interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.

3.

Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 167.

Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

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In sintesi

  • L'art. 167-bis del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di coordinamento dell'ordinamento italiano con il Reg. UE 2016/679 (GDPR).
  • La materia originaria (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala) è ora disciplinata dalle corrispondenti disposizioni del GDPR e, in via integrativa, dagli articoli superstiti del Codice (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.).
⚠ Articolo abrogato. Questa disposizione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) è stata abrogata o non risulta più vigente in seguito all'adeguamento operato dal D.Lgs. 101/2018 in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Per la disciplina vigente consulta il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo abrogato

L'art. 167-bis del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.

Domande frequenti

L'art. 167-bis del Codice Privacy è ancora in vigore?

No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.

Dove è disciplinata oggi la materia?

Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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