Testo dell'articoloVigente
Art. 143 Codice Privacy – Decisione del reclamo
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
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1.
Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 58 del Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56 dello stesso.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.
3.
Il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla data di presentazione e, in ogni caso, entro tre mesi dalla predetta data informa l’interessato sullo stato del procedimento.
In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all’interessato, il reclamo è deciso entro dodici mesi.
In caso di attivazione del procedimento di cooperazione di cui all’articolo 60 del Regolamento, il termine rimane sospeso per la durata del predetto procedimento.
4.
Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 152.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
In sintesi
Articolo abrogato
L'art. 143 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente procedimento per il reclamo. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.
Domande frequenti
L'art. 143 del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.
Dove è disciplinata oggi la materia?
Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.