Art. 19 Ter Rev. Leg. – Disciplina applicabile agli enti sottoposti a regime intermedio
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — testo aggiornato
1. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applicano altresì le disposizioni di cui: a) all’articolo 17, con espresso riferimento alle sole norme relative alla revisione legale; b) all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 1 e 5, all’articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo. L’articolo 12 del Regolamento europeo, non si applica ai gestori di FIA sotto soglia registrati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis.2), del TUF. 1 bis. Ai revisori della sostenibilità e alle società di revisione legale incaricati dell’attestazione dai soggetti di cui all’articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime intermedio, si applica l’articolo 17, commi 3-bis, 3-quater e 5-bis.
Stesso numero, altri codici
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