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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 75 D.P.R. 131/1986
Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.473. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Imposta di Registro.
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→T.U. IVA art. 1 - Art. 1 T.U.IVA: Operazioni imponibili→IRAP art. 1 - Art. 1 IRAP - Istituzione dell’imposta→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 53 - Capacità contributiva→Calcola l'imposta di registro→Art. 74 Imp. Reg. – altre infrazioni→Art. 76 Imp. Reg. – Decadenza dell’azione finanziaria→Art. 73 Imp. Reg. – omessa o irregolare tenuta del repertorio→Art. 77 Imp. Reg. – decadenza dell’azione del contribuente→Art. 72 Imp. Reg. – occultazione di corrispettivo→Art. 78 Imp. Reg. – prescrizione del diritto all’imposta→Art. 71 Imp. Reg. – insufficiente dichiarazione di valore
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.