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Art. 42 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. ))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 42 Codice Civile: Diversa destinazione dei fondi
- Articolo 42 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore
- Articolo 42 Codice della Strada: Segnali complementari
- Articolo 42 Codice di Procedura Civile: Regolamento necessario di competenza
- Articolo 42 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione
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