Art. 118 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Verifiche
In vigore dal 30/06/2003
14)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37, emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 118 [Verifiche (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 14) – 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119. 2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.“.
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