Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 101 del TUIR disciplina la deducibilità delle perdite su crediti e delle minusvalenze.
- Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.
- La deducibilità è automatica se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato.
- Per i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi gli elementi certi e precisi si considerano sussistenti per legge.
La norma (art. 101, comma 5, TUIR)
«Le perdite di beni di cui al comma 1 […] e le perdite su crediti […] sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato […] o un piano attestato […] o è assoggettato a procedure estere equivalenti […]. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione […].»
| Situazione del credito | Deducibilità |
|---|---|
| Elementi certi e precisi | Deducibile |
| Debitore in procedura concorsuale | Automatica dalla data di apertura |
| Credito di modesta entità scaduto da 6 mesi | Elementi presunti per legge |
| Prescrizione del credito | Deducibile |
Tre casi pratici
Cliente fallito
Un’impresa vanta un credito verso un cliente dichiarato fallito.
Cosa fare: Dedurre la perdita dalla data di apertura della procedura concorsuale: la deducibilità è automatica e non richiede ulteriori prove sugli elementi certi e precisi.
Piccolo credito scaduto da tempo
Un credito di modesta entità è scaduto da oltre sei mesi e resta non incassato.
Cosa fare: Per i crediti di modesta entità scaduti da più di sei mesi gli elementi certi e precisi sono presunti: la perdita è deducibile senza azioni di recupero infruttuose.
Credito prescritto
Un credito non è più esigibile perché è maturata la prescrizione.
Cosa fare: La prescrizione integra un elemento certo e preciso: la perdita è deducibile nell’esercizio in cui il credito si è prescritto.
Spunti pratici
- Distinguere la perdita su crediti dalla svalutazione (accantonamento) disciplinata dall’art. 106.
- Per i crediti verso clienti assoggettati a procedura, coordinare la deduzione con la nota di credito IVA (art. 26).
- Conservare la documentazione (istanze, decreti, corrispondenza) che prova gli elementi certi e precisi.
- La perdita è deducibile nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.
Norme collegate
- Note di credito IVA e insolvenza (art. 26)
- Sopravvenienze attive (art. 88)
- Recupero crediti dell’impresa
Fonti affidabili
- TUIR, DPR 917/1986, art. 101
- TUIR, art. 106 (svalutazione dei crediti)
- D.L. 83/2012 (crediti di modesta entità)
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