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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2500-quater c.c. – Assegnazione di azioni o quote
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter, ciascun socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2500-ter - Art. 2500 ter Codice Civile: Trasformazione di società di persone→Cod. civ. art. 2500-quinquies - Art. 2500 quinquies Codice Civile: Responsabilità dei soci→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2500 bis Codice Civile: Invalidità della trasformazione→Art. 2500 sexies Codice Civile: Trasformazione di società di capitali→Art. 2500 septies Codice Civile: Trasformazione eterogenea da so→Articolo 2500 Codice Civile: Assegnazione di azioni e quote→Art. 2500 octies Codice Civile: Trasformazione eterogenea in soc→Art. 2500 novies Codice Civile: Opposizione dei creditori→Articolo 2499 Codice Civile: Responsabilità dei soci
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ogni socio ha diritto a azioni o quote proporzionali alla sua partecipazione precedente nella trasformazione della società.
Ratio
L'articolo 2500-quater disciplina il diritto di ogni socio alla proporzionalità nella ripartizione delle azioni o quote della società risultante dalla trasformazione. La ratio è quella di impedire che la trasformazione comporti una diluizione ingiusta della partecipazione dei soci e di mantenere l'equilibrio proprietario.
Analisi
Ciascun socio ha diritto a un numero di azioni o a una quota proporzionale alla propria partecipazione precedente alla trasformazione. Non esistono eccezioni a questo principio di proporzionalità, salvo il caso del socio d'opera. Il socio d'opera (che ha apportato lavoro anziché capitale) ha diritto a un numero di azioni/quote determinato secondo quanto previsto dall'atto costitutivo originario o, in mancanza, secondo un accordo tra i soci medesimi, oppure, in caso di disaccordo, secondo una valutazione equitativa operata dal giudice. Laddove il socio d'opera riceva un trattamento privilegiato (es. una quota superiore alla proporzione), le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.
Quando si applica
La norma si applica nel contesto di trasformazione omogenea di società di capitali (es. da s.r.l. a s.p.a., da s.p.a. a s.r.l.) secondo la procedura prevista dal precedente articolo 2500-ter c.c. Non si applica alle trasformazioni eterogeneé che siano disciplinate diversamente, né alle fusioni e scissioni che abbiano proprie regole di ripartizione.
Connessioni
L'articolo 2500-quater si connette direttamente all'articolo 2500-ter (trasformazione omogenea) e ai principi generali di proporzionalità insiti nel diritto societario. Rimanda altresì ai criteri di valutazione dell'apporto d'opera secondo i principi equitativi e alle disposizioni in materia di giudizio arbitrale per la determinazione del valore del socio d'opera.
Casi pratici
Caso 1: Una s.r.l
composta da tre soci (Tizio 40%, Caio 35%, Sempronio 25%) si trasforma in s.p.a. Tizio riceve 400 azioni, Caio 350 e Sempronio 250. Questa proporzionalità è mantenuta nonostante il cambio di forma giuridica.
Caso 2: Una s.p.a
ha due soci: Mevio azionista al 60% con capitale e Filano socio al 40% che ha apportato tecnologia e know-how (socio d'opera). La trasformazione in s.r.l. assegna a Mevio 60 quote e a Filano 40 quote secondo l'accordo originario tra i soci.
Domande frequenti
È possibile modificare la proporzionalità durante la trasformazione?
No, la proporzionalità è un diritto inderogabile di ogni socio. Qualsiasi modifica deve avvenire tramite accordo esplicito di tutti i soci e deve essere documentata formalmente prima della deliberazione di trasformazione.
Come si determina il valore della quota del socio d'opera?
Secondo l'atto costitutivo (se contiene previsioni), oppure per accordo tra i soci, oppure, in caso di disaccordo, tramite valutazione da parte di un giudice secondo equità. La valutazione deve riflettere il valore effettivo dell'apporto di lavoro o tecnologia.
Se il socio d'opera riceve una quota superiore alla norma, cosa succede?
Se il socio d'opera riceve un'assegnazione privilegiata, le quote degli altri soci si riducono proporzionalmente. Questa è una riduzione meccanica, non una rinuncia.
La proporzionalità si calcola in base al capitale versato o al numero di quote?
Si calcola in base alla partecipazione percentuale precedente alla trasformazione, indipendentemente dal modo in cui era strutturata (quote, azioni, capitale versato). La percentuale rimane invariata.
Cosa succede se durante la trasformazione emerge una disparità nel calcolo della proporzionalità?
Il socio leso ha diritto a chiedere la rettifica della distribuzione delle azioni/quote e, se c'è stata lesione economica, il risarcimento del danno. La rettifica deve avvenire prima della definitività della trasformazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate