Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 498 c.p. – Usurpazione di titoli o di onori

Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall’articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In sintesi

  • Portamento abusivo in pubblico di divisa o segni distintivi di uffici/pubbliche amministrazioni
  • Usurpazione di titoli accademici, decorazioni, gradi o qualità di magistrati/pubblici impiegati/professionisti
  • Incluso l'indossamento abusivo di abito ecclesiastico
  • Pena: multa 200mila-2 milioni lire; condanna comporta pubblicazione della sentenza
Indice dei contenuti

Art. 498 c.p. Punisce l'abuso di divise, segni pubblici, titoli, decorazioni, onori e qualità inerenti a uffici pubblici. Pena: multa 200mila-2 milioni lire. Condanna importa pubblicazione della sentenza.

Ratio

L'articolo 498 tutela il rispetto dei simboli pubblici e delle qualifiche professionali, fondamento di fiducia nelle istituzioni e nell'ordine professionale. La norma si articola in due profili: (1) protezione delle divise e segni distintivi (carabinieri, polizia, vigili del fuoco, divise magistrali, abito ecclesiastico) dalla contraffazione e dal portamento fraudolento; (2) protezione dei titoli onorifici (decorazioni di Stato, cavalierati, ordini) e delle qualità professionali (avvocato, medico, ingegnere) il cui uso fraudolento genera inganno sulla competenza. La ratio è tripla: tutela della certezza istituzionale (le divise e i simboli garantiscono che chi le indossa ha autorità), tutela dei diritti personalissimi (non si vuole che la propria dignità profesionale sia usurpata), deterrenza generale contro frodi di identificazione falsa. L'aggravante finale (pubblicazione della sentenza) sancisce che il reato è affronto pubblico che merita pubblica stigmatizzazione.

Analisi

Il primo comma punisce chi abusivamente porta in pubblico: (a) divisa di ufficio/impiego pubblico, (b) segni distintivi di corpo amministrativo/giudiziario, (c) segni distintivi di professione per cui è richiesta speciale abilitazione dello Stato (medico, avvocato, ingegnere), (d) abito ecclesiastico. L'elemento «abusivamente» significa senza diritto legale. Il secondo comma estende la punizione a chi si arroga (s'attribuisce falsamente): (a) dignità o gradi accademici (dottore, professore), (b) titoli, (c) decorazioni o pubbliche insegne onorifiche (cavaliere, ufficiale della Repubblica), (d) qualità inerenti ai suddetti uffici/impieghi/professioni. La clausola comune è l'elemento di inganno sulla propria identità/competenza e l'assenza di legittimo diritto.

Quando si applica

Casistica primo comma: un soggetto indossa una divisa da carabiniere per ottenere credito presso un bar; un individuo spacciandosi per vigile del fuoco accede a un edificio in fiamme causando danno; un ciarlatano indossa il camice bianco di medico in pubblico presentandosi come dottore; un laico indossa abito talare in pubblico per raggirare una parrocchia; un professionista non iscritto all'albo indossa la divisa forense. Casistica secondo comma: un personaggio pubblico si finge cavaliere della Repubblica utilizzando un titolo mai conferito; un ciarlatano attesta falsamente di aver conseguito una laurea specialistica e si spaccia per ingegnere nei cantieri; una persona indossa pubblicamente una decorazione di guerra mai ottenuta; un impostore si arroga il titolo di professore universitario per tenere seminari fraudolenti a pagamento.

Connessioni

Articoli correlati: 494 c.p. (sostituzione di persona, ma senza elemento di indumento/simbolo pubblico), 495-496 c.p. (false dichiarazioni a pubblico ufficiale), 485-490 c.p. (falsità documentale, quando concorrono certificati falsi), 640 c.p. (truffa, quando l'usurpazione causa danno patrimoniale), L. 248/2000 (tutela titoli professionali: avvocati, notai), D.L. 1369/1945 (ordine dei medici), D.L. 233/1946 (ordine degli architetti). La pena è principalmente pecuniaria (multa) anziché detentiva, a differenza di altre falsità, poiché l'offesa è al prestigio pubblico più che alla ricchezza altrui. L'obbligo di pubblicazione della sentenza è misura aggiuntiva di stigma pubblico.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, pensionato senza professione, indossa ripetutamente in pubblico una divisa da maresciallo dei carabinieri per acquisire credibilità presso il suo Comune e ottenere documenti amministrativi più rapidamente. Viene fermato dai veri carabinieri. Integra art. 498 primo comma per portamento abusivo di divisa di corpo pubblico. Pena: multa da 200mila a 2 milioni di lire; pubblicazione della sentenza.

Caso 2: Caso 2

Caio, privo di titoli universitari, si spaccia pubblicamente per dottore ingegnere e si arroga il titolo di professore, conseguendo incarichi presso ditte di costruzione e sborsando compensi per progetti strutturali che realizza arbitrariamente. Caio integra art. 498 secondo comma per falsa arrogazione di grado accademico e qualità professionale inerente a ingegnere. Pena: multa e pubblicazione della sentenza come deterrente pubblico.

Domande frequenti

Se indosso un costume da carabiniere a Carnevale, commetto reato?

No, se è chiaramente un costume in contesto ludico. L'art. 498 richiede che il portamento sia 'abusivo' (con intento fraudolento) 'in pubblico' (per ingannare). A Carnevale con intenti ludici non integra reato, ma usare la divisa per raggiri sì.

Sono laureato ma non iscritto all'albo degli avvocati. Se mi spacchio per avvocato, è art. 498?

Sì, è art. 498 (qualità inerente a professione per cui è richiesta abilitazione dello Stato) se porti pubblicamente segni distintivi da avvocato (in tribunale, con abito, eccetera). Se inoltre svolgi funzioni di patrocinio, concorre anche esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.).

Qual è la differenza tra art. 498 e art. 494 (sostituzione)?

Art. 494 punisce la sostituzione generica della propria persona con falso nome/stato finalizzata a vantaggio. Art. 498 è più specifico: punisce il portamento di divise/simboli e l'arrogazione di titoli onorifici/professionali. È una forma specializzata di usurpazione di qualità.

Se mi faccio fotografare in divisa da politico per social network, posso essere punito?

Dipende dall'intento. Se è chiaramente un gioco/cosplay senza pretese fraudolente, probabilmente no. Se porti la divisa per raggiri (ottenere credito, accesso a luoghi riservati), integri art. 498. Il contesto e l'intento determinano se è abuso.

La pubblicazione della sentenza è pena aggiuntiva?

Sì, art. 498 prevede che «la condanna importa la pubblicazione della sentenza». Non è pena detentiva aggiuntiva ma misura di stigma pubblico: la sentenza va pubblicata su giornali o bacheche, come deterrente reputazionale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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