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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 462 c.p. Falsificazione di biglietti di pubblica impresa di trasporto

In vigore dal 1° luglio 1931

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Copre falsificazione, alterazione e circolazione consapevole di biglietti di treni, autobus, navi pubbliche
  • Pena di reclusione fino a 1 anno o multa da 20.000 a 400.000 lire
  • Norma speciale più attenuata rispetto alla falsificazione di monete
  • Si applica ai biglietti di qualsiasi impresa di trasporto pubblico autorizzata
  • Richiede dolo (consapevolezza della falsità) per chi circolala il biglietto

L'articolo 462 cp incrimina la contraffazione di biglietti di trasporto pubblico, nonché l'acquisto e la circolazione consapevole, con pena fino a un anno di reclusione o multa.

Ratio

I biglietti di trasporto pubblico, sebbene abbiano valore economico, non sono mezzi di scambio generale come la moneta. Il loro uso fraudolento arrecherebbe danno prevalentemente al gestore del servizio, non all'economia generale. Per questo il legislatore ha previsto pene decisamente minori. È un bilanciamento tra la necessità di reprimere la frode e il riconoscimento della minore offensività rispetto alla moneta falsa.

Analisi

L'articolo 462 contempla due sottofattispecie: (a) contraffazione o alterazione di biglietti; (b) acquisto, detenzione al fine di circolazione e circolazione effettiva di biglietti contraffatti, purché non si sia concorso nella contraffazione. Il dolo è necessario per la circolazione: chi spaccia un biglietto falso come autentico agisce dolosamente. Pena unica: reclusione fino a 1 anno o multa da 20.000 a 400.000 lire (circa 10-200 euro moderni). Non sono previste aggravanti specifiche per quantità massiccia.

Quando si applica

Ricorre frequentemente: falsificazione di biglietti ferroviari per evitare il costo del biglietto, contraffazione di abbonamenti bus municipali, alterazione di biglietti di traghetto. Ad esempio, la scoperta di un laboratorio che riproduce biglietti regionali, o il sequestro di una partita di false tessere di trasporto ai giallo.

Connessioni

Articoli 458-461 cp (false carte di credito e strumenti, norma parallela ma per ambito diverso). Articolo 465 cp (uso di biglietti falsi ricevuti in buona fede, pena ridotta). Articolo 467 cp (false ricette mediche, struttura simile). Norme amministrative su trasporto pubblico locale e nazionale (art. 137 Codice della Strada per trasporti speciali).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra articolo 462 e articolo 457 (monete false)?

L'articolo 462 copre biglietti di trasporto, articolo 457 copre monete. Le pene sono diverse: monete false hanno pena fino a 6 mesi o multa 2 milioni lire; biglietti false hanno pena fino a 1 anno o multa 20.000-400.000 lire. Questa differenza riflette il danno economico minore dei falsi biglietti.

Se acquisto un biglietto falso e lo uso senza sapere che è contraffatto, sono punibile?

Sì, per articolo 465 (uso di biglietti falsi), ma con pena ridotta se hai ricevuto il biglietto in buona fede: sola multa fino a 60.000 lire. Se sapevi che era falso, ti applichi articolo 462 pieno (fino a 1 anno reclusione).

Quali imprese di trasporto sono coperte dall'articolo 462?

Ferrovie, autobus, navi, aerei (pubblici e privati gestori di servizio pubblico). Sono esclusi i taxi privati e i servizi di ride-sharing che non sono imprese pubbliche di trasporto.

Se altero un biglietto autentico (es. cambio data o tariffa), commetto il reato?

Sì, l'alterazione è espressamente punita insieme alla contraffazione. Modificare un biglietto autentico è equiparato a falsificarlo ex articolo 462.

È punibile anche la semplice detenzione di biglietti falsi al fine di metterli in circolazione?

Sì, l'articolo 462 punisce espressamente l'acquisto e la detenzione al fine di circolazione. Non è necessario che il biglietto sia effettivamente usato; basta l'intenzione di utilizzarlo fraudolentemente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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