Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Oltre ai grandi incentivi, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene misure puntuali per le imprese: rifinanziamento della Nuova Sabatini, piattaforme GSE e MIMIT, fondi per il turismo, vigilanza CONSOB. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.

Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

Comma 255 — CONSOB e digitalizzazione vigilanza Sogei

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

255. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei mezzi a disposizione dell’attività di vigilanza, favorendo l’ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sulla base di specifica convenzione.

Comma 328 — Garante prezzi, monitoraggio rafforzato

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all’ articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell’assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall’anno 2026.

Comma 329 — Piattaforme informatiche MIMIT per incentivi e i

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l’applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2026, di 2.000.000 di euro per l’anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2028.

Comma 330 — Esperti del Ministero per crisi d’impresa e poli

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all’ articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e quelle di politica industriale di cui all’ articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Comma 331 — Rifinanziamento Made in Italy 1 mln triennio

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all’ articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

Comma 428 — Esclusione dal beneficio per imprese in crisi e

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Comma 430 — Piattaforma GSE per la maggiorazione investimenti

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

430. Per l’accesso al beneficio di cui al comma 427 l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Comma 435 — Convenzione MIMIT-GSE e compenso 5 mln annui 2026-2028

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma

Comma 436 — Monitoraggio MEF degli oneri commi 427-435

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

436. Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell’agevolazione è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 436. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

Comma 467 — Revisione potenza impianti su demanio civico

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

467. All’ articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».

Comma 468 — Rifinanziamento Nuova Sabatini per PMI

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’ articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.

Comma 469 — Agevolazioni per offerta turistica e ESG

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

469. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».

Comma 470 — 50 mln/anno per filiere del turismo

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’ articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.