Testo dell'articoloVigente
Oltre ai grandi incentivi, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene misure puntuali per le imprese: rifinanziamento della Nuova Sabatini, piattaforme GSE e MIMIT, fondi per il turismo, vigilanza CONSOB. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 255 — CONSOB e digitalizzazione vigilanza Sogei
- Comma 328 — Garante prezzi, monitoraggio rafforzato
- Comma 329 — Piattaforme informatiche MIMIT per incentivi e i
- Comma 330 — Esperti del Ministero per crisi d’impresa e poli
- Comma 331 — Rifinanziamento Made in Italy 1 mln triennio
- Comma 428 — Esclusione dal beneficio per imprese in crisi e
- Comma 430 — Piattaforma GSE per la maggiorazione investimenti
- Comma 435 — Convenzione MIMIT-GSE e compenso 5 mln annui 2026-2028
- Comma 436 — Monitoraggio MEF degli oneri commi 427-435
- Comma 467 — Revisione potenza impianti su demanio civico
- Comma 468 — Rifinanziamento Nuova Sabatini per PMI
- Comma 469 — Agevolazioni per offerta turistica e ESG
- Comma 470 — 50 mln/anno per filiere del turismo
Comma 255 — CONSOB e digitalizzazione vigilanza Sogei
- Il comma 255 consente alla CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) di avvalersi della società di cui all’art. 83, c. 15 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), comunemente identificata come Sogei S.p.A., per la digitalizzazione dei servizi e dei processi di vigilanza.
- La finalità è migliorare efficacia ed efficienza dell’attività di vigilanza tramite consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e razionalizzazione dei sistemi informativi.
- L’avvalimento avviene sulla base di specifica convenzione tra CONSOB e Sogei, in coerenza con le strategie informatiche della CONSOB stessa.
- Non sono espressi limiti di spesa né oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato: la convenzione è regolata su base contrattuale.
- L’intervento è di area BANCHE_RISPARMIO (vigilanza sui mercati finanziari), non infrastrutture/trasporti.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
255. Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei mezzi a disposizione dell’attività di vigilanza, favorendo l’ulteriore digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture e di razionalizzazione dei sistemi informativi, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in coerenza con le proprie strategie informatiche, può avvalersi della società di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , sulla base di specifica convenzione.
Comma 328 — Garante prezzi, monitoraggio rafforzato
- Autorizzata la spesa di 1.000.000 euro annui dal 2026 per il supporto specialistico e informatico al Garante per la sorveglianza dei prezzi.
- Estensione del monitoraggio a nuovi strumenti territoriali e alle quotazioni-importazioni di materie prime, anche strategiche, sui mercati internazionali.
- Base normativa: art. 2, comma 199-septies, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
- Possibilità di convenzioni con società e organismi in house per assistenza tecnico-operativa, previa intesa con le amministrazioni vigilanti.
- Spesa aggiuntiva: 327.000 euro annui dal 2026 per tali convenzioni.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
328. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all’ articolo 2, comma 199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell’assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall’anno 2026.
Comma 329 — Piattaforme informatiche MIMIT per incentivi e i
- Autorizzata spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 500 mila euro annui a decorrere dal 2028.
- Risorse destinate al MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) per rafforzare le piattaforme informatiche dedicate agli incentivi alle imprese.
- Gli applicativi gestiscono anche le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e il controllo degli investimenti esteri in asset strategici (golden power).
- Obiettivo dichiarato: applicazione delle più recenti tecnologie (cloud, IA, interoperabilità) ai procedimenti amministrativi.
- Non è previsto decreto attuativo: si tratta di una mera autorizzazione di spesa pluriennale già operativa.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
329. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l’applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e di investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno 2026, di 2.000.000 di euro per l’anno 2027 e di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2028.
Comma 330 — Esperti del Ministero per crisi d’impresa e poli
- Il comma 330 autorizza il Ministero ad avvalersi di esperti esterni per gli anni 2026-2028 per le attività di crisi d’impresa (art. 1, c. 852, L. 296/2006) e di politica industriale (art. 3 L. 140/1999).
- Compenso massimo annuo pro capite: 50.000 euro lordi (al lordo di contributi previdenziali e oneri fiscali a carico dell’amministrazione).
- Limite di spesa complessivo: 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.
- L’incarico è di natura tecnica e non comporta assunzione: si tratta di consulenze esterne nel rispetto della normativa in materia di incarichi a esperti.
- L’effetto pratico è un rafforzamento di un team ad hoc presso il Ministero a supporto delle crisi industriali rilevanti.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
330. Al fine di rafforzare le attività nel settore della crisi di impresa di cui all’ articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e quelle di politica industriale di cui all’ articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , il Ministero è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti, per gli anni dal 2026 al 2028, cui è corrisposto un compenso massimo annuo pro capite di 50.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Comma 331 — Rifinanziamento Made in Italy 1 mln triennio
- Rifinanziamento delle misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy.
- Riferimento normativo: articolo 57 della L. 27 dicembre 2023, n. 206 (legge Made in Italy).
- Importo: 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (totale 3 milioni triennio).
- Finalità: promozione internazionale e comunicazione delle eccellenze italiane.
- Stanziamento aggiuntivo che si somma alle risorse già previste a legislazione vigente.
- Intervento di rifinanziamento, non modifica le regole sostanziali della L. 206/2023.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
331. Le misure di promozione e comunicazione in materia di made in Italy di cui all’ articolo 57 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 , sono rifinanziate per 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Comma 428 — Esclusione dal beneficio per imprese in crisi e
- Il comma 428 individua le cause di esclusione dal beneficio agevolativo previsto dal comma 427 della Legge di Bilancio 2026.
- Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (R.D. 267/1942 e D.Lgs. 14/2019), nonché quelle con procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità contributiva (DURC).
- Restano ammesse le imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, in linea con l’orientamento favorevole del CCII.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
428. Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Comma 430 — Piattaforma GSE per la maggiorazione investimenti
- L’accesso alla maggiorazione del comma 427 LB 2026 passa da piattaforma telematica del GSE.
- Trasmissione obbligatoria di comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili.
- Modelli standardizzati sviluppati dal GSE garantiscono uniformità e tracciabilità.
- Procedura interamente telematica, in linea con il principio «digital first».
- Il GSE concentra ruoli operativi sull’agevolazione (cfr. comma 435 sulla convenzione MIMIT).
- Rinvio implicito a successivi provvedimenti attuativi per dettaglio dei modelli.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
430. Per l’accesso al beneficio di cui al comma 427 l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Comma 435 — Convenzione MIMIT-GSE e compenso 5 mln annui 2026-2028
- Convenzione MIMIT-GSE per gestione procedure di accesso, controlli e sviluppo piattaforma (comma 430).
- Compenso al GSE: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
- Copertura: riduzione fondo speciale parte corrente, programma «fondi di riserva e speciali».
- Imputazione contabile su MEF, parzialmente accantonamento MIMIT.
- Funzioni del GSE: assistenza tecnica, gestione agevolazione, monitoraggio (comma 436).
- Modificato da D.L. 27 febbraio 2023, n. 19, art. 23 (vigenza differita 21/04/2026).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
435. Il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma
Comma 436 — Monitoraggio MEF degli oneri commi 427-435
- Il MEF monitora gli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 sulla base di informazioni GSE e MIMIT.
- Obiettivo: prevenire scostamenti dall’andamento atteso degli oneri.
- In caso di scostamenti, il Ministro dell’economia attiva i commi 12-bis-12-quater dell’art. 17 L. 196/2009.
- Meccanismo di salvaguardia ordinario per misure agevolative a tetto di spesa.
- Garantisce la sostenibilità finanziaria dell’agevolazione Industria 5.0 evoluta.
- Coerente con il principio costituzionale di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
436. Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell’agevolazione è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 436. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Comma 467 — Revisione potenza impianti su demanio civico
- Inserito il nuovo comma 10-ter nell’art. 14 del D.Lgs. 190/2024 (Testo unico FER).
- Gli interventi di revisione di potenza su impianti FER esistenti su aree di demanio civico richiedono la previa sdemanializzazione.
- Obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (MTD) per evitare incremento di consumo di suolo.
- L’indennità di esproprio per i terreni di demanio civico va al comune titolare dei diritti di uso civico, su capitolo dedicato.
- Restano fermi i vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
467. All’ articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: «10-ter. Gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, abilitati o autorizzati insistenti su aree di demanio civico in assenza di sdemanializzazione sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree. Gli interventi di cui al primo periodo, realizzati mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili, non comportano incremento di consumo di suolo rispetto a quello occupato dall’impianto interessato dagli interventi stessi. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, l’indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico per essere versata su apposito capitolo di bilancio. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio».
Comma 468 — Rifinanziamento Nuova Sabatini per PMI
- Rifinanziata la Nuova Sabatini ex art. 2 D.L. 69/2013 (conv. L. 98/2013) a favore di micro, piccole e medie imprese.
- Stanziati 200 milioni di euro per il 2026 e 450 milioni per il 2027.
- L’incremento opera sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’art. 2 del decreto-legge istitutivo.
- Misura di sostegno agli investimenti produttivi: acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, anche 4.0.
- Continuità con le risorse già previste dalle precedenti leggi di bilancio (es. L. 207/2024).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
468. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’ articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.
Comma 469 — Agevolazioni per offerta turistica e ESG
- Sostituito integralmente il comma 502 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).
- Le agevolazioni finanziarie sono dirette a destagionalizzazione dei flussi, digitalizzazione dell’ecosistema, filiere turistiche e criteri ESG.
- I criteri di concessione sono fissati con decreto non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il MEF.
- Necessaria l’intesa in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.
- Lo strumento sostiene investimenti privati e interventi complementari e funzionali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
469. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , il comma 502 è sostituito dal seguente: «502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali».
Comma 470 — 50 mln/anno per filiere del turismo
- Autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
- Risorse destinate a contributi anche a fondo perduto per investimenti privati nelle filiere del turismo.
- Decreto attuativo da adottare ai sensi dei commi 502 e seguenti della L. 207/2024, come riscritti dal comma 469 LB 2026.
- Termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge per l’adozione del decreto.
- Fino all’1% delle risorse destinabile alle finalità dell’art. 1, c. 505, L. 207/2024.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
470. Ai fini del sostegno e dello sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi dei commi 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’1 per cento delle risorse di cui ai commi da 469 a 471 del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’ articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .