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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Se gli immobili ipotecati risultano trasferiti agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere effettuata anche nei confronti di questi soggetti.
  • La nota di rinnovazione deve contenere le indicazioni dell'art. 2839 c.c. relative agli eredi o aventi causa, se risultanti dai registri delle trascrizioni.
  • La norma garantisce l'opponibilità dell'ipoteca anche dopo il trasferimento della proprietà del bene gravato.
  • Il creditore deve verificare le risultanze dei registri delle trascrizioni al momento della rinnovazione per individuare i nuovi titolari.
  • La rinnovazione nei confronti degli aventi causa è essenziale per mantenere la priorità dell'ipoteca rispetto a eventuali creditori del nuovo proprietario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2851 c.c. – Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’art. 2839, se queste risultano dai registri medesimi.

In sintesi

  • Se gli immobili ipotecati risultano trasferiti agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere effettuata anche nei confronti di questi soggetti.
  • La nota di rinnovazione deve contenere le indicazioni dell'art. 2839 c.c. relative agli eredi o aventi causa, se risultanti dai registri delle trascrizioni.
  • La norma garantisce l'opponibilità dell'ipoteca anche dopo il trasferimento della proprietà del bene gravato.
  • Il creditore deve verificare le risultanze dei registri delle trascrizioni al momento della rinnovazione per individuare i nuovi titolari.
  • La rinnovazione nei confronti degli aventi causa è essenziale per mantenere la priorità dell'ipoteca rispetto a eventuali creditori del nuovo proprietario.
Indice dei contenuti

Commento all'art. 2851 c.c., Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa

L'art. 2851 c.c. regola una fattispecie particolare di rinnovazione ipotecaria: quella che si rende necessaria quando, nel corso del ventennio, la proprietà dell'immobile ipotecato sia passata a soggetti diversi dal debitore originario, sia per successione mortis causa che per atto tra vivi.

Ambito di applicazione

La disposizione si applica ogniqualvolta i registri delle trascrizioni attestino il trasferimento dell'immobile ipotecato agli eredi del debitore o a suoi aventi causa (acquirenti, donatari, legatari). Il verificarsi di tale circostanza al momento della rinnovazione obbliga il creditore ipotecario ad ampliare il contenuto della nota, includendo le indicazioni riguardanti i nuovi titolari.

Contenuto della nota: rinvio all'art. 2839 c.c.

La nota di rinnovazione deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2839 c.c. per gli eredi o aventi causa, ma soltanto se tali informazioni risultano dai registri delle trascrizioni. Si tratta di un onere di diligenza: il creditore è tenuto a consultare i registri prima di redigere la nota, ma non risponde di dati non risultanti dalla pubblicità immobiliare.

Collegamento con la trascrizione ex art. 2643 c.c.

Il sistema si raccorda con la regola generale di cui all'art. 2643 c.c. sulla trascrizione degli atti di trasferimento. Solo i trasferimenti regolarmente trascritti sono opponibili ai terzi e devono essere considerati dal creditore nella nota di rinnovazione. I trasferimenti non trascritti non incidono sull'obbligo di rinnovazione.

Effetti del mancato rispetto

Il mancato aggiornamento della nota rispetto ai nuovi titolari potrebbe compromettere l'efficacia della rinnovazione nei confronti degli eredi o aventi causa, incidendo sulla prelazione del creditore ipotecario in caso di esecuzione forzata sull'immobile.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 2851 c.c.?

Si applica quando, al momento della rinnovazione ipotecaria, l'immobile gravato risulta dai registri delle trascrizioni già trasferito agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa (acquirenti, donatari, legatari).

Cosa deve contenere la nota di rinnovazione in questi casi?

Deve includere le indicazioni sugli eredi o aventi causa stabilite dall'art. 2839 c.c., purché tali dati risultino dai registri delle trascrizioni consultati prima della rinnovazione.

Il creditore deve cercare informazioni oltre i registri pubblici?

No. L'obbligo si limita alle indicazioni risultanti dai registri delle trascrizioni. Il creditore non è tenuto a svolgere indagini ulteriori su trasferimenti non trascritti.

Cosa succede se il creditore non aggiorna la nota rispetto ai nuovi titolari?

Il mancato aggiornamento può compromettere l'efficacia della rinnovazione nei confronti degli eredi o aventi causa, con possibile perdita della prelazione ipotecaria in sede di esecuzione forzata.

Qual è il collegamento con la trascrizione ex art. 2643 c.c.?

Solo i trasferimenti regolarmente trascritti ex art. 2643 c.c. sono opponibili ai terzi e devono essere considerati nella nota di rinnovazione. I trasferimenti non trascritti non rilevano ai fini dell'art. 2851 c.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.