Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 54/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 669-quater del codice di procedura civile, perché il giudice rimettente aveva usato il giudizio costituzionale per ottenere l’avallo di una tra più interpretazioni possibili.
Di cosa si tratta
Il giudizio di legittimità costituzionale serve a verificare se una norma sia conforme alla Costituzione, non a chiarire quale sia la sua corretta interpretazione: questo è compito del giudice comune. Quando una disposizione è ambigua, il giudice deve prima cercare un’interpretazione compatibile con la Costituzione, e solo se non la trova può rivolgersi alla Corte. La norma in esame, l’art. 669-quater del codice di procedura civile, riguarda la competenza a decidere sui provvedimenti cautelari, cioè quelle misure urgenti che proteggono un diritto in attesa della decisione finale. Il Tribunale di Siena, giudice del lavoro, aveva sollevato la questione ritenendo che su un certo punto si fosse formato un orientamento consolidato (il cosiddetto diritto vivente) in contrasto con la Costituzione. La Corte ha però rilevato che quell’orientamento non esisteva e che il giudice cercava in realtà un avallo a una delle interpretazioni possibili, uso non consentito dello strumento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-quater del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (eguaglianza e diritto di difesa), in materia di competenza cautelare.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Ha rilevato che il rimettente aveva erroneamente ritenuto formato un diritto vivente sull’interpretazione contestata, mentre tale orientamento consolidato non sussisteva; promuovendo l’incidente di legittimità costituzionale, il giudice mirava in realtà a ottenere dalla Corte l’avallo di una delle possibili opzioni interpretative. Questo uso improprio dello strumento del giudizio costituzionale rende le questioni inammissibili, con assorbimento di ogni altro profilo.
Il principio
Il giudizio costituzionale non può essere usato per ottenere dalla Corte la conferma di una tra più interpretazioni possibili di una norma: quando manca un orientamento consolidato, spetta al giudice scegliere l’interpretazione conforme alla Costituzione. Diversamente la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Che cos’è la tutela cautelare?
È l’insieme delle misure urgenti che un giudice può adottare per proteggere un diritto a rischio, in attesa della decisione finale della causa. La norma esaminata riguarda la competenza a deciderle.
Che cos’è il «diritto vivente»?
È l’interpretazione di una norma ormai consolidata nella giurisprudenza, in particolare della Corte di cassazione. Quando esiste, la Corte costituzionale valuta la norma in quel significato.
Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché non esisteva un diritto vivente consolidato: il giudice voleva che la Corte avallasse una tra più interpretazioni possibili, uso improprio del giudizio costituzionale.
Cosa avrebbe dovuto fare il giudice?
Scegliere autonomamente, tra le interpretazioni possibili, quella conforme alla Costituzione, prima di rivolgersi alla Corte: l’interpretazione adeguatrice spetta in primo luogo al giudice comune.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, invocato a parametro.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio e di difesa.
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Vedi anche
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