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Le questioni sono manifestamente infondate. Le norme del Testo unico sull’immigrazione sull’accompagnamento coatto alla frontiera e sul trattenimento nei CPT sono già state vagliate dalla Corte, che ne ha confermato la compatibilità con la Costituzione mediante interpretazione adeguatrice.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano (con 21 ordinanze) contestava più aspetti del Testo unico sull’immigrazione: (1) l’assenza di controllo giurisdizionale preventivo sull’accompagnamento coatto alla frontiera; (2) la mancanza di un autonomo provvedimento giudiziario per il trattenimento successivo alla convalida; (3) l’assenza di nomina automatica di un difensore d’ufficio dal momento del trattenimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato questione in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione nei confronti degli artt. 13, commi 4 e 5, e 14, commi 5 e intero articolo, del d.lgs. n. 286 del 1998, contestando che lo straniero trattenuto fosse privato di garanzie processuali fondamentali relative alla libertà personale e al diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni, richiamando i propri precedenti (sentenza n. 105 del 2001 e ordinanze nn. 44, 298, 388 del 2001) che avevano già chiarito i profili invocati mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale che replicano, senza nuovi argomenti, profili già esaminati dalla Corte e risolti in via interpretativa possono essere dichiarate manifestamente infondate, anche quando si tratta di ordinanze multiple che propongono la medesima questione.
Domande e risposte
La Corte ha mai dichiarato incostituzionale qualcosa in materia di trattenimento degli stranieri?
Sì. La sentenza n. 105 del 2001 aveva dichiarato non fondate alcune questioni ma aveva imposto un’interpretazione adeguatrice delle norme. Successivamente la Corte è intervenuta più volte sulla disciplina dell’immigrazione, ad esempio con la sentenza n. 222 del 2004 sul trattenimento dei richiedenti asilo.
Il trattenimento nei CPT viola la libertà personale garantita dall’art. 13 Cost.?
In sé, no: l’art. 13 Cost. non vieta le restrizioni della libertà personale ma impone che siano previste dalla legge e convalidate dall’autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto che una lettura adeguatrice del testo unico assicurasse già questo controllo.
Quando deve essere nominato il difensore d’ufficio allo straniero trattenuto?
Secondo le norme vigenti, il giudice della convalida avvisa il difensore nominato d’ufficio. Il rimettente riteneva che l’avviso dovesse avvenire già dal momento del trattenimento da parte del questore. La Corte ha ritenuto il sistema vigente non incompatibile con l’art. 24 Cost.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro principale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro secondario relativo alla nomina del difensore d’ufficio
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